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Legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 (BUR n. 3/1976)

Riordinamento dei Consorzi di Bonifica e determinazione dei relativi comprensori

Legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 (BUR n. 3/1976) (Abrogata)

RIORDINAMENTO DEI CONSORZI DI BONIFICA E DETERMINAZIONE DEI RELATIVI COMPRENSORI.

Legge abrogata dall’articolo 45, comma 1 lettera a), della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 .


SOMMARIO
Legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 (BUR n.3/1976)

RIORDINAMENTO DEI CONSORZI DI BONIFICA E DETERMINAZIONE DEI RELATIVI COMPRENSORI.

Titolo I
Determinazione dei Comprensori e costituzione dei Consorzi di bonifica

Art. 1
Il Consiglio regionale provvede a delimitare comprensori aventi caratteristiche e dimensioni idonee per l'assolvimento dei servizi di bonifica, nei territori del Veneto classificati comprensori di bonifica ai sensi del RD 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni e integrazioni e in quelli classificati comprensori di bonifica montana a norma della legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni e integrazioni.
Il Consiglio regionale provvede pure a classificare altri territori del Veneto secondo le leggi citate e a riadeguare, qualora si manifestino migliori condizioni di servizio, i comprensori di cui al primo comma.
Dette funzioni saranno esercitate nel rispetto delle competenze statali di cui alla lett. f) dell'art. 4 del DPR 15 gennaio 1972, n. 11.
Art. 2
Nell'ambito di ciascun comprensorio delimitato ai sensi dell'articolo precedente, la Giunta regionale costituisce un Consorzio di bonifica, ente di diritto pubblico, secondo le disposizioni della presente legge, nonchè determina la data e le modalità di prima convocazione delle assemblee consortili.

Titolo II
Organizzazione dei Consorzi

Art. 3
Sono organi del Consorzio:
- il consiglio
- la giunta
- il presidente
- il collegio dei revisori dei conti.
Gli organi restano in carica cinque anni.
La Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare, determina l'indennità spettante al presidente, ai membri della giunta e del consiglio e il compenso per i componenti il collegio dei revisori dei conti.
Art. 4
Il consiglio è composto da trenta consiglieri eletti dai proprietari degli immobili iscritti nel catasto consortile e dagli imprenditori agricoli, paganti il contributo consortile, fra gli aventi diritto al voto, secondo quanto precisato agli artt. 6 e seguenti, da tre a sei rappresentanti dei Comuni ricadenti nei comprensori dei Consorzi e da un rappresentante della Regione nominato dalla Giunta regionale.
I decreti costitutivi e gli statuti consortili possono prevedere che l'assemblea degli elettori sia ripartita in più sezioni, ciascuna competente ad eleggere una quota dei consiglieri, in proporzione al complesso dei voti spettanti ai proprietari ed affittuari rispettivi.
Art. 5
Ciascun consorziato ha diritto ad un voto nell'ambito della fascia di rappresentanza.
Le fasce di rappresentanza sono costituite nel modo seguente:
-1a fascia: consorziati il cui onere contributivo sia inferiore al minimo stabilito per la seconda fascia;
- 2a fascia: consorziati proprietari e imprenditori agricoli e altri consorziati il cui onere contributivo è compreso fra quello dell' azienda minima contribuente e quello dell'azienda agricola familiare massima contribuente;
- 3a fascia: consorziati il cui onere contributivo sia superiore al massimo stabilito per la seconda fascia.
All'individuazione della minima e della massima azienda contribuente della seconda fascia, il Consorzio procede mediante indagine analitica sulla base di un parametro occupazionale pari a 150 giornate lavorative annue per l'azienda agricola di minima dimensione economica e a 600 giornate lavorative per l'azienda familiare di massima dimensione economica, considerando limiti occupazionali unitari rapportati ad una valida e conveniente conduzione, tenuto conto dell'impiego delle moderne tecniche di coltivazione.
Detti limiti verranno determinati dalla Giunta regionale per ogni ordinamento produttivo.
Art. 6

Ciascuna fascia ha dirito di rappresentanza nel consiglio, quando è composta da almeno il 10 per cento dei consorziati o la contribuenza degli appartenenti non sia inferiore al 3 per cento della contribuenza totale.
Ogni fascia ha diritto al 10 per cento dei seggi quando la sua contribuenza è compresa fra il 3 ed il 10 per cento del totale o il numero dei consorziati è superiore al 10 per cento del totale.
Salvo quanto disposto al comma precedente, alla prima fascia spetta una rappresentanza proporzionale alla contribuenza, fino ad un massimo del 20 per cento dei seggi.
Alla terza fascia viene assegnata una rappresentanza in seggi in rapporto alla contribuenza, con una gradazione decrescente secondo la tabella allegata.
Alla seconda fascia sono assegnati tutti i seggi non attribuiti alla prima o alla terza fascia.
Il voto è segreto e personale e non può essere esercitato mediante delega se non nel caso previsto dal comma successivo.
In caso di comunione si considera quale rappresentante il primo intestatario della corrispondente partita catastale, fatta salva la possibilità di delega congiunta ad altro intestatario conferita con atto scritto, autenticato nelle forme di legge.
Per le persone giuridiche il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti. Alle Cooperative agricole di conduzione terreni spetta un voto ogni 20 soci o frazione.
Art. 7
L'elezione del consiglio si svolge su presentazione di liste comprensive di un numero di candidati non superiore ai consiglieri eleggibili nell'ambito di ciascuna fascia di cui al precedente articolo.
Le liste dei candidati sono presentate per fascia da un numero di elettori corrispondente ad almeno il 2 per cento dei votanti di ciascuna fascia fino ad un massimo di duecento.
Alla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti sono attribuiti i 4/ 5 dei seggi spettanti alla fascia, a quella che ha ottenuto un numero di voti immediatamente inferiore il restante 1/ 5 dei seggi.
All'interno di ogni lista risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti di lista sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze fra le liste che hanno conseguito pari numero di voti.
Non possono essere votate più liste o candidati di liste diverse.
Le schede di votazione ed il verbale delle operazioni elettorali devono essere inviati alla Giunta regionale, entro otto giorni dalla data di svolgimento. Gli eventuali ricorsi avverso i risultati delle operazioni elettorali devono essere presentati alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati sull'albo consortile.
La Giunta regionale decide i ricorsi e provvede anche d'ufficio all'annullamento delle elezioni.
Art. 8
I rappresentanti dei Comuni nel consiglio del Consorzio di bonifica sono eletti da una apposita assemblea tra i propri componenti con voto limitato a:
- due nominativi se i rappresentanti da eleggere sono tre;
- tre nominativi se i rappresentanti da eleggere sono quattro;
- tre nominativi se i rappresentanti da eleggere sono cinque;
- quattro nominativi se i rappresentanti da eleggere sono sei.
L'assemblea di cui al comma precedente è costituita da tre consiglieri per ciascun comune eletti dai rispettivi consigli comunali, di cui due designati dalla maggioranza e uno designato dalla minoranza.
L'assemblea è convocata dal Presidente della Giunta regionale o da un componente della stessa da questo delegato. In base ai provvedimenti della giunta regionale costitutivi dei consorzi di cui all'art. 2, all'assemblea spetta la elezione di un rappresentante ogni cinque Comuni o frazione di cinque, con un minimo di tre e un massimo di sei rappresentanti.
Trascorsi sessanta giorni dall'elezione degli altri consiglieri, il consiglio è validamente costituito, anche se non sono stati nominati i rappresentanti degli enti territoriali.
Art. 9
Il consiglio è convocato dal consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti e si riunisce entro cinquanta giorni dalla data delle operazioni elettorali per eleggere i componenti della giunta, il presidente e il vicepresidente nonchè per deliberare il nuovo statuto.
Art. 10
Il consiglio elegge nel suo interno, con separate votazioni adottate a maggioranza dei presenti, il presidente del Consorzio, il vicepresidente ed altri cinque componenti della giunta, salvo che lo statuto non preveda un numero inferiore di componenti.
Della giunta fa altresì parte di diritto il rappresentante della Regione.
La carica di presidente è incompatibile con le cariche di sindaco e di assessore comunale, con le cariche di consigliere regionale, di presidente di amministrazione provinciale e di assessore provinciale, di presidente di camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e di presidente di ente provinciale per il turismo.
Art. 11
Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti.
La Giunta regionale nomina uno dei membri effettivi con il compito di presiedere il collegio.
Gli altri revisori effettivi e supplenti sono eletti dal consiglio del Consorzio.
Art. 12
Il consiglio del consorzio entro tre mesi dalle elezioni degli organi di cui all'articolo 10 delibera il nuovo statuto.
I regolamenti di amministrazione, ivi compreso quello dell'ordinamento dei servizi e dello stato giuridico e del trattamento economico del personale, sono adottati dal consiglio del Consorzio e approvati dalla Giunta regionale.
Lo statuto viene pubblicato nell'albo del Consorzio e dei Comuni territorialmente interessati per otto giorni e trasmesso con le eventuali opposizioni entro gli otto giorni successivi alla Giunta regionale.
La Giunta regionale approva gli statuti, apporta eventuali modifiche, sentiti i consorzi interessati e la competente Commissione consiliare.
Art. 13
Il Consiglio regionale, allo scopo di soddisfare esigenze comuni a più comprensori, può costituire Consorzi di bonifica di secondo grado su proposta dei Consorzi di bonifica interessati, o comunque sentito il parere degli stessi, secondo quanto disposto dall' art. 57 del RD 13 febbraio 1933, n. 215.

TITOLO II
Raccolta dei funghi
Capo II
Deroghe e raccolta a fini economici

Art. 14
Oltre alle funzioni previste dalle norme vigenti, ai Consorzi di bonifica può essere affidata in concessione dallo Stato, dalla Regione o da altri enti territoriali operanti nel Veneto, l'esecuzione di opere pubbliche di loro competenza.
I Consorzi di bonifica partecipano alla elaborazione di piani territoriali e urbanistici, nonchè dei piani e programmi di difesa dell'ambiente contro gli inquinamenti.
Art. 15
I Consorzi di Bonifica provvedono alla predisposizione del piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale e ai suoi aggiornamenti, in coordinamento con la programmazione regionale, gli strumenti urbanistici vigenti, nonchè con le proposte dei piani zonali di sviluppo agricolo di cui alla legge regionale 31 gennaio 1975, n. 21 .
Il piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale deve disporre:
a) la ripartizione del comprensorio in zone distinte secondo le possibili utilizzazioni produttive e le direttive della trasformazione fondiario - agraria;
b) la individuazione delle opere pubbliche di bonifica integrale o montana e delle altre opere necessarie per la tutela e la valorizzazione rurale stabilendo le priorità di esecuzione;
c) le eventuali proposte indirizzate alle competenti autorità statali e regionali, per l' imposizione di vincoli di difesa dell'ambiente naturale del comprensorio.
Nella predisposizione del piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale si deve tener conto della situazione idrografica del comprensorio e delle opere di difesa idraulica ricadenti nei bacini interessati.
Il piano è depositato presso la Giunta regionale. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione e negli albi dei Comuni interessati.
Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto avviso, gli interessati possono prendere visione del piano presso il Consorzio di bonifica e presentare le proprie osservazioni. Il Consorzio di bonifica, entro i successivi 20 giorni, trasmette alla Giunta regionale il piano e le osservazioni accompagnate da proprie controdeduzioni.
Alla scadenza del termine fissato dal comma precedente il piano, su proposta della Giunta regionale, sentito il comitato consultivo regionale di cui al successivo articolo 18, è approvato dal Consiglio regionale che decide sulle eventuali osservazioni.
Art. 16
In caso d'inerzia di un Consorzio di bonifica, la Giunta regionale può fissare un termine entro il quale il Consorzio deve completare la predisposizione del piano generale di bonifica e tutela del territorio rurale.
Decorso inutilmente il termine medesimo, la Giunta regionale nomina un commissario per i necessari adempimenti.

Titolo IV
Esecuzione delle opere e ripartizione delle spese

Art. 17
I programmi pluriennali e gli stralci annuali dei programmi delle opere di competenza della Regione, da eseguirsi in via diretta o da affidarsi in concessione ai Consorzi di bonifica sono predisposti dalla Giunta regionale, sentito il comitato consultivo regionale per la bonifica e lo assetto del territorio rurale di cui al successivo art. 18 e approvati dal Consiglio regionale.
I progetti esecutivi delle opere per importi fino a cinquecento milioni di lire, sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale sentita la competente Commissione consultiva in materia di lavori pubblici di cui all'art. 11 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27 .
Per importi superiori a cinquecento milioni di lire il parere di cui sopra è espresso dalla commissione tecnica regionale di cui all'art. 8 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27 , che viene integrata in via permanente dal dirigente della segreteria per le attività produttive, settore primario e terziario, dal direttore del dipartimento per l'agricoltura e dal direttore del dipartimento per le foreste e l'economia montana. Quando la commissione esamina questioni attinenti alla bonifica questa viene integrata da tre esperti del settore nominati dalla Giunta regionale.
Le funzioni già esercitate dai comitati provinciali per la bonifica integrale in materie attribuite alla competenza regionale ai sensi del DPR 15 gennaio 1972, n. 11, sono svolte dalla Regione che potrà avvalersi delle commissioni di cui al secondo comma del presente articolo.
L'approvazione dei progetti esecutivi comporta la dichiarazione di pubblica utilità e indifferibilità ed urgenza delle relative opere.
Art. 18
E' istituito il comitato consultivo regionale per la bonifica e l' assetto del territorio rurale.
Il comitato è formato dai seguenti componenti:
1. il Presidente della Giunta regionale o il componente della Giunta incaricato per l' agricoltura, che lo presiede;
2. il dirigente la Segreteria per le attività produttive, settore primario e terziario;
3. il dirigente la Segreteria regionale per il territorio;
4. il direttore del dipartimento per l'agricoltura;
5. il direttore del dipartimento per le foreste e l'economia montana;
6. il direttore del dipartimento piani, programmi e legislativo;
7. il direttore del dipartimento per la sanità ;
8 il direttore del dipartimento per i lavori pubblici;
9. il presidente del magistrato alle acque di Venezia;
10. un rappresentante dell'unione regionale veneta delle bonifiche;
11. tre esperti designati dal Consiglio regionale, di cui uno in rappresentanza delle minoranze.
Quando sono esaminati problemi attinenti al bacino del Po è invitato alle riunioni anche il Presidente del magistrato per il Po, con voto deliberativo.
Ogni componente, che faccia parte della commissione in rappresentanza di un ufficio statale o regionale, può essere sostituito da altro membro dello stesso ufficio, di volta in volta a ciò delegato.
Il presidente del comitato può convocare alle riunioni i rappresentanti dei Consorzi di bonifica interessati che partecipano con voto consultivo.
La segreteria del comitato è tenuta da un funzionario del dipartimento per l'agricoltura.
Ciascun componente può essere sostituito da un altro appartenente allo stesso organo od ufficio di volta in volta delegato, dal componente stesso.
Art. 19
Fino all'approvazione del piano generale di bonifica e del programma delle relative opere di competenza della Regione, la presentazione dei progetti esecutivi di singole opere da parte dei Consorzi interessati deve essere autorizzata dalla Giunta regionale.
Per l'istruttoria e l'approvazione dei progetti di cui sopra si applicano le norme di cui all'articolo 17.
Art. 20
I Consorzi di bonifica integrale e montana provvedono al riparto ed alla riscossione delle quote di spesa gravanti sui beneficiari, secondo i criteri stabiliti dagli artt. 10 e 11 del RD 13 febbraio 1933, n. 215.
I Consorzi provvedono inoltre, attenendosi alle direttive fissate dalla Giunta regionale, al riparto delle spese di funzionamento dell'ente nonchè delle spese per la gestione dei servizi e delle opere di interesse generale.
Le deliberazioni consortili di riparto delle spese sono depositate presso la Giunta regionale. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso da pubblicarsi nel foglio annunzi legali della provincia o delle province interessate.
Contro le deliberazioni di riparto è ammesso ricorso alla Giunta regionale, entro trenta giorni dalla predetta pubblicazione.
La Giunta regionale approva la deliberazione di riparto e decide contestualmente sugli eventuali ricorsi, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente. Il Consorzio ha la facoltà di dare immediata esecuzione alla deliberazione di riparto, salvo i conguagli che si rendessero necessari in seguito alle modifiche introdotte dalla Giunta regionale.
Art. 21
La misura del concorso regionale nelle spese di esecuzione delle opere di bonifica pubblica e privata, è quella stabilita dalla normativa vigente.
Nelle aree depresse o montane, riconosciute tali ai sensi delle leggi vigenti, per le opere di bonifica che non siano a totale carico della Regione, l' aliquota del contributo è elevata dal 78 all' 88 per cento.
Art. 22
Nei comprensori di bonifica i proprietari hanno l'obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi o comuni a più fondi necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite o mantenute le opere di competenza dello Stato o della Regione.
Art. 23
Qualora i proprietari omettano di eseguire i lavori di loro competenza ai sensi del precedente articolo, deve provvedere, a richiesta anche di uno solo degli interessati, il Consorzio di bonifica in nome e per conto degli interessati stessi.
Il provvedimento di approvazione dei progetti di tali opere equivale a dichiarazione di pubblica utilità , urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.
In caso di assoluta inerzia dei proprietari, la Giunta regionale, su richiesta del Consorzio interessato, può autorizzare il Consorzio medesimo ad intervenire nei modi e con le forme previste dal presente articolo.
La ripartizione degli oneri per i lavori, siano essi comuni a più fondi o relativi ad un solo fondo, è effettuata dal Consorzio di bonifica.
Gli oneri suddetti sono equiparati a tutti gli effetti ai contributi spettanti al Consorzio per la esecuzione, manutenzione e l'esercizio delle opere di competenza regionale.
I progetti dei lavori e i provvedimenti di ripartizione degli oneri sono approvati dalla Giunta regionale.

TITOLO IV
Vigilanza e sanzioni

Art. 24
Le funzioni di vigilanza e tutela sui Consorzi di bonifica integrale e montana sono esercitate dalla Regione nei modi stabiliti dalla presente legge.
Per assicurare il buon funzionamento e la regolare attuazione dei fini istituzionali dei Consorzi, la Giunta regionale può disporre in via sostitutiva, previa diffida, il compimento degli atti di loro competenza, qualora gli organi preposti siano inadempienti.
Art. 25
Qualora nella gestione dei Consorzi di bonifica vengano riscontrate gravi irregolarità , non sanabili per mezzo dei controlli sostitutivi previsti dal precedente articolo, e negli altri casi contemplati dalla legislazione vigente, il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, può disporre lo scioglimento degli organi di amministrazione dei Consorzi.
Con decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario regionale incaricato dell'amministrazione dell'ente, che deve convocare entro sei mesi, l'assemblea dei consorziati per l' elezione del nuovo consiglio.
Il termine di convocazione non può essere prorogato dalla Giunta regionale se non per comprovata necessità .
Il commissario regionale rimane in carica fino all'insediamento dei nuovi organi consortili.
Art. 26
Sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale, oltre ai provvedimenti indicati negli articoli precedenti, anche i provvedimenti seguenti:
a) i bilanci preventivi e le relative variazioni;
b) i conti consuntivi;
c) le assunzioni di mutui;
d) i piani di riparto provvisori e definitivi delle spese di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e di miglioramento fondiario, nonchè gli oneri generali di funzionamento dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, ai sensi e per gli effetti degli artt. 10, 11, 12, 59 del RD 13 febbraio 1933, n. 215 e degli artt. 3, 4 e 5 della legge 12 febbraio 1942, n. 183;
e) i regolamenti per le elezioni;
f) la deliberazione che individua la minima e la massima azienda contribuente di cui all'ultimo comma dell'articolo 6.

Ai bilanci preventivi e ai conti consuntivi approvati dal Consorzio devono essere allegate le relazioni della giunta consortile e del collegio dei revisori dei conti sulla gestione amministrativa e finanziaria dell'ente.
Art. 27
Ogni altra deliberazione dei Consorzi di bonifica integrale o montane è soggetta al controllo della sezione provinciale del comitato regionale di controllo nelle forme e nei limiti di cui alla legge 10 febbraio 1953, n. 62 e della legge regionale 28 giugno 1974, n. 35 .
La competenza è della sezione istituita per la provincia nella cui circoscrizione si trova la sede del Consorzio.

TITOLO V
Disposizioni finali

Art. 28
I Consorzi di bonifica costituiti ai sensi delle leggi statali continuano ad operare dopo l'entrata in vigore della presente legge. Essi sono sciolti con l'approvazione, per il comprensorio di competenza, dello statuto dei nuovi Consorzi, da parte della Giunta regionale.
Il patrimonio dei Consorzi disciolti passa ai nuovi Consorzi di bonifica, secondo quanto disposto dalla Giunta regionale, tenuto conto della superficie comprensoriale e del numero dei consorziati.
Il rinnovo degli organi dei Consorzi di bonifica scaduti o che scadranno dopo l'entrata in vigore della presente legge sarà attuato secondo le norme del precedente titolo secondo.
Art. 29
Nelle zone dove è particolarmente diffusa la conduzione di terreni in affitto ed a mezzadria, fino a che i fittavoli e i mezzadri non saranno iscritti nei catasti consortili, la Giunta regionale può nominare, su designazione delle categorie professionali agrarie interessate, fino a tre rappresentanti dei fittavoli e dei mezzadri nel consiglio dei Consorzi di bonifica, oltre ai consiglieri di cui all'articolo 4.

Titolo VII
Modificazione della Legge Regionale 31 gennaio 1975, n. 22 " Contribuzione
nelle spese di gestione di comprensori di bonifica soggetti a particolare
onerosità "

Art. 30
Il primo comma dell' art. 3 della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 22 , è abrogato e sostituito dal seguente:
<< Non sono ammessi ai contributi di cui alla presente legge, i comprensori aventi una contribuzione media inferiore a lire 4.000 per ettaro, sulla base del bilancio di previsione e dei ruoli di contribuenza del 1974. Il contributo regionale non potrà portare la contribuenza media ad un importo inferiore a lire 4.000 per ettaro >>.
Art. 31
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.




ALLEGATO 1:
Attribuzione rappresentanza ( R ) alla fascia 3°
in base alla contribuenza ( C ) in%.
C
R
C
R
C
R
C
R
80
56
60
44
40
31
20
18
79
55
59
43
39
31
19
17
78
54
58
43
38
30
18
16
77
54
57
42
37
30
17
16
76
53
56
41
36
29
16
15
75
53
55
41
35
28
15
14
74
52
54
40
34
27
14
13
73
52
53
40
33
27
13
12
72
51
52
39
32
26
12
11
71
50
51
38
31
25
11
11
70
50
50
38
30
25
10
10
69
49
49
37
29
24
9
10
68
49
48
36
28
23
8
10
67
48
47
36
27
23
7
10
66
47
46
35
26
22
6
10
65
47
45
35
25
21
5
10
64
46
44
34
24
21
4
10
63
46
43
33
23
20
3
10
62
45
42
32
22
19
2
10
61
44
41
32
21
19
1
10



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