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Legge regionale 28 gennaio 1977, n. 14 (BUR n. 6/1977)

Aumento del finanziamento previsto dalle leggi regionali 17 maggio 1974, n. 31 e 14 marzo 1975, n. 24 concernenti interventi regionali a favore delle Cooperative artigiane di garanzia

Legge regionale 28 gennaio 1977, n. 14 (BUR n. 6/1977) (Abrogata)

AUMENTO DEL FINANZIAMENTO PREVISTO DALLE LEGGI REGIONALI 17 MAGGIO 1974, N. 31 E 14 MARZO 1975, N. 24 CONCERNENTI INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DELLE COOPERATIVE ARTIGIANE DI GARANZIA

Legge tacitamente abrogata per effetto della abrogazione della legge regionale 17 maggio 1974, n. 31 e della legge regionale 14 marzo 1975, n. 24 , operata dall’articolo 19, della legge regionale 15 dicembre 1981, n. 70 , nonché espressamente abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 7 aprile 2000, n. 15 .


SOMMARIO
Legge regionale 28 gennaio 1977, n. 14 (BUR n. 6/1977) (Novellazione)

AUMENTO DEL FINANZIAMENTO PREVISTO DALLE LEGGI REGIONALI 17 MAGGIO 1974, N. 31, E 14 MARZO 1975, N. 24, CONCERNENTI INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DELLE COOPERATIVE ARTIGIANE DI GARANZIA

Art. 1
Lo stanziamento previsto dalle leggi regionali 17 maggio 1974, n. 31 e 14 marzo 1975, n. 24, è aumentato della somma di L. 350.000.000 per l'esercizio 1976.
Art. 2
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge determinati in L. 350.000.000 per l'esercizio 1976, si fa fronte mediante riduzione dei seguenti capitoli:
a) Cap. 5300 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi in corso di formazione" dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1976, per l'importo di L. 165.000.000 relativo alla partita "Interessi e spese connessi con operazioni di ricorso al mercato per finanziamento interventi per la emergenza" e capitolo 7261 "Fondo occorrenti per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione" dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1976, per l'importo di L. 35.000.000, relativo alla partita "Quota capitale ammortamento mutui relativi al finanziamento interventi per l'emergenza". Tali stanziamenti, originariamente destinati alla copertura dell'onere per il primo semestre 1976 previsto per la contrazione del mutuo di cui all'art. 3 della legge regionale 12 marzo 1976, n. 11 , vengono utilizzati non essendo stato stipulato il relativo mutuo. Di conseguenza il termine di decorrenza della stessa legge 11/1976 viene stabilito a partire dall'1 luglio 1976;
b) Cap. 4874 "Interessi passivi" dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1976, per l'importo di L. 120 milioni e cap. 7262 "Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento di mutui relativi al finanziamento di interventi diversi" dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1976, per l'importo di Lire 30.000.000.
Tali stanziamenti originariamente destinati alla copertura dell'onere per il primo semestre 1976 previsto per la contrazione del mutuo di cui all'art. 39 della legge regionale 13 giugno 1975, n. 84 , vengono utilizzati non essendo stato stipulato il relativo mutuo. Di conseguenza, il termine di decorrenza, di cui all'art. 38 della stessa legge regionale 84/1975, già modificato dall'art. 6 della legge regionale 2 aprile 1976, n. 13 , viene ulteriormente prorogato all'1 luglio 1976.
Art. 3
Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1976 vengono apportate le seguenti variazioni:
a) in diminuzione
- Cap. 5300 "Fondo globale per il finanziamento delle spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi in corso di formazione", partita "Interessi e spese connessi con operazioni di ricorso al mercato per finanziamento interventi per l'emergenza"
L. 165.000.000
- Cap. 7261 "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione", partita "Quota capitale ammortamento mutui relativi al finanziamento intervenuti per l'emergenza"
L. 35.000.000
- Cap. 4874 "Interessi passivi"
L. 120.000.000
- Cap. 7262 "Quote di capitale comprese nella annualità di ammortamento di mutui relativi al finanziamento di interventi diversi"
L. 30.000.000
b) In aumento
- Cap. 6500 "Contributi a favore delle Cooperative artigiane di garanzia" ai sensi delle leggi regionali dal titolo "Interventi regionali a favore delle Cooperative artigiane di garanzia"
L. 350.000.000
Art. 4
Le somme stanziate ai sensi della presente legge ed eventualmente non impegnate nell'esercizio di riferimento possono essere utilizzate negli esercizi successivi ai sensi dell'art. 36 del R.D.L. 18 novembre 1923, n. 2440.
Art. 5
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


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