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Legge regionale 9 dicembre 1976, n. 41 (BUR n. 55/1976)

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 17 maggio 1974, n. 34, riguardante la regolamentazione dei Consorzi forestali e delle Aziende speciali per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e degli altri Enti

Legge regionale 9 dicembre 1976, n. 41 (BUR n. 55/1976) (Novellazione)

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 17 MAGGIO 1974, n. 34 , RIGUARDANTE LA REGOLAMENTAZIONE DEI CONSORZI FORESTALI E DELLE AZIENDE SPECIALI PER LA GESTIONE DEI PATRIMONI SILVO-PASTORALI DEI COMUNI E DEGLI ALTRI ENTI

Legge in parte ad effetti esauriti, in parte di novellazione: vedi integrazioni e modifiche apportate dalla legge regionale 17 maggio 1974, n. 34 .


SOMMARIO
Legge regionale 9 dicembre 1976, n. 41 (BUR n. 55/1976) (Novellazione)

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 17 MAGGIO 1974, n. 34 , RIGUARDANTE LA REGOLAMENTAZIONE DEI CONSORZI FORESTALI E DELLE AZIENDE SPECIALI PER LA GESTIONE DEI PATRIMONI SILVO-PASTORALI DEI COMUNI E DEGLI ALTRI ENTI

Art. 1
All'art. 7 della legge regionale 17 maggio 1974, n. 34 , è abrogato e sostituito dal seguente:
"Ai Consorzi forestali ed alle Aziende speciali viene concesso un contributo nelle spese generali fino al limite massimo del 75 per cento delle spese fisse per il personale tecnico, di custodia ed amministrativo e delle spese di ufficio.
I Consorzi forestali e le Aziende speciali trasmettono alla Regione, entro il 30 settembre di ogni anno, il bilancio di previsione accompagnato da una relazione illustrativa degli interventi che si intendono effettuare. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, delibera l'anticipazione dell'80 per cento del contributo concesso sulle spese ammesse, entro il primo trimestre cui si riferiscono i bilanci e la rata di saldo, a conguaglio sull'eventuale differenza tra le spese previste e quelle risultanti dal conto consultivo dell'anno precedente che deve essere trasmesso alla Regione entro il 30 aprile di ogni anno, entro il primo semestre dell'anno successivo".
Art. 2
Lo stanziamento di L. 150.000.000 previsto all'art. 9 della legge regionale 15 maggio 1974, n. 34 , viene elevato per l'esercizio 1976 a L. 200.000.000
Alla spesa si fa fronte mediante prelievo di L. 50.000.000 del Cap. 7250 del Bilancio della Regione esercizio 1976, alla voce "1° finanziamento della legge progetto".
Al Bilancio di spesa della Regione esercizio 1976 sono apportate le seguenti variazioni:
In diminuzione:
Cap. 7250 - Partita: 1° finanziamento legge progetto L. 50.000.000
In aumento:
Cap. 4311 - Contributi ai Consorzi forestali e Aziende speciali L. 50.000.000
Art. 3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione ne Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.





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