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Legge regionale 16 luglio 1976, n. 28 (BUR n. 32/1976)

Formazione della carta tecnica regionale

Legge regionale 16 luglio 1976, n. 28 (BUR n. 32/1976)

FORMAZIONE DELLA CARTA TECNICA REGIONALE.

Art. 1

La Regione Veneta, per promuovere un più razionale assetto del proprio territorio ai fini della programmazione regionale, cura, anche in concorso con altri Enti pubblici, la redazione, la diffusione e l’aggiornamento della carta tecnica regionale, nonchè di carte tematiche e di altre elaborazioni ricavabili da riprese aerofotogrammetriche, con il rispetto delle attribuzioni degli organi cartografici dello Stato di cui alla legge 2 febbraio 1960, n. 68, e con la osservanza delle norme di cui al regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732.

Art. 2

La Giunta regionale, sentiti i Comuni, le Province, i Comprensori e le Comunità Montane territorialmente interessati, individua, previo parere della Commissione Tecnica Regionale di cui all’art. 8 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27 , e della competente Commissione consiliare, le parti del territorio regionale per le quali si ritiene necessario disporre della cartografia e definisce i relativi rapporti di rappresentazione, stabilendo altresì l’ordine di priorità nella restituzione cartografica delle riprese aerofotogrammetriche. ( 1)
Nella formulazione dell’ordine di priorità, si terrà conto, nell'ambito delle disponibilità di bilancio e per quanto compatibile con gli indirizzi della programmazione regionale, delle opportunità espresse formalmente dai Comuni, dalle Province, dai Comprensori e dalle Comunità Montane in merito alla realizzazione di una corretta pianificazione del proprio territorio, con particolare riferimento alle esigenze relative all’assolvimento degli obblighi derivanti dalle vigenti leggi, nonchè degli eventuali impegni di compartecipazione volontaria alla spesa della restituzione cartografica che gli Enti sopraindicati ritengano di poter assumere.

Art. 3

Gli Enti di cui al precedente articolo trasmettono alla Regione la deliberazione con la quale vengono manifestate le proprie esigenze in ordine alla realizzazione della cartografia e viene eventualmente assunto l’impegno a sostenere le spese relative alla restituzione cartografica.
In tale ipotesi i rapporti con gli Enti di cui al precedente articolo sono regolati da apposite convenzioni approvate con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 4

L’aggiudicazione alle imprese dei lotti territoriali individuati secondo il programma e le priorità di cui al precedente articolo 2 si svolgerà a cura della Giunta regionale secondo le procedure previste dalla legislazione vigente in materia di appalti di pubblici servizi. ( 2)
Il relativo capitolato speciale d' appalto è approvato, sentita la competente Commissione consiliare, dalla Giunta regionale entro 4 mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
La Giunta regionale può avvalersi di consulenze specializzate per gli studi preparatori, i controlli, i collaudi e le altre necessità inerenti alla formazione della carta tecnica regionale.

Art. 5

1. La Regione del Veneto, per l’assolvimento delle proprie attività istituzionali di programmazione e attraverso forme di coordinamento tra Stato-Regioni-Enti locali per la realizzazione dei sistemi informativi territoriali, sulla base delle indicazioni e delle direttive derivate da progetti statali e comunitari, promuove l’utilizzo della Carta Tecnica Regionale e dei suoi elaborati mediante la diffusione in forma non onerosa, a chiunque ne faccia richiesta. Per tali finalità la Giunta regionale provvede all’approvazione di un disciplinare con il quale sono stabilite le modalità, le condizioni e le caratteristiche della cessione dei diversi elaborati.
2. I comuni, le province, le comunità montane, gli istituti universitari e di ricerca nonché gli altri enti pubblici possono richiedere, per fini di studio, l’uso temporaneo o la cessione delle fotocopie su carta dei fotogrammi risultanti dalle riprese aerofotogrammatiche.
3. La concessione in uso temporaneo dei fotogrammi aerei è gratuita mentre la cessione definitiva comporta il pagamento delle spese di riproduzione delle copie positive a stampa, ai sensi della vigente disciplina.
4. Le richieste degli enti di cui al secondo comma sono accolte nel rispetto della vigente disciplina e compatibilmente con le proprie esigenze di utilizzazione delle fotocopie. ( 3)

Art. 6

In dipendenza delle disposizioni contenute all’articolo 2 della presente legge, sarà istituito nello stato di previsione della entrata del Bilancio della Regione per gli esercizi finanziari successivi, apposito capitolo così denominato: «Proventi derivanti dal concorso nella spesa per la formazione della Carta Tecnica Regionale». ( 4)

Art. 7

Omissis ( 5)

Art. 8

Omissis ( 6)



Note

( 1) L’art. 8 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27 è stato abrogato dall’art. 69 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 che ha ridisciplinato la materia. Vedi n. 4 comma secondo dell’art. 26, legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 ; la legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è stata abrogata dall'art. 73 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 entrata in vigore il 10 gennaio 2004, con le modalità e le decorrenze ivi previste.
( 2) Comma così modificato da comma 1 art. 4 legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 che sostituisce le parole “lavori pubblici” con le parole “ appalti di pubblici servizi”.
( 3) Articolo così sostituito da comma 1 art. 20 legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 .
( 4) Comma così modificato da comma 2 art. 20 legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 , che ha sostituito le parole “agli articoli 2 e 5” con le parole “all’articolo 2” e le parole “1977, 1978, 1979, 1980” con le parole “finanziari successivi”.
( 5) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
( 6) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.


SOMMARIO
Legge regionale 16 luglio 1976, n. 28 (BUR n. 32/1976)

FORMAZIONE DELLA CARTA TECNICA REGIONALE.

Art. 1
La Regione Veneta, per promuovere un più razionale assetto del proprio territorio ai fini della programmazione regionale, cura, anche in concorso con altri Enti pubblici, la redazione, la diffusione e l'aggiornamento della carta tecnica regionale, nonchè di carte tematiche e di altre elaborazioni ricavabili da riprese aerofotogrammetriche, con il rispetto delle attribuzioni degli organi cartografici dello Stato di cui alla legge 2 febbraio 1960, n. 68, e con la osservanza delle norme di cui al regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732.
Art. 2
La Giunta regionale, sentiti i Comuni, le Province, i Comprensori e le Comunità Montane territorialmente interessati, individua, previo parere della Commissione Tecnica Regionale di cui all'art. 8 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27 , e della competente Commissione consiliare, le parti del territorio regionale per le quali si ritiene necessario disporre della cartografia e definisce i relativi rapporti di rappresentazione, stabilendo altresì l'ordine di priorità nella restituzione cartografica delle riprese aerofotogrammetriche.
Nella formulazione dell'ordine di priorità, si terrà conto, nell'ambito delle disponibilità di bilancio e per quanto compatibile con gli indirizzi della programmazione regionale, delle opportunità espresse formalmente dai Comuni, dalle Province, dai Comprensori e dalle Comunità Montane in merito alla realizzazione di una corretta pianificazione del proprio territorio, con particolare riferimento alle esigenze relative all'assolvimento degli obblighi derivanti dalle vigenti leggi, nonchè degli eventuali impegni di compartecipazione volontaria alla spesa della restituzione cartografica che gli Enti sopraindicati ritengano di poter assumere.
Art. 3
Gli Enti di cui al precedente articolo trasmettono alla Regione la deliberazione con la quale vengono manifestate le proprie esigenze in ordine alla realizzazione della cartografia e viene eventualmente assunto l'impegno a sostenere le spese relative alla restituzione cartografica.
In tale ipotesi i rapporti con gli Enti di cui al precedente articolo sono regolati da apposite convenzioni approvate con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 4
L'aggiudicazione alle imprese dei lotti territoriali individuati secondo il programma e le priorità di cui al precedente articolo 2 si svolgerà a cura della Giunta regionale secondo le procedure previste dalla legislazione vigente in materia di lavori pubblici.
Il relativo capitolato speciale d' appalto è approvato, sentita la competente Commissione consiliare, dalla Giunta regionale entro 4 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
La Giunta regionale può avvalersi di consulenze specializzate per gli studi preparatori, i controlli, i collaudi e le altre necessità inerenti alla formazione della carta tecnica regionale.
Art. 5
I Comuni, le Province, i Comprensori, le Comunità Montane, gli Istituti Universitari e di ricerca, nonchè altri Enti pubblici possono richiedere a fini di studio l'uso temporaneo o la cessione delle fotocopie su carta dei fotogrammi risultanti dalle riprese aerofotogrammetriche.
La Regione accoglie le richieste degli Enti suddetti nel rispetto delle norme di cui al regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732, e compatibilmente con le proprie esigenze di utilizzazione delle fotocopie.
La concessione in uso temporaneo è gratuita, mentre la cessione definitiva è onerosa. In ogni caso le condizioni sono regolate da apposita convenzione, approvata con deliberazione della Giunta regionale, sulla base del disciplinare di cui al comma successivo.
Con apposito disciplinare da emanarsi non oltre 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, da parte della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, saranno determinate le condizioni per la concessione dell'uso temporaneo e la cessione delle copie dei fotogrammi agli Enti ed Istituti di cui al primo comma.
Il disciplinare determinerà altresì, nel rispetto delle norme di cui alla legge 2 febbraio 1960, n. 68, le condizioni per la cessione, a chiunque ne faccia richiesta, dei fogli della carta tecnica regionale ed i relativi prezzi a titolo di parziale rimborso degli oneri sostenuti dalla Regione, nonchè le modalità per la revisione degli stessi.
Con riferimento al comma precedente, condizioni di privilegio dovranno essere previste per gli Enti di cui all'art. 2, in misura crescente rispetto al decrescere della densità di popolazione calcolata a livello comunale.
Art. 6
In dipendenza delle disposizioni contenute agli artt. 2 e 5 della presente legge, sarà istituito nello stato di previsione della entrata del Bilancio della Regione per gli esercizi 1977, 1978, 1979, 1980, apposito capitolo così denominato: " Proventi derivanti dal concorso nella spesa per la formazione della Carta Tecnica Regionale ".
Art. 7
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in complessive L. 2.900 milioni si fa fronte:
- per l'esercizio 1976: L. 100 milioni mediante riduzione di pari importo del cap. 7250 (fondo globale per il finanziamento di spese in conto capitale derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione partita: " primo finanziamento legge progetto ");
- per gli esercizi successivi mediante iscrizione nei relativi bilanci di previsione dei seguenti stanziamenti coperti con incrementi di entrate derivanti dall'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nonchè con i proventi introitati dalla Regione ai sensi degli artt. 2 e 5 della presente legge:
- esercizio 1977: L. 700 milioni;
- esercizio 1978: L. 700 milioni;
- esercizio 1979: L. 700 milioni;
- esercizio 1980: L. 700 milioni.
Le somme non impegnate in un esercizio potranno essere utilizzate in quelli successivi.
Art. 8
Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1976 sono apportate le seguenti variazioni:
In diminuzione:
- Cap. 7250 (" Fondo globale per il finanziamento di spese in conto capitale derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione, partita: primo finanziamento legge progetto "): Lire 100 milioni;
In aumento:
- Cap. 6645 (" Spese per la formazione della carta tecnica regionale "), capitolo di nuova istituzione: Lire 100 milioni.


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