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Legge regionale 16 luglio 1976, n. 26 (BUR n. 32/1976)

Norme per l'attuazione della legge 8 luglio 1975, n. 306

Legge regionale 16 luglio 1976, n. 26 (BUR n. 32/1976) (Abrogata)

NORME PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 LUGLIO 1975, N. 306.


Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 .


SOMMARIO
Legge regionale 16 luglio 1976, n. 26 (BUR n. 32/1976)

NORME PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 LUGLIO 1975, N. 306


Art. 1
Per il riconoscimento delle associazioni produttori zootecnici, ai sensi della legge 8 luglio 1975, n. 306, le associazioni richiedenti, costituite ad iniziativa dei produttori, devono essere in possesso, oltre che dei requisiti precisati all’art. 2 della legge menzionata anche dei seguenti altri requisiti:
a) base sociale di almeno 2000 soci conferenti fra produttori agricoli, associati e soci di cooperative aderenti;
b) disponibilità di almeno 200 mila quintali di latte all’anno.
Per le zone riconosciute montane, ai sensi della legislazione vigente, e per quelle di produzione tipica, che saranno delimitate con deliberazione della Giunta regionale, i requisiti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma sono ridotti del cinquanta per cento.
Le associazioni produttori zootecnici possono costituire associazioni di secondo e terzo grado in conformità al disposto dell’ultimo comma dell’art. 2 della precisata legge 8 luglio 1975, n. 306.
Agli effetti della presente legge sono considerati produttori agricoli le categorie indicate nell’art. 4 della legge 8 luglio 1975, n. 306.
Art. 2
Il Comitato economico previsto dall’art. 3 della legge 8 luglio 1975, n. 306, è costituito dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto su conforma deliberazione della Giunta regionale stessa, sentita la competente Commissione consiliare.
Art. 3
Il riconoscimento di associazione di produttori zootecnici è concesso dalla Giunta regionale entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, sentita la competente Commissione consiliare.
I provvedimenti delle associazioni di produttori zootecnici che stabiliscono contributi a carico degli associati sono soggetti alla approvazione della Giunta regionale, che delibera entro 60 giorni dal ricevimento dei provvedimenti suddetti.
Art. 4
La Giunta regionale può concedere contributi nelle spese di avviamento occorrenti per il funzionamento delle associazioni di produttori zootecnici riconosciute, sentita la competente Commissione consiliare, tenuto conto, per ciascuna associazione dei seguenti elementi:
- numero soci;
- quantitativo di latte prodotto e venduto;
-costo realizzazione dei programmi di attività di cui al punto 3, lettere b), c) dell’art. 2 della legge 8 luglio 1975, n. 306.
Nel caso di costruzione di organismi di secondo e terzo grado i contributi sono concessi in alternativa o alle associazioni di grado superiore o a quelle di base.
I contributi sono concessi con gradualità decrescente per un periodo non superiore a 5 anni.
Art. 5
Lo standard merceologico minimo del latte bovino a qualunque uso destinato per l’intero territorio regionale, per gli effetti di cui all’art. 8 della legge 8 luglio 1975, n. 306, è così determinato: “Il titolo in sostanza grassa del prodotto non dovrà essere inferiore al 3 per cento e il contenuto in proteine totali al 2,7 per cento”.
L’annata agraria ai fini dell’applicazione della presente legge inizia il I gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.
Ai fini della revisione semestrale del prezzo base del latte, in rapporto al prezzo degli alimenti del bestiame e al costo del lavoro, la Giunta regionale espleterà rilevazioni, indagini e studi avvalendosi delle Camere di Commercio, dell’Ente di sviluppo agricolo regionale e, fino alla sua costituzione, dell’Ente Nazionale per le Tre Venezie e dell’Ente Delta Padano, all’Univeristà degli Studi di Padova.
Lo standard merceologico minimo per il latte delle altre specie animali resta determinato ai sensi della normativa vigente.
Art. 6
Le maggiorazioni del prezzo del latte bovino a qualunque uso destinato sono le seguenti:
a) Contenuto in grasso: per ogni due linee in più (0,20 per cento) rispetto al 3,2 per cento, assunto come valore base per ogni aumento, verrà riconosciuta una maggiorazione di prezzo per litro pari all’1 per cento;
b) Contenuto in proteine totali: per ogni linea in più ( 0,10 per cento) rispetto al contenuto proteico del 3 per cento, assunto come valore base per ogni aumento, verrà applicata una maggiorazione di prezzo per litro pari all’1,5 per cento;
c) Valore batteriologico (carica microbica): per i latti che decolorano completamente in un tempo superiore a 2 ore, se sono trattati con blue di metilene, oppure che presentano un numero Lovibond non inferiore a 5 nel tempo di 15 minuti primi, sarà applicata una maggiorazione per litro pari a 1 per cento;
d) Condizione igienico sanitaria del bestiame: per il latte proveniente da stalle dichiarate ufficialmente indenni da T.B.C. verrà applicata una maggiorazione di prezzo per litro dello 0,5 per cento.
Per stalle dichiarate ufficialmente indenni da brucellosi una maggiorazione dell’1 per cento.
Per stalle sottoposte a continuo controllo sulle mastiti bovine una maggiorazione del 2 per cento;
e) Refrigerazione del latte alla stalla: per il latte refrigerato alla stalla sarà riconosciuta una maggiorazione di prezzo in base ai costi effettivi.
Qualora il latte venga acquistato a volume la diminuzione di volume dovuta all’effetto del freddo verrà compensata con una maggiorazione dell’1 per cento.
La Giunta regionale delibera le modificazioni da apportare alle maggiorazioni sopra specificate entro il mese di ottobre di ogni anno, sentite le parti contraenti per la determinazione del prezzo del latte e la competente Commissione consiliare.
Le maggiorazioni di cui sopra dell’aumento del prezzo del latte sono applicate a decorrere dal I gennaio 1977 ad eccezione di quelle relative alla refrigerazione.
Art. 7
Ai fini dell’espletamento delle analisi per la definizione delle caratteristiche del latte i contraenti scelgono concordemente uno fra gli organismi tecnici seguenti:
- Istituto Zooprofilattico sperimentale delle Venezie con sede in Padova;
- Latteria didattica “Pietro Marconi” di Thiene;
- Associazioni, istituti e laboratori individuali dalla Giunta regionale.
In caso di contestazione le analisi per le valutazioni definitive sono effettuate dall’Istituto Zooprofilattico sperimentale delle Venezie o della Latteria didattica “Pietro Marconi” di Thiene.
La Giunta regionale è autorizzata ad emanare disposizioni per definire le modalità, i costi e gli altri elementi utili per l’effettuazione delle analisi da parte degli organismi tecnici di cui al primo comma.
Art. 8
Le norme tecniche di cui all’art. 9, terzo comma, punto 3 della legge 8 luglio 1975, n. 306, sono le seguenti:
- il contenuto in grasso, oltre che con il metodo Gerber, può essere determinato con metodi fotometrici o altri rispondenti allo scopo:
- il contenuto proteine viene determinato con metodi colorimetrici;
il valore batteriologico viene determinato con metodi indiretti ed in assenza di sostanze inibenti;
- le condizioni sanitarie del bestiame sono accertate mediante le attestazioni rilasciate dai servizi sanitari competenti per territorio.
Le modalità di prelievo di campioni di latte sono definite dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.
Art. 9
Agli interventi previsti dall’art. 4 della presente legge si provvede, per l’esercizio finanziario 1976 mediante utilizzazione dello stanziamento disposto al capitolo 6074 del Bilancio per l’esercizio 1976 ed istituzione del capitolo 5963 dal titolo “interventi a favore delle associazioni di produttori zootecnici”.
La legge regionale 31 gennaio 1975, n. 21 , per gli interventi di cui all’art. 8. È prorogata di un anno.
Allo stato di previsione della spesa di Bilancio per l’esercizio finanziario 1976 sono apportate le seguenti variazioni:
In diminuzione:
Cap. 6074 L. 200.000.000

In aumento:
Cap. 5963 L. 200.000.000
Alla determinazione della spesa per gli anni successivi si provvederà con apposito provvedimento legislativo.


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