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Legge regionale 16 luglio 1976, n. 31 (BUR n. 32/1976)

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 giugno 1975, n. 79

Legge regionale 16 luglio 1976, n. 31 (BUR n. 32/1976) (Abrogata)

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 9 GIUGNO 1975, n. 79

Legge tacitamente abrogata per effetto della abrogazione della legge regionale 9 giugno 1975, n. 79 , operata dall'articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 , nonché espressamente abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 7 aprile 2000, n. 15 .



SOMMARIO
Legge regionale 16 luglio 1976, n. 31 (BUR n. 32/1976) (Novellazione)

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 9 GIUGNO 1975, n. 79

Art. 1
All'art. 1 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 79 , è aggiunto il seguente comma:
"L'autorizzazione di cui al primo comma è estesa anche all'esercizio finanziario 1977".
Art. 2
L'articolo 2 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 79 , è così sostituito:
"Il saggio di interesse applicato sarà quello corrente sul mercato finanziario al momento della stipulazione dei singoli contratti, purchè non eccede il 4, 125 per cento semestrale, che viene assunto come saggio base.
Tuttavia, qualora il saggio, rispecchiante le condizioni di mercato, concordato sulle singole operazioni, ecceda il predetto saggio base, si darà luogo all'integrazione di cui al quarto comma del presente articolo, purchè ricorrano le condizioni indicate nel quinto comma.
I mutui saranno rimborsabili in un massimo di 40 semestralità costanti posticipate.
Sul debito residuo al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni esercizio finanziario, e a partire dall'esercizio nel quale ha inizio l'ammortamento, è stabilita a favore dell'istituto mutuante per conto degli Istituti che hanno assorbito i titoli all'atto della stipulazione del corrispondente mutuo o direttamente degli istituto stessi, una integrazione di interessi per l'intero semestre precedente, in ragione della differenza fra la media ponderata dei saggi concordati sui mutui in ammortamento, di cui al secondo comma, ed il saggio base del 4,124 per cento semestrale.
Ai fini del calcolo della media ponderata di cui al comma precedente, si considera l'ammontare dei mutui in ammortamento all'inizio del semestre a cui l'integrazione si riferisce.
L'integrazione spetta solo in quanto vi sia eccedenza del valore residuo, alla fine di ogni semestre, dei mutui in corso rispetto alla giacenza media di tesoreria, nel semestre decorso, ed è computata su detta eccedenza.
Qualora, nell'espletamento del servizio di tesoreria regionale, all'Istituto Federale delle Casse di Risparmio delle Venezie subentri altro Istituto di credito, l'integrazione va corrisposta nella misura massima consentita, salvo che il tesoriere subentrante non si accolli il valore residuo dei mutui.
Il computo di cui al quarto comma dovrà avvenire ciascun anno per distinti semestri solari, con riferimento alle date del 30 giugno e del 31 dicembre, in modo da riflettere le variazioni, in quanto a debito residuo e a giacenza media di tesoreria intervenute a partire, rispettivamente, dal 31 dicembre e dal 30 giugno precedenti.
La Regione provvederà al versamento dell'integrazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo".
Art. 3
L'art. 3, secondo comma, della legge regionale 9 giugno 1975, n. 79 , è così sostituito:
"L'integrazione degli interessi, di cui al quarto comma del precedente art. 2, sarà quantificata dalle leggi regionali di approvazione del bilancio di previsione".
Art. 4
Il termine stabilito dall'art. 4, primo comma, della legge regionale 9 giugno 1975, n. 79 , è prorogato a tutto il 1977.


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