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Legge regionale 1 febbraio 1977, n. 16 (BUR n. 6/1977)

Norme per l'assunzione di finanziamenti per interventi regionali

Legge regionale 1 febbraio 1977, n. 16 (BUR n. 6/1977) (Abrogata)

NORME PER L'ASSUNZIONE DI FINANZIAMENTI PER INTERVENTI REGIONALI

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 1 febbraio 1977, n. 16 (BUR n. 6/1977) (Novellazione)

NORME PER L'ASSUNZIONE DI FINANZIAMENTI PER INTERVENTI REGIONALI.


Art. 1
A partire dall'esercizio finanziario 1977, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui per L. 40 miliardi, in aggiunta all'importo di L. 50 miliardi stabilito dall'art. 1, I comma, della LR 9 giugno 1975, n. 79 .
Queste ulteriori operazioni di indebitamento sono sottoposte alle condizioni già previste dalla LR 9 giugno 1975, n. 79 , e successive modificazioni.
Art. 2
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della LR 16 luglio 1976, n. 31 , il saggio base semestrale viene determinato con riferimento al tasso facciale minimo delle obbligazioni utili, secondo le determinazioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di investimento in titoli delle aziende di credito.
Il saggio base semestrale, comunque non inferiore al 4,375 per cento, è fatto pari allo 0,375 per cento in più della metà del suddetto saggio annuo facciale minimo.
Per i casi in cui non spetti l'integrazione ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 16 luglio 1976, n. 31 , la Giunta regionale è autorizzata a stipulare accordi aggiuntivi con gli Istituti di cui al I comma dell'art. 1 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 79 , per la determinazione dei saggi sulle giacenze di tesoreria corrispondenti ai mutui in essere
Art. 3
Alla quantificazione annuale e alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede secondo le modalità stabilite dall'art. 3 della LR 9 giugno 1975, n. 79 e successive modificazioni.



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