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Legge regionale 9 dicembre 1976, n. 44 (BUR n. 55/1976)

Abbandono delle pene pecuniarie di importo di modesto valore

Legge regionale 9 dicembre 1976, n. 44 (BUR n. 55/1976) (Abrogata)

ABBANDONO DELLE PENE PECUNIARIE DI IMPORTO DI MODESTO VALORE.

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 9 dicembre 1976, n. 44 (BUR n. 55/1976)

ABBANDONO DELLE PENE PECUNIARIE DI IMPOSTA DI MODESTO VALORE


Articolo unico
Può essere consentito l'abbandono totale delle pene pecuniarie dovute alla Regione per le violazioni alle leggi tributarie quando le stesse siano di importo non superiore a L. 500.
All'annullamento dei crediti medesimi si procede mediante decreti cumulativi del Presidente della Giunta regionale.



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