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Legge regionale 28 gennaio 1977, n. 1 (BUR n. 5/1977)

Rifinanziamento della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 4 , per la concessione di prestiti di conduzione a tasso agevolato in agricoltura

Legge regionale 28 gennaio 1977, n. 1 (BUR n. 5/1977) (Abrogata)

RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 25 GENNAIO 1973, n. 4 , PER LA CONCESSIONE DI PRESTITI DI CONDUZIONE A TASSO AGEVOLATO IN AGRICOLTURA

Legge tacitamente abrogata per effetto della abrogazione della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 4 , operata dall’articolo 46, dela legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 , nonché espressamente abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 7 aprile 2000, n. 15 .



SOMMARIO
Legge regionale 28 gennaio 1977, n. 1 (BUR n. 5/1977) (Novellazione)

RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 25 GENNAIO 1973, n. 4 , PER LA CONCESSIONE DI PRESTITI DI CONDUZIONE A TASSO AGEVOLATO IN AGRICOLTURA


Art. 1
La legge regionale 25 gennaio 1973, n. 4 e successive modificazioni e integrazioni è rifinanziata per l’anno 1977 con lo stanziamento della somma di L. 1.700 milioni.
Nel bilancio di spesa della Regione per l’esercizio finanziario 1977 sarà iscritto il capitolo di spesa dal titolo “Rifinanziamento della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 4 , per la concessione di prestiti di conduzione a tasso agevolato in agricoltura”, con lo stanziamento di L. 1.700 milioni, in corrispondenza del cap. 5940 iscritto per lo stesso importo e per le stesse finalità nel bilancio di previsione per l’esercizio 1976.
Art. 2
Almeno il 50 per cento dello stanziamento disposto dalla presente legge è utilizzato per la concessione di prestiti a favore di cooperative che gestiscono impianti di conservazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici e di stalle sociali.
La parte restante è utilizzata per la concessione di prestiti a favore di aziende agricole singole con preferenza per quelle condotte da coltivatori diretti, proprietari, fittavoli o mezzadri e da imprenditori agricoli affittuari, ricadenti nelle zone colpite da avversità atmosferiche nell’anno 1976 e delimitate dalla Regione ai sensi della normativa vigente della materia.
Il terzo comma dell’art. 1 della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 4 , non ha applicazione per l’attuazione degli interventi di cui alla presente legge.
Art. 3
L’art. 8 della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 21 è così modificato: “La Giunta regionale è autorizzata a concedere garanzie fidejussorie alle cooperative di produttori agricoli e loro consorzi per la stipulazione di mutui necessari per la realizzazione di impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici nonché per la costruzione di stalle sociali.
La predetta garanzia viene istituita sulla differenza tra l’ammontare dell’importo concesso a mutuo ed il valore cauzionale delle garanzie assunte dall’Istituto mutuante a termini delle vigenti norme in materia ed interviene a copertura della perdita complessiva che l’Istituto finanziatore dimostri di aver sofferto dopo aver esperito tutte le procedure di riscossione coattiva sui beni posti a garanzia dell’operazione.
Successivamente all’entrata in ammortamento dell’operazione, la garanzia regionale viene ridotta proporzionalmente al debito residuo non ancora estinto dalla Ditta mutuataria.
La garanzia fidejussoria regionale non è cumulabile con quella prevista dal “Fondo interbancario di garanzia” di cui all’art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modifiche ed integrazioni, ma può esercitarsi, congiuntamente, per la quota parte del finanziamento non assistita dal “Fondo” medesimo.
La Giunta regionale provvederà a regolare i rapporti con gli istituti mutuanti per l’applicazione degli interventi di cui ai commi precedenti.
Art. 4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.


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