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Legge regionale 30 gennaio 1976, n. 9 (BUR n. 7/1976)

Prosecuzione degli interventi nei settori dell'approvvigionamento idrico e della viabilità rurale, del credito di conduzione e delle attività dimostrative in agricoltura mediante il rifinanziamento delle relative leggi regionali

Legge regionale 30 gennaio 1976, n. 9 (BUR n. 7/1976) (Abrogata)

PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI NEI SETTORI DELL'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E DELLA VIABILITA’ RURALE, DEL CREDITO DI CONDUZIONE E DELLE ATTIVITÀ DIMOSTRATIVE IN AGRICOLTURA MEDIANTE IL RIFINANZIAMENTO DELLE RELATIVE LEGGI REGIONALI

Legge tacitamente abrogata dalla legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 , nonché espressamente abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 7 aprile 2000, n. 15 .



SOMMARIO
Legge regionale 30 gennaio 1976, n. 9 (BUR n. 7/1976) (Novellazione)

PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI NEI SETTORI DELL'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E DELLA VIABILITA’ RURALE, DEL CREDITO DI CONDUZIONE E DELLE ATTIVITA’ DIMOSTRATIVE IN AGRICOLTURA MEDIANTE IL RIFINANZIAMENTO DELLE RELATIVE LEGGI REGIONALI


Titolo I
Approvvigionamento idrico e viabilità minore


Art. 1
Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'art. 2 della legge regionale 10 gennaio 1974, n. 2 , e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1976, la spesa di L. 400 milioni.
All'onere derivante dall'applicazione del comma precedente, si provvede mediante utilizzazione, per L. 400 milioni, dello stanziamento disposto al cap. 6330 del bilancio per l'esercizio finanziario 1975, con istituzione di apposito capitolo di spesa nel bilancio di previsione esercizio 1976, ai sensi dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64.
Il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 10 gennaio 1974, n. 2 , è sostituito dal seguente: "Il contributo può essere accordato nella misura massima dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile, che non può superare i 30 milioni di lire".

Titolo II
Credito di conduzione


Art. 2
Per gli interventi previsti dalla legge regionale 25 gennaio 1973, n. 4 , rifinanziata con legge regionale 18 dicembre 1974, n. 58 , è autorizzato per l'esercizio 1976 un ulteriore stanziamento di L. 2.060 milioni.
All'onere derivante dall'attuazione del comma precedente si provvede mediante utilizzazione per i seguenti importi, degli stanziamenti previsti ai sottoindicati capitoli di spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1975, ed iscrizione di appositi capitoli nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1976, a norma dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64:
cap. 630 L. 400 milioni
cap. 6081 L. 160 milioni
cap. 6347 L. 100 milioni
cap. 6340 L. 100 milioni
cap. 6100 L. 1.300 milioni
Le leggi regionali 31 gennaio 1975, n. 21, 28 gennaio 1975, n. 18, 11 maggio 1973, n. 13, limitatamente agli oneri ridotti ai capitoli 6081, 6347 e 6100 del bilancio per l'esercizio finanziario 1975 sono prorogate di un anno.


Titolo III
Attività dimostrativa, di assistenza e di divulgazione


Art. 3
Per la prosecuzione delle attività ordinarie di cui all'art. 1, secondo comma e all'art. 3 della legge regionale 31 gennaio 1974, n. 16 , è autorizzata la spesa per l'esercizio finanziario 1976 e seguenti rispettivamente di L. 50 milioni e L. 150 milioni.
All'onere derivante dall'applicazione del comma precedente si provvede per l'esercizio 1976 mediante utilizzazione, per L. 200 milioni dello stanziamento previsto al capitolo 6340 del bilancio per l'esercizio finanziario 1975, con iscrizione di due distinti capitoli nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1976, ai sensi dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64.
Per gli esercizi finanziari successivi al 1976 si provvederà all'iscrizione della spesa con leggi di approvazione del bilancio.


Titolo IV
Modificazione della legge regionale 9 giugno 1975, n. 76


Art. 4
Il primo e il secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 76 , sono sostituiti dai seguenti:
"Alle cooperative e alle stalle sociali che abbiano ottenuto finanziamenti dallo Stato e/o dalla CEE - Sezione orientamento del FEOGA - con contributi in conto capitale e/o mutui agevolati per la realizzazione di opere previste al terzo comma dell'articolo precedente, possono essere concessi mutui integrativi qualora dimostrino di aver sostenuto spese superiori a quelle approvate dagli organi statali competenti.
I mutui integrativi non possono superare la differenza fra la spesa effettivamente sostenuta, eventualmente aumentata degli interessi bancari a carico, e quella ammessa al finanziamento pubblico precedente".
Il termine previsto dal terzo comma dell'art. 8 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 76 , è prorogato a tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 5
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


SOMMARIO