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Legge regionale 27 agosto 1976, n. 35 (BUR n. 40/1976)

Modifica articolo 4 - secondo comma - della legge regionale 18 marzo 1974, n. 22

Legge regionale 27 agosto 1976, n. 35 (BUR n. 40/1976) (Abrogata)

MODIFICA ARTICOLO 4 - SECONDO COMMA - DELLA LEGGE REGIONALE 18 MARZO 1974, n. 22

Legge tacitamente abrogata per effetto della abrogazione della legge regionale 18 marzo 1979, n. 22 , operata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 , nonché espressamente abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 7 aprile 2000, n. 15 .



SOMMARIO
Legge regionale 27 agosto 1976, n. 35 (BUR n. 40/1976) (Novellazione)

MODIFICA ARTICOLO 4 - SECONDO COMMA - DELLA LEGGE REGIONALE 18 MARZO 1974, n. 22 .


Art. 1
Il termine di cui all'art. 4 - secondo comma - della legge regionale 18 marzo 1974, n. 22 , che detta norme in tema di concessione di contributi per l'adattamento e riattamento di edifici per le scuole materne, elementari e medie, è stabilito in 24 mesi dalla data di comunicazione della concessione dei contributi stessi.
Art. 2
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


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