crv_sgo_leggi

Legge regionale 30 gennaio 1976, n. 8 (BUR n. 7/1976)

Integrazione del fondo regionale da destinare a contributi per asili-nido

Legge regionale 30 gennaio 1976, n. 8 (BUR n. 7/1976) (Abrogata)

INTEGRAZIONE DEL FONDO REGIONALE DA DESTINARE A CONTRIBUTI PER ASILI-NIDO

Legge abrogata dall’articolo 33, della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 .


SOMMARIO
Legge regionale 30 gennaio 1976, n. 8 (BUR n. 7/1976) (Novellazione)

INTEGRAZIONE DEL FONDO REGIONALE DA DESTINARE A CONTRIBUTI PER ASILI-NIDO


Art. 1
Allo scopo di consentire la realizzazione degli asili-nido programmati ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 7 , la Regione garantisce un contributo per spese di costruzione o riattamento nella misura massima della spesa ammissibile del progetto approvato e comunque fino a 100 milioni per ogni asilo.nido.
Possono beneficiare del contributo anche quei comuni, che, pur inclusi nei piani annuali 1972 e 1973, vi abbiano successivamente rinunciato o ne siano comunque decaduti purchè entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente legge facciano pervenire al Presidente della Giunta regionale dichiarazione di accettazione.
Art. 2
I comuni che rinunciano o decadono dall'assegnazione del contributo sono surrogati secondo le priorità stabilite nel piano relativo all'anno 1975 previsto dall'articolo 5 della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 7 .
Art. 3
Il primo comma dell'articolo 7 della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 7 , è modificato come segue:
"L'approvazione del progetto e la concessione del contributo sono disposti con decreto del Presidente della Giunta regionale".
Art. 4
L'erogazione dei primi 20 milioni del contributo è disposta dal Presidente della Giunta regionale in unica soluzione contestualmente all'approvazione del progetto esecutivo.
La residua parte del contributo è disposta con le modalità previste dall'articolo 7, comma secondo, terzo e quarto della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 7 .
E' abrogato l'articolo 2 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 73 .
Art. 5
Per la parte di spesa afferente alla costruzione o riattamento degli asili-nido non coperta da contributo per la quale gli enti interessati ricorrano a mutuo, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con istituti di credito mutuanti e a concedere, a favore di comuni, fidejussione a garanzia dei mutui contratti fino a un importo massimo di 70 milioni per ogni asilo-nido.
Art. 6
Qualora l'ente benficiario del contributo non ottemperi ai termini di inizio lavori indicati nel decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al secondo comma dell'articolo 7 della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 7 , la Giunta può revocare il contributo di cui all'articolo 1 della presente legge.
Art. 7
Agli oneri derivanti dalla corresponsione del contributo di cui all'articolo 1 della presente legge, previsti in Lire 5.020.000.000, si farà fronte mediante la contrazione di un prestito per la medesima somma o per la minor somma che si renderà necessaria.
La Giunta regionale è autorizzata a contrarre il mutuo di cui al comma precedente con idoneo istituto di credito, alle migliori condizioni di mercato e comunque al tasso non superiore al 12 per cento e con periodo di ammortamento di 20 anni, a partire dall'esercizio finanziario 1976.
A garanzia delle rate del mutuo, la Regione offre delegazione, per corrispondente importo sulle entrate tributarie, che presentano sufficiente disponibilità allo scopo, nel rispetto del limite del venti per cento prescritto dall'art. 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Art. 8
La spesa massima per l'ammortamento del mutuo è stabilita in L. 520.000.000 annue comprensive della quota capitale e della quota interessi.
Per l'esercizio finanziario 1976, la spesa relativa alla rata di ammortamento del mutuo sarà coperta mediante prelievo del corrispondente importo dei fondi all'uopo accantonati al cap. 5300. Partita "Interessi e spese connessi con operazioni di ricorso al mercato per finanziamento interventi per l'emergenza" e al cap. 7261.
Art. 9
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.
Per gli esercizi finanziari successivi al 1976, la rata di ammortamento farà carico a corrispondenti capitoli dei relativi bilanci.
Art. 10
Per la concessione della fidejussione prevista dall'art. 4 della presente legge, si applicano le disposizioni contenute all'articolo 5, secondo comma, della legge regionale 9 giugno 1975, n. 79 .
Art. 11
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.




SOMMARIO