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Legge regionale 28 gennaio 1977, n. 2 (BUR n. 6/1977)

Proroga dell'efficacia della classificazione alberghiera 1975/76 per il biennio 1977/1978

Legge regionale 28 gennaio 1977, n. 2 (BUR n. 6/1977) (Abrogata)

PROROGA DELL'EFFICACIA DELLA CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA 1975/76 PER IL BIENNIO 1977/78

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 7 aprile 2000, n. 15 .


SOMMARIO
Legge regionale 28 gennaio 1977, n. 2 (BUR n. 6/1977)

PROROGA DELL’EFFICACIA DELLA CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA 1975/76 PER IL BIENNIO 1977/1978


Art. 1
La classificazione degli alberghi, delle pensioni e delle locande in vigore per il biennio 1975/76 nelle provincie del Veneto ai sensi del R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651 e successive modificazioni, è prorogata per il biennio 1977/78.
Art. 2
Sino a diversa disciplina della materia inerente alla classificazione alberghiera, sono fatte salve le facoltà e le procedure previste negli articoli 2 e 9 del R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 975, in ordine alla possibilità di variazione della classificazione relativa ad ogni esercizio alberghiero.



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