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Legge regionale 9 dicembre 1976, n. 44 (BUR n. 55/1976)
Abbandono delle pene pecuniarie di importo di modesto valore
Sommario
“Legge regionale 9 dicembre 1976, n. 44 (BUR n. 55/1976) - Testo vigente”
S O M M A R I O
ABBANDONO DELLE PENE PECUNIARIE DI IMPORTO DI MODESTO VALORE.
Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della
legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .
SOMMARIO
- Legge regionale 9 dicembre 1976, n. 44 (BUR n. 55/1976) (Abrogata)
- ABBANDONO DELLE PENE PECUNIARIE DI IMPORTO DI MODESTO VALORE.
Sommario
“Legge regionale 9 dicembre 1976, n. 44 (BUR n. 55/1976) - Testo storico”
S O M M A R I O
ABBANDONO DELLE PENE PECUNIARIE DI IMPOSTA DI MODESTO VALORE
Articolo unico
Può essere consentito l'abbandono totale delle pene pecuniarie dovute alla Regione per le violazioni alle leggi tributarie quando le stesse siano di importo non superiore a L. 500.
All'annullamento dei crediti medesimi si procede mediante decreti cumulativi del Presidente della Giunta regionale.
All'annullamento dei crediti medesimi si procede mediante decreti cumulativi del Presidente della Giunta regionale.
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