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Legge regionale 4 febbraio 1977, n. 17 (BUR n. 7/1977)
Istituzione e gestione delle mense per dipendenti della Regione
Sommario
“Legge regionale 4 febbraio 1977, n. 17 (BUR n. 7/1977) - Testo vigente”
S O M M A R I O
ISTITUZIONE E GESTIONE DELLE MENSE PER DIPENDENTI DELLA REGIONE
Legge abrogata dall’articolo 189, della
legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .
SOMMARIO
- Legge regionale 4 febbraio 1977, n. 17 (BUR n. 7/1977) (Abrogata)
- ISTITUZIONE E GESTIONE DELLE MENSE PER DIPENDENTI DELLA REGIONE
Sommario
“Legge regionale 4 febbraio 1977, n. 17 (BUR n. 7/1977) - Testo storico”
S O M M A R I O
ISTITUZIONE E GESTIONE DELLE MENSE PER DIPENDENTI DELLA REGIONE.
Art. 1
La Regione dispone per il personale soggetto ad orario di lavoro giornaliero diviso e per particolari esigenze degli Uffici, servizi di mensa, stipulando speciali convenzioni che pongano a suo carico solo l'organizzazione dei servizi ed i costi fissi degli stessi nella misura stabilita, in modo uniforme per tutto il personale interessato, con deliberazione della Giunta regionale, sentite le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative del personale.
Art. 2
Alla spesa valutata in L. 260.000.000 per l'esercizio 1977, sarà fatto fronte con i fondi stanziati nel capitolo 5300 “ Fondo globale per il finanziamento di spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione”, partita “ Provvedimenti a favore del personale” dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1977.
Art. 3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.
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