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Legge regionale 13 gennaio 1976, n. 5 (BUR n. 3/1976)

Modifiche alla legge regionale 21 gennaio 1972, n. 6

Legge regionale 13 gennaio 1976, n. 5 (BUR n. 3/1976) (Abrogata)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 GENNAIO 1972, n. 6

Legge abrogata dall’articolo 5, della legge regionale 19 gennaio 1979, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 13 gennaio 1976, n. 5 (BUR n. 3/1976) (Novellazione)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 GENNAIO 1972, n. 6


Art. 1
I commi primo e secondo dell’articolo 4 della legge regionale 21 gennaio 1972, n. 6 , sono modificati come segue: “Ai membri dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio o della Giunta regionale ed ai Consiglieri regionali, che, rispettivamente per l’espletamento del proprio mandato o per incarico del consiglio si rechino in missione fuori sede, sono rimborsate le spese di viaggio; per i viaggi effettuati con mezzo proprio è corrisposto il rimborso in L. 70 per Km.
Spetta inoltre una indennità di missione:
- di L. 22.000 per una giornata o parte della giornata superiore alle 12 ore;
- L. 15.500 per una parte della giornata superiore alle otto ore e inferiore alle 12 ore;
- L. 11.000 per una parte della giornata superiore alle quattro ore e inferiore alle otto ore;
- L. 5.500 per una parte della giornata inferiore alle quattro ore”.
Art. 2
I maggiori oneri derivanti dall’applicazione della presente legge per l’esercizio 1975, previsti in L. 100.000 per i membri del Consiglio e di L. 50.000 per i membri della Giunta fanno carico rispettivamente sui capitoli 10 e 300 del bilancio di spesa della Regione esercizio 1975 (spese obbligatorie) che presentano sufficiente capienza.
Ai maggiori oneri per l’anno 1976 e seguenti comportanti una spesa annua di L. 2 milioni per i membri del Consiglio e L. 600.000 per i membri della Giunta si fa fronte utilizzando per il corrispondente importo il previsto incremento della quota spettante alla Regione a norma dell’art. 8 della legge 16 maggio 1970, n.281.



SOMMARIO