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Legge regionale 16 luglio 1976, n. 30 (BUR n. 32/1976)

Formazione dell'elenco regionale dei collaudatori

Legge regionale 16 luglio 1976, n. 30 (BUR n. 32/1976) (Abrogata)

FORMAZIONE DELL’ELENCO REGIONALE DEI COLLAUDATORI.

Legge abrogata ai sensi dell’articolo 74, della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 , per effetto della emanazione del provvedimento previsto dall’articolo 47, comma 8, della medesima legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 (dgr 1031/2005 pubblicata nel BUR n. 43 del 26 aprile 2005).


SOMMARIO
Legge regionale 16 luglio 1976, n. 30 (BUR n. 32/1976)

FORMAZIONE DELL'ELENCO REGIONALE DEI COLLAUDATORI.

Art. 1
Per le opere pubbliche di competenza regionale, e per quelle per le quali spetta alla Regione la nomina del collaudatore, i collaudatori sono scelti tra gli iscritti nell'elenco istituito con la presente legge.
I criteri per l'assegnazione degli incarichi di collaudo direttamente affidati dalla Regione sono determinati con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.
La scelta verra' effettuata tenendo conto della natura dell'opera e delle competenze specifiche di ciascun collaudatore, secondo criteri di rotazione.
Per opere di particolare rilevanza tecnica ed amministrativa, possono essere nominate, anche in corso d'opera, commissioni collaudatrici, presiedute da tecnici e composte anche da funzionari amministrativi particolarmente esperti nel settore delle opere pubbliche e con una anzianità di servizio non inferiori a 10 anni.
L'ambito di competenze e' stabilito in base alla normativa vigente ed i compensi sono liquidati secondo le tariffe professionali nazionali vigenti, con le eventuali riduzioni previste da leggi.
Art. 2
E' istituito l'elenco regionale dei collaudatori.
Nell' elenco possono essere iscritti:
a) ingegneri, architetti, laureati in scienze agrarie e forestali, con almeno 10 anni di servizio nella amministrazione dello Stato, della Regione o di altri Enti pubblici, anche se in quiescenza, purchè iscritti in quest'ultimo caso nel relativo albo professionale;
b) ingegneri, architetti, laureati in scienze agrarie e forestali, liberi professionisti che siano iscritti all'albo professionale da almeno 10 anni ed abbiano progettato o diretto opere di enti pubblici.
Art. 3
Per la formazione e la tenuta dell'elenco regionale dei collaudatori è istituita presso la Segreteria Regionale per il Territorio una Commissione così composta:
1) l'Assessore regionale ai Lavori Pubblici quale Presidente;
2) il Segretario regionale per il Territorio quale Vice Presidente;
3) il Direttore del Dipartimento per i Lavori Pubblici;
4) il Direttore del Dipartimento per l'Agricoltura;
5) il Direttore del Dipartimento per le Foreste e l'Economia Montana;
6) un Architetto designato dal Consiglio Nazionale degli Architetti;
7) un Ingegnere designato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri.
Funge da Segretario un impiegato amministrativo della Segreteria Regionale per il Territorio con qualifica non inferiore a funzionario.
Art. 4
La formazione dell'elenco è deliberata dalla Giunta regionale entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge su proposta della Commissione di cui all'art. 3 che esaminerà le domande presentate al Presidente della Giunta regionale entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.
L'aggiornamento dell'elenco è deliberato entro il 31 dicembre di ogni anno dalla Giunta regionale su proposta della Commissione di cui all'art. 3.
Art. 5
Per i lavori che importino nel loro complesso definitivo secondo le risultanze del conto finale una spesa non superiore a lire 25 milioni, si può prescindere dall'atto formale di collaudo sostituendolo con un certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori.
Art. 6
Ai componenti della Commissione di cui alla presente legge non dipendenti dalla regione spetta, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, una indennita' di presenza pari a lire 15.000.
Agli oneri relativi previsti in L. 2.000.000 annui si fa fronte mediante prelievo di pari importo dal cap. 450 del Bilancio di spesa della Regione esercizio 1976.
Nel Bilancio 1976 e' istituito il cap. 451 cosi' denominato: << Compensi ai componenti la Commissione per la formazione dell'elenco regionale dei collaudatori non dipendenti dalla Regione >> con lo stanziamento di L. 2.000.000.
La spesa per gli anni successivi fara' carico sui corrispondenti capitoli dei relativi Bilanci.
Al Bilancio di spesa 1976 sono apportate le seguenti variazioni:
In diminuzione: Cap. 450 L. 2.000.000
In aumento: Cap. 451 L. 2.000.000


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