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Legge regionale 28 gennaio 1977, n. 12 (BUR n. 6/1977)

Interventi nel settore dell’edilizia ospedaliera

Legge regionale 28 gennaio 1977, n. 12 (BUR n. 6/1977) (Abrogata)

INTERVENTI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA OSPEDALIERA

Legge abrogata da articolo 69, della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 .


SOMMARIO
Legge regionale 28 gennaio 1977, n. 12 (BUR n. 6/1977)

INTERVENTI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA OSPEDALIERA

Art. 1
La somma annua di L. 3.458 milioni assegnata alla Regione del Veneto per l'esecuzione di opere di edilizia ospedaliera in forza dell'art. 9 della legge n. 281 del 1970, è definita come segue:
1) per gli esercizi finanziari 1974, 1975 e 1976, all'incremento del capitolo 5662 - denominato "Contributi in capitale sull'ulteriore fabbisogno di spesa per il completamento delle opere di edilizia ospedaliera compreso nei programmi approvati con decreti interministeriali in applicazione della legge 30 maggio 1965, n. 574, e successive modificazioni (art. 14 D.L. 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492)" del bilancio di spesa della Regione per l'esercizio 1976 per l'importo pari complessivamente a L. 10.374 milioni;
2) per gli esercizi 1977 e seguenti:
a) alla costituzione di un limite di impegno pari a Lire 2.458 milioni per 35 anni, ai fini del pagamento delle quote di ammortamento dei mutui autorizzati dalla Regione per l'edilizia ospedaliera, ai sensi del successivo art. 2;
b) per l'importo di L. 1.000 milioni alla costituzione e all'eventuale incremento di un fondo in conto capitale per far fronte agli eventuali maggiori oneri che dovessero verificasi durante l'esecuzione delle opere di cui alla lett. a) e a ogni altro intervento imprevedibile e urgente nel campo dell'edilizia ospedaliera. Al fondo inoltre saranno fatte affluire le somma stanziate per l'edilizia ospedaliera e resesi disponibili o per ribasso d'asta o per revoca del contributo regionale o per qualsiasi altra causa.
Art. 2
Per l'utilizzazione dello stanziamento di cui alla lett. a) dell'art. 1, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, determina, nel quadro del piano per l'edilizia ospedaliera, quali Enti siano autorizzati a contrarre mutui con la Cassa DD.PP. o con altro Istituto debitamente autorizzato dalla Giunta regionale, e del relativo ammontare.
Il pagamento delle quote di ammortamento dei mutui autorizzati è effettuato direttamente dalla Regione all'Istituto mutuante, su indicazione dell'ente ospedaliero interessato o indirettamente per il tramite dello stesso ente, cui altrimenti la Regione è tenuta a versare il corrispettivo.
Le quote di ammortamento devono essere comprensive della quota capitale, degli interessi e di ogni altro onere inerente, e sono liquidate con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Art. 3
L'approvazione dei progetti finanziati coi mutui, di cui al precedente art. 2, avviene secondo la procedura stabilita agli artt. 5 e 6 della legge regionale 31 gennaio 1974, n. 15 .
L'esecuzione delle opere relative avviene a norma della legge regionale 24 aprile 1975, n. 40 , in quanto compatibili.
In particolare, il denegato collaudo dell'opera comporta l'automatica sospensione del pagamento del corrispettivo regionale relativo alle quote di ammortamento restanti e la mancata approvazione degli atti di contabilità finale e la revoca del contributo regionale.
Art. 4
L'assegnazione delle somme del fondo di cui alla lett. b) dell'art. 1, è effettuata, di volta in volta, dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, secondo le finalità del fondo stesso.
Con la stessa delibera sono fissati i termini entro cui l'ente ospedaliero deve presentare i progetti esecutivi delle opere utilizzate.
L'approvazione dei progetti e l'esecuzione delle opere avviene a norma del precedente art. 3.
Art. 5
Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tutti gli enti ospedalieri, che abbiano progetti per opere di edilizia ospedaliera già approvati o comunque in corso di aggiudicazione o esecuzione, sono tenuti a inviarli alla Giunta regionale, con allegato il parere delle confederazioni sindacali provinciali.
La Giunta regionale, sentita la Commissione tecnica regionale, può procedere alla modifica del progetto nelle parti non ancora eseguite, quando ne riscontri la non rispondenza sotto il profilo tecnico e programmatorio.
In tal caso, relativamente alle parti contestate, sarà disposta l'immediata sospensione dei lavori in vista ella rielaborazione del progetto esecutivo.
Il mancato rispetto dei termini, di cui al primo comma, o il mancato adeguamento alla sospensione di cui al precedente comma comporta la facoltà per il Presidente della Giunta regionale di procedere con decreto alla sospensione dei contributi regionali inerenti l'opera stessa e, previa diffida, alla revoca dei contributi stessi.
Gli enti ospedalieri devono altresì allegare ai progetti di cui al primo comma una relazione sulla consistenza patrimoniale.
Art. 6
Quando si tratti della discussione di progetti inerenti opere di edilizia ospedaliera e sanitaria, la Commissione tecnica regionale, di cui all'art. 11 della L.R. n. 27 del 1973, è integrata dall'Assessore alla Sanità e dal Direttore del dipartimento regionale per la sanità.
Art. 7
In applicazione di quanto previsto al punto 1) dell'art. 1 sono disposti:
a) l'eliminazione, a norma dell'art. 7, lett. b) della legge 8 dicembre 1928, n. 2783, dal conto dei residui dei sottoelencati stanziamenti di spesa non impegnati in via definitiva, restando ferme a ogni effetto le autorizzazioni in base alle quali dette assegnazioni vennero stanziate:
esercizio 1974
cap. 566 L. 3.458.000.000
esercizio 1975
cap. 5661 L. 3.458.000.000
e la nuova iscrizione delle somme corrispondenti in bilancio nel conto della competenza dell'esercizio 1976 a incremento del cap. 5662 denominato: "Contributi in capitale sull'ulteriore fabbisogno di spesa per il completamento delle opere di edilizia ospedaliera comprese nei programmi approvati con decreti interministeriali in applicazione della legge 30 maggio 1965, n. 574 e successive modificazioni (art. 14 D.L. 13 agosto 1975, n. 376 convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492)";
b) lo storno dello stanziamento di lire 3.458.000.000 dal cap. 5661 al cap. 5662 del bilancio di spesa della Regione per l'esercizio finanziario 1976.
Conseguentemente al differimento della decorrenza dei mut8i all'esercizio 1977, agli oneri per gli ultimi tre anni si farà fronte con i mezzi ordinari del bilancio della Regione.
In applicazione di quanto previsto al punto 2) dell'art. 1, a decorrere dall'esercizio 1977 verranno iscritti in bilancio due appositi capitoli in corrispondenza degli stanziamenti di cui alle lettere a) e b).
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare al bilancio regionale, con proprio decreto, le variazioni conseguenti alle modifiche approvate con la presente legge.
Art. 8
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


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