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Legge regionale 23 gennaio 1976, n. 7 (BUR n. 6/1976)

Esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976

Legge regionale 23 gennaio 1976, n. 7 (BUR n. 6/1976) (Bilancio) (Abrogata)

ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1976

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 23 gennaio 1976, n. 7 (BUR n. 6/1976) (Bilancio)

ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1976


Art. 1
Sino all'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1976, e comunque non oltre il 29 febbraio 1976, è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione - secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa annessi al disegno di legge presentato al Consiglio regionale e con le modalità e le disposizioni in esso contenute - nel limite di due dodicesimi di ciascuno stanziamento di spesa.
La Giunta è tuttavia autorizzata a pagare integralmente le spese ordinarie e straordinarie che non ammettono dilazione e quelle dipendenti da leggi o da obbligazioni anteriori che vengono a scadere nel corso dell'esercizio provvisorio.
Art. 2
La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione con effetto dal 1° gennaio 1976.


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