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Legge regionale 9 dicembre 1976, n. 45 (BUR n. 55/1976)

Compensi ai medici condotti incaricati delle funzioni di Ufficiale sanitario comunale e consorziale e agli Ufficiali sanitari incaricati delle funzioni di medico provinciale

Legge regionale 9 dicembre 1976, n. 45 (BUR n. 55/1976) (Abrogata)

COMPENSI AI MEDICI CONDOTTI INCARICATI DELLE FUNZIONI DI UFFICIALE SANITARIO COMUNALE E CONSORZIALE E AGLI UFFICIALI SANITARI INCARICATI DELLE FUNZIONI DI MEDICO PROVINCIALE

Legge tacitamente abrogata dalla legislazione di riforma sanitaria, nonché espressamente abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 7 aprile 2000, n. 15 .



SOMMARIO
Legge regionale 9 dicembre 1976, n. 45 (BUR n. 55/1976)

COMPENSI AI MEDICI CONDOTTI INCARICATI DELLE FUNZIONI DI UFFICIALE SANITARIO COMUNALE O CONSORZIALE E AGLI UFFICI SANITARI INCARICATI DELLE FUNZIONI DI MEDICO PROVINCIALE


Art. 1
Fino all'entrata in funzione dei Consorzi socio-sanitari (ULSSS), con i quali verranno diversamente organizzate ed esercitate le funzioni di Ufficiale sanitario, ai medici condotti incaricati, a norma dell'art. 33 del T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, delle funzioni di ufficiale sanitario, spetta un compenso forfettario annuale commisurato all'entità della popolazione dei comuni in cui è prestata l'opera di incaricato secondo le quote sotto indicate:
- Comuni fino a 5.000 abitanti L. 300.000
- Comuni da 5.001 a 10.000 abitanti L. 420.000
- Comuni da 10.001 a 20.000 abitanti L. 480.000
- Comuni con oltre 20.000 abitanti L. 720.000
Art. 2
Il regolamento comunale o consorziale, di cui all'art. 66 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, è integrato a ogni effetto, per le ipotesi di cui al IV comma dell'art. 33 dello stesso regio decreto, dalle disposizioni di cui al precedente articolo della presente legge.
Art. 3
Agli ufficiali sanitari incaricati delle funzioni di medico provinciale, ai sensi dell'art. 25 del T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, spetta un compenso mensile onnicomprensivo di lire 120 mila.
La spesa sarà fronteggiata con i fondi di cui al cap. 450 del bilancio della Regione "Compensi a estranei all'amministrazione per incarichi speciali".
Art. 4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


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