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Legge regionale 4 febbraio 1977, n. 20 (BUR n. 7/1977)

Trattamento economico di missione del personale della Regione Veneto

Legge regionale 4 febbraio 1977, n. 20 (BUR n. 7/1977) (Abrogata)

TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE DEL PERSONALE DELLE REGIONE VENETA

Legge abrogata dall’articolo 189, della legge regionale 10 giugno 1991. n. 12.


SOMMARIO
Legge regionale 4 febbraio 1977, n. 20 (BUR n. 7/1977)

TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE DEL PERSONALE DELLA REGIONE VENETO.


Art. 1
Il trattamento economico di missione per il personale della Regione è regolato dalle norme della presente legge.
Art. 2
Al personale della Regione comandato in missione fuori dall'ordinaria sede di servizio in località distanti almeno 30 chilometri, spetta l'indennità di trasferta nella misura di seguito indicata per ogni 24 ore di assenza dalla sede, ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio.
Qualifiche regionali
Indennità
Direttore di Dipartimento – Direttore di Servizio
Funzionario – Collaboratore – Coadiutore – Operatore Capo – Applicato – Operatore Qualificato
Operatore - Ausiliario
L. 15.000

L. 14.000
L. 13.000

Per le ore residuali o per le missioni di durata inferiore alle ore 24 l' indennità di trasferta spetta in ragione di un 24º della diaria intera per ogni ora di missione.
Le frazioni di ora inferiori ai 30 minuti sono trascurate; le altre sono arrotondate a ora intera.
Per le missioni da svolgere in località distanti meno di 30 chilometri le indennità di trasferta di cui al primo e secondo comma sono ridotte di un terzo.
Le indennità di trasferta derivanti dall'applicazione del presente articolo sono ridotte del 10 e del 20 per cento per le missioni da compiere in Comuni con popolazioni inferiori ai 500 mila e 50 mila abitanti, rispettivamente.
I Comuni capoluoghi di provincia con popolazione inferiore ai 50 mila abitanti sono considerati, ai fini dell'applicazione del precedente comma, come Comuni con popolazione compresa fra 50 mila e 499.999 abitanti.
Per le missioni effettuate fuori del territorio della Regione in Comuni con popolazione superiore ai 500 mila abitanti, l'indennità di cui al presente articolo è aumentata del 30 per cento.
Le missioni sono preventivamente disposte:
- dal Presidente della Giunta regionale, se si svolgono all'estero o in località del territorio nazionale distanti più di 600 chilometri dalla sede di servizio;
- dal Presidente del Consiglio regionale o dal Dirigente la Segreteria Generale del Consiglio, per le missioni in Italia e all'estero per i dipendenti del Consiglio regionale;
- dal competente Dirigente di Segreteria per i Direttori di Dipartimento;
- dal competente Dirigente di Dipartimento per i Direttori di Servizio e dal competente Dirigente di Servizio per il restante personale.
Per i Centri di Formazione Professionale, gli Uffici Agricoli di Zona e gli Uffici Periferici del Dipartimento per l' Economia Montana e le Foreste, l'autorizzazione alla missione è data dal Dirigente responsabile il Centro o Ufficio.
In luogo dell'indennità di trasferta, l'impiegato ha facoltà di chiedere per le missioni di durata inferiore alle 24 ore, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e formalmente documentate.
Il rimborso in questione, qualunque sia l'importo risultante dalla documentazione presentata, non può eccedere gli importi sottospecificati per le seguenti voci, oltre il rimborso delle spese per l' utilizzo di mezzi pubblici di trasporto o per l'uso del mezzo proprio:
- L. 4.000 per il pranzo;
- L. 4.000 per la cena;
- L. 9.000 per il pernottamento.
Nel caso di dipendenti che effettuino più di 12 missioni al mese, l'indennità di trasferta è ridotta del 30 per cento dopo la dodicesima.
L'indennità di trasferta non è dovuta per le missioni compiute:
- nella località di abituale dimora;
- nelle ore diurne, quando siano inferiori alle 3 ore;
- nell'ambito della circoscrizione o zona quando la missione sia svolta come normale servizio d'istituto dal personale di vigilanza o di custodia.
Art. 3
Al dipendente in missione può essere consentito, nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio di appartenenza e comunque non oltre i limiti di quella regionale, anche se non acquista titolo all'indennità di trasferta, l'uso di un proprio mezzo di trasporto, con la corresponsione di una indennità di L. 70 a chilometro quale rimborso spese di viaggio.
L'uso del proprio mezzo di trasporto è autorizzato, di volta in volta, dal Presidente della Giunta regionale, dal Presidente del Consiglio regionale o dal Dirigente che dispone la missione.
Art. 4
Qualora esigenze di servizio lo richiedano, il dipendente che si reca in missione può essere autorizzato ad usare il mezzo aereo o il vagone letto.
L'autorizzazione nell'ambito delle rispettive competenze è disposta dal Presidente del Consiglio regionale o dal Dirigente la Segreteria Generale del Consiglio e dal Presidente della Giunta regionale o dal Dirigente la Segreteria Generale della Giunta.
Art. 5
Per i percorsi o per le frazioni di percorso non serviti da ferrovie o da altri servizi di linea, al dipendente in missione è corrisposto oltre all'indennità di trasferta eventualmente spettante una indennità di L. 70 a chilometro aumentabile, per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, a L. 100 a chilometro, a titolo di rimborso spese.
Art. 6
La liquidazione dell'indennità di missione e dei rimborsi spese di cui ai precedenti articoli è disposta dalla Giunta regionale, previo riscontro della necessaria documentazione.
In caso di missione di durata non inferiore a 24 ore il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato possono, su richiesta dell'interessato, autorizzare la corresponsione allo stesso di una anticipazione di importo pari all'ammontare delle spese di viaggio e ai due terzi dell'indennità di missione spettante
Art. 7
L'impiegato il quale, al fine di trarne un indebito vantaggio, sottoscrive dichiarazioni in tutto o in parte non veritiere intorno alle missioni eseguite, risponde ad ogni effetto, anche disciplinare, delle dichiarazioni rese, ferma restando la responsabilità della vigilanza spettante alla persona competente ad autorizzare la missione.
Art. 8
Gli impiegati possono essere autorizzati dal competente Dirigente alla guida dei mezzi di servizio.
Qualora mezzi di servizio risultino indisponibili e l'impiego dei servizi pubblici di linea sia inconciliabile con lo svolgimento della missione, può essere autorizzato l' uso del mezzo proprio, ai sensi del precedente art. 3.
Gli impiegati che, per ragioni di servizio, vengono trasportati o conducono automezzi propri, di terzi o dell'Amministrazione vengono assicurati contro i rischi conseguenti.
La Regione garantisce comunque in caso di invalidità permanente o di morte un vitalizio calcolato in base alla normativa vigente in tema di assicurazione obbligatoria sugli infortuni sul lavoro.
L'autorizzazione all'uso del mezzo proprio viene rilasciata, a domanda, previa acquisizione di dichiarazione sottoscritta dall'impiegato di esonero della Regione di qualsiasi responsabilità derivante dall'uso del mezzo per danni a terzi od a cose, dichiarazione da conservare agli atti da parte del competente Dirigente e di cui deve essere fatta espressa menzione nei documenti da produrre ai fini dell'indennità di trasferta e del rimborso di cui agli artt. 2 e 3 della presente legge.
Art. 9
Al dipendente trasferito d'ufficio in altra sede che non corrisponda a quella di residenza compete una indennità di prima sistemazione nella misura unica di L. 170.000 lorde.
Art. 10
L'art. 34 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 , è abrogato.
Art. 11
Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, si fa rinvio alle norme dello Stato vigenti in materia.
Art. 12
Al maggior onere derivante dalla presente legge, calcolato, per il 1977 in L. 110.000.000 si farà fronte mediante imputazione al cap. n. 421 - parte Spesa – “Compensi al personale per lavoro straordinario, indennità di missione e rimborso spese viaggio” del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977.
Per gli esercizi futuri la spesa farà carico al corrispondente capitolo del bilancio.
Art. 13
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



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