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Legge regionale 3 dicembre 1976, n. 40 (BUR n. 54/1976)

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 giugno 1975, n. 84

Legge regionale 3 dicembre 1976, n. 40 (BUR n. 54/1976) (Abrogata)

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 13 GIUGNO 1975, n. 84

Legge tacitamente abrogata per effetto della abrogazione della legge regionale 13 giugno 1975, n. 84 , operata dall’articolo 57, della legge regionale 31 maggio 1980, n. 71 , nonché espressamente abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 7 aprile 2000, n. 15 .


SOMMARIO
Legge regionale 3 dicembre 1976, n. 40 (BUR n. 54/1976) (Novellazione)

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 13 GIUGNO 1975, n. 84

Art. 1
I contributi di cui al II comma dell'art. 31 della legge regionale 13 giugno 1975, n. 84 , in corrispondenza alle lettere a), b), c), possono esser determinati rispettivamente fino al limite massimo di L. 160, di L. 120, di L. 145 per veicolo-chilometro.
Art. 2
Il termine per l'approvazione del programma di pubblicizzazione di cui all'articolo 22 della legge regionale 13 giugno 1975, n. 84 e successive modifiche è stabilito per l'esercizio 1976, al sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
Per consentire alle aziende concessionarie di indennizzare forfettariamente a titolo di senatoria il personale dipendente degli oneri derivanti dalle carenze di servizi sociali, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare una tantum contributi straordinari alle aziende medesime fino al limite massimo di L. 500 milioni.
Art. 4
Lo stanziamento previsto dall'art. 31 della legge regionale 13 giugno 1975, n. 84 è elevato per l'anno 1976 a Lire 6.500 milioni.
Lo stanziamento previsto dall'art. 6 della legge regionale 2 aprile 1976, n. 13 , è elevato per l'anno 1976 a L. 6.500 milioni.
Il limite di impegno di cui all'art. 26 della legge regionale n. 84 del 13 giugno 1975 è elevato a decorrere dall'anno 1976 a L. 2.500 milioni.
Art. 5
Alla spesa prevista dalla presente legge, per gli interventi di cui al I e II comma del precedente articolo, nonché per quelli previsti all'art. 3, ammontanti a complessive L. 6.477 milioni, si fa fronte utilizzando per lo stesso importo le assegnazioni spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 3 e art. 4 della legge 10 maggio 1976, n. 356.
Alla spesa derivante dal III comma del precedente articolo si fa fronte mediante prelievo del corrispondente importo del fondo all'uopo accantonato al cap. 7250 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1976 "Fondo globale per il finanziamento di spese in conto capitale derivante da provvedimenti legislativi in corso di formazione" (partita: interventi per la pubblicizzazione dei trasporti).
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le conseguenti variazioni al Bilancio della Regione per l'esercizio 1976.
Art. 6
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.




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