crv_sgo_leggi

Legge regionale 16 luglio 1976, n. 32 (BUR n. 32/1976)

Provvidenze per la concessione di acconti a soci conferenti nel settore vinicolo

Legge regionale 16 luglio 1976, n. 32 (BUR n. 32/1976) (Abrogata)

PROVVIDENZE PER LA CONCESSIONE DI ACCONTI A SOCI CONFERENTI NEL SETTORE VINICOLO

Legge tacitamente abrogata dalla legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 , nonché espressamente abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 7 aprile 2000, n. 15 .



SOMMARIO
Legge regionale 16 luglio 1976, n. 32 (BUR n. 32/1976)

PROVVIDENZE PER LA CONCESSIONE DI ACCONTI A SOCI CONFERENTI NEL SETTORE VINICOLO

Art. 1
Per la concessione delle provvidenze previste dalla legge 18 novembre 1975, n. 611, a favore delle cantine sociali è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1976, la spesa di lire 2.430 milioni.
I prestiti stipulati in applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente non potranno avere durata superiore ad un anno.
Art. 2
Allo scopo di consentire alle cantine sociali l'assunzione di fidejussioni per il perfezionamento delle operazioni di prestito viene concesso, oltre al concorso negli interessi, anche un contributo una tantum nella misura massima del 2,4 per cento in ragione d'anno dell'importo del prestito autorizzato dalla Regione.
Il contributo è concesso con il provvedimento regionale che attribuisce il concorso negli interessi ed è utilizzato quale corrispettivo a favore di eventuali fidejussori per le garanzie prestate o per reintegrare le capacità di indebitamento delle cantine stesse.
Art. 3
La Giunta regionale è autorizzata a concordare con gli istituti e gli enti esercenti il credito il tasso massimo praticabile per i prestiti, il quale potrà anche essere diverso da quello di riferimento stabilito da Ministero del Tesoro di concerto con quello dell'Agricoltura per i prestiti agrari di esercizio.
Il concorso regionale è pari alla differenza fra gli interessi calcolati al tasso concordato con gli istituti ed enti esercenti il credito e quelli a carico dei beneficiari, calcolati al tasso stabiliti dalla normativa statale vigente in materia di finanziamenti agevolati in agricoltura.
I prestiti previsti dalla presente legge sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del "Fondo interbancario di garanzia" di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e all'art. 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 4
Le modalità di concessione dei benefici disciplinati dalla presente legge sono quelle stabilite dall'art. 29 della legge 31 gennaio 1975, n. 21 per la concessione delle provvidenze previste all'art. 3 della stessa legge regionale.
Art. 5
Gli stanziamenti eventualmente non utilizzati per i prestiti e le fidejussioni inerenti alla vendemmia 1975, potranno essere erogati per la concessione di concorsi nel pagamento degli interessi su prestiti destinati alla corresponsione di acconti ai soci conferenti e di fidejussioni sugli stessi prestiti, inerenti al conferimento della vendemmia 1976, ferme restando le rimanenti modalità previste dalla presente legge.
Art. 6
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzazione dello stanziamento assegnato dalla Regione ai sensi della legge 18 novembre 1975, n. 611.
Di conseguenza al bilancio della Regione per l'esercizio 1976 sono apportate le seguenti variazioni in aumento:
Stato di previsione dell'entrata
Cap. 1323
L. 2.430.000.000
Stato di previsione della spesa
Capitoli di nuova istituzione:
Cap. 4058
denominato "concorso negli interessi su prestiti a favore delle cantine sociali per la corresponsione di acconti ai soci conferenti"
L. 2.230.000.000
Cap. 4059
denominato "contributo una tantum per le operazioni di cui all'art. 2 della legge regionale "Provvidenze per la concessione di acconti a soci conferenti nel settore vinicolo"
L. 200.000.000
Il Cap. 4057 del Bilancio di Previsione della spesa, per l'esercizio 1976, viene soppresso.
Art. 7
La presente legge è dichiarata urgenti ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.


SOMMARIO