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Legge regionale 4 febbraio 1977, n. 19 (BUR n. 7/1977)

Provvidenze a favore di Cooperative e Consorzi costituiti da imprese artigiane

Legge regionale 4 febbraio 1977, n. 19 (BUR n. 7/1977) (Abrogata)

PROVVIDENZE A FAVORE DI COOPERATIVE E CONSORZI COSTITUITI DA IMPRESE ARTIGIANE

Legge abrogata dall’articolo 25, della legge regionale 17 aprile 1981, n. 14 .


SOMMARIO
Legge regionale 4 febbraio 1977, n. 19 (BUR n. 7/1977)

PROVVIDENZE A FAVORE DI COOPERATIVE E CONSORZI COSTITUITI DA IMPRESE ARTIGIANE.


TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Allo scopo di promuovere la costituzione e favorire lo sviluppo di organismi associativi fra le imprese artigiane iscritte negli albi provinciali di cui all'art. 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi entro i limiti degli stanziamenti stabiliti dalla presente legge, nelle forme e con le modalità previste nei successivi articoli.
Art. 2
Hanno titolo a conseguire le provvidenze di cui all'articolo precedente le Cooperative ed i Consorzi, aventi almeno nove soci, con sede nel territorio della Regione, dai cui atti costitutivi risulti anche che:
- il Consorzio, senza scopi di lucro, persegue la realizzazione di servizi nell'interesse delle singole imprese consorziate al fine di ridurre i costi di produzione, razionalizzare le lavorazioni, favorire la commercializzazione dei prodotti nonchè l'acquisizione dei lavori;
- le singole imprese consorziate possono beneficiare dei servizi del Consorzio e possono partecipare all'attività dei suoi organi sociali indipendentemente dall' apporto sociale;
- in caso di scioglimento, l' importo del fondo consortile o del capitale sociale disponibile alla fine della liquidazione, per la quota corrispondente ai contributi versati dalla Regione, deve essere devoluto secondo le indicazioni della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.
Sono ammessi alle provvidenze regionali i Consorzi costituiti da imprese artigiane, ai quali partecipino altre piccole imprese nel limite massimo di un terzo delle associate ed i Consorzi di grado superiore. Sono invece escluse le Cooperative artigiane di garanzia.
I contributi di cui alla presente legge sono assegnati con priorità alle Cooperative e ai Consorzi che si insedino nelle aree artigiane previste dagli strumenti urbanistici.
Art. 3
Le domande intese ad ottenere i contributi previsti dalla presente legge devono essere indirizzate al Presidente della Giunta regionale e presentate alla Commissione provinciale per l'artigianato competente per il territorio entro il 31 maggio di ogni anno.
In sede di prima applicazione della presente legge, le domande di contributo vanno presentate entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore.
Per ciascuna domanda la Commissione provinciale per l'artigianato esprime il proprio motivato parere ed inoltra gli atti al Presidente della Giunta regionale entro 45 giorni dalla data di ricevimento della domanda.
Art. 4
La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, delibera l'ammissione a contributo stabilendone l'entità e determinando le eventuali modalità di erogazione.
In conformità alla deliberazione di cui al primo comma, il Presidente della Giunta regionale provvede all'erogazione dei contributi con suo decreto immediatamente esecutivo.
La Giunta regionale ha facoltà di effettuare verifiche e controlli sul funzionamento e sull'efficienza dei beneficiari nonchè sulla utilizzazione dei contributi concessi.

TITOLO II
CONTRIBUTO DI PRIMO AVVIAMENTO

Art. 5
Il contributo di primo avviamento è erogato al fine di accelerare il processo di adeguamento alle dimensioni ottimali di sviluppo delle Cooperative e dei Consorzi costituitisi a partire dall'1 gennaio 1975. Esso non può essere erogato al medesimo soggetto beneficiario per più di due esercizi consecutivi ed è destinato ad integrare il capitale sociale.
Il contributo di cui al comma precedente è erogato, in sede di prima concessione, nella misura di L. 100.000 per ogni impresa associata, fino al massimo di L. 3.000.000 e, in sede di seconda concessione, nella misura pari all'incremento del capitale sociale apportato dalle nuove imprese associate con il limite massimo di L. 2.000.000.
Art. 6
Alla domanda intesa ad ottenere il contributo di primo avviamento devono essere allegati i seguenti documenti:
a) copia conforme dell'Atto costitutivo e dello Statuto sociale e generalità del rappresentante legale;
b) elenco nominativo delle imprese associate con indicazione della sede e dell'attività esercitata;
c) certificati di iscrizione delle imprese associate all'Albo provinciale delle imprese artigiane;
d) relazione sull’attività svolta nell’ultimo anno con allegato il bilancio approvato e depositato a norma di legge.

TITOLO III
CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE

Art. 7
Il contributo in conto capitale è concesso per le seguenti iniziative:
a) costruzione, acquisto, ampliamento e ammodernamento di immobili inerenti alle finalità istituzionali dell'organismo associativo, compreso l'acquisto delle aree necessarie;
b) acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature occorrenti per erogazione di servizi o per attività di produzione nell'interesse delle imprese associate;
c) realizzazione di opere ed installazioni di impianti rivolti al miglioramento dei servizi sociali, delle condizioni di sicurezza e di igiene del lavoro, nonchè della salvaguardia dell'ambiente;
d) realizzazione di servizi sociali a favore delle imprese artigiane associate e dei loro dipendenti.
Il contributo di cui al precedente comma è concesso nella misura del 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e nel limite massimo di L. 40.000.000.
Il contributo in conto capitale non può essere concesso per la parte di spesa finanziata o in corso di finanziamento da parte della Cassa per credito alle imprese artigiane e non è cumulabile con altre provvidenze contributive.
Le predette agevolazioni sono applicabili anche per la costituzione nei centri o in zone di consumo, di depositi, di centri di smistamento e di vendita.
Art. 8
Alla domanda intesa ad ottenere il contributo in conto capitale devono essere allegati i documenti indicati all'art. 6 e, inoltre:
a) il progetto dell'opera corredato da computo metrico estimativo o il preventivo di spesa per l'iniziativa;
b) una relazione illustrativa tecnico - finanziaria;
c) una dichiarazione del rappresentante legale dalla quale risulti che la medesima iniziativa non è attuata con credito agevolato ovvero dalla quale risulti la parte di spesa finanziata o in corso di finanziamento con credito agevolato o con contributi da parte di qualsiasi ente;
d) una dichiarazione del rappresentante legale dalla quale risulti l'impegno a non distogliere dalla destinazione stabilita le opere ammesse a contributo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di erogazione del contributo per le macchine ed attrezzature, e dieci anni per gli immobili.
Art. 9
L'utilizzazione del contributo in conto capitale, in difformità dalle modalità eventualmente stabilite dal Presidente della Giunta regionale o per finalità diverse da quelle addotte nella richiesta accolta, comporta la revoca del beneficio e la restituzione immediata dei contributi concessi.
Agli effetti del provvedimento di revoca di cui al precedente comma, sono considerate destinazioni diverse da quelle per le quali è stato concesso il contributo anche l'alienazione o la locazione dei beni acquistati con il contributo regionale prima che siano trascorsi i termini di cui all'art. 8, lett. d).

TITOLO IV
CONTRIBUTO IN CONTO SPESE DI GESTIONE

Art. 10
Il contributo in conto spese di gestione è riferito alle spese sostenute dagli organismi associativi derivanti:
- da contratti di locazione di beni immobili o mobili, compresi gli impianti e i macchinari;
- da contratti di fornitura di energia elettrica, acqua, gas, servizi di pulizia;
- da convenzioni con enti o privati per progettazioni, consulenze e studi;
- da polizze di assicurazione;
- da rapporti di lavoro fino ad un massimo di due dipendenti.
Il contributo, di cui al precedente comma, è erogato nella misura del 25 per cento delle spese ammissibili per ciascun esercizio e per non più di 3 anni, entro il limite di L. 5.000.000 annue.
Art. 11
Alla domanda intesa ad ottenere il contributo in conto spese di gestione devono essere allegati i documenti indicati all'art. 6, e, inoltre:
a) originale o copia dei contratti, convenzioni e polizze regolari a termine di legge;
b) dimostrazione dei pagamenti effettuati nell'esercizio precedente l'anno nel quale è stata presentata la domanda del contributo.

Art. 12
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge determinati in L. 350.000.000 annue si fa fronte:
a) per l'esercizio 1977 mediante riduzione del capitolo 7250 “Fondo globale per il finanziamento di spese in conto capitale derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione. - Partita " Consorzi fra imprese artigiane"”;
b) per gli anni successivi, mediante appositi stanziamenti per l'importo di L. 350.000.000, nei relativi bilanci dello stato di previsione della spesa regionale dei rispettivi esercizi.
Art. 13
Nel bilancio di previsione della spesa relativa all'esercizio 1977 vengono apportate le seguenti variazioni:
a) diminuzione del Cap. 7250 “Fondo globale per il finanziamento di spese in conto capitale derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione. - Partita "Consorzi fra imprese artigiane"” L. 350.000.000
b) istituzione del Cap. 6600 “Contributi a favore di organismi associativi fra imprese artigiane ai sensi della legge regionale dal titolo "Provvidenze a favore di Cooperative e Consorzi costituiti da imprese artigiane"” L. 350.000.000
Art. 14
Le somme stanziate ai sensi della presente legge ed eventualmente non impegnate nell'esercizio di riferimento possono essere utilizzate negli esercizi successivi ai sensi dell'art. 36 del RDL 18 novembre 1923, n. 2440.
Art. 15
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.


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