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Legge regionale 16 luglio 1976, n. 29 (BUR n. 32/1976)

Concessione di garanzia fidejussoria alla I.R.S.E.V. S.p.A.

Legge regionale 16 luglio 1976, n. 29 (BUR n. 32/1976) (Abrogata)

CONCESSIONE DI GARANZIA FIDEJUSSORIA ALLA I.R.S.E.V. S.P.A

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 16 luglio 1976, n. 29 (BUR n. 32/1976)

CONCESSIONE DI GARANZIA FIDEJUSSORIA ALLA I.R.S.E.V. S.P.A.

Art. 1
Allo scopo di consentire all'Istituto regionale di studi sull'Economia del Veneto (I.R.S.E.V.), società a partecipazione regionale, il conseguimento delle finalità sociali, si autorizza la Giunta regionale a concedere garanzia fidejussoria all'Istituto stesso, per l'assunzione di mutui o prestiti fino all'importo massimo di L. 150.000.000.
Art. 2
Nel Bilancio di spesa della Regione è istituito apposito capitolo così denominato "Concessione di garanzia fidejussoria all'I.R.S.E.V. S.p.A." con lo stanziamento di L. 150 milioni.
Alla spesa si fa fronte mediante prelievo di pari importo dal cap. 7250 "Fondo globale per il finanziamento di spese in conto capitale derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione" - partita: primo finanziamento leggi progetto.
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al Bilancio le conseguenti variazioni.
Art. 3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.






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