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Legge regionale 4 febbraio 1977, n. 21 (BUR n. 7/1977)

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 9 giugno 1975, n. 79 e 16 luglio 1976, n. 31

Legge regionale 4 febbraio 1977, n. 21 (BUR n. 7/1977) (Abrogata)

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 9 GIUGNO 1975, N. 79 E 16 LUGLIO 1976, N. 31

Legge tacitamente abrogata per effetto della abrogazione della legge regionale 9 giugno 1975, n. 79 , operata dall'articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 , nonché espressamente abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 7 aprile 2000, n. 15 .



SOMMARIO
Legge regionale 4 febbraio 1977, n. 21 (BUR n. 7/1977) (Novellazione)

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 9 GIUGNO 1975, N. 79 E 16 LUGLIO 1976, N. 31.


Art. 1
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge regionale 16 luglio 1976, n. 31 , il saggio base semestrale viene determinato con riferimento al tasso facciale minimo delle obbligazioni utili, secondo le determinazioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di investimento in titoli delle aziende di credito.
Il saggio base semestrale, comunque non inferiore al 4,125 per cento, è fatto pari allo 0,125 per cento in più della metà del suddetto saggio annuo facciale minimo.
Per i casi in cui non spetti l'integrazione ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 16 luglio 1976, n. 31 , la Giunta regionale è autorizzata a stipulare accordi aggiuntivi con gli Istituti di cui al I comma dell'art. 1 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 79 , per la determinazione dei saggi sulle giacenze di tesoreria corrispondenti ai mutui in essere.
Art. 2
Le norme dell'articolo precedente si estendono anche ai mutui di cui all'art. 4 della legge regionale 9 giugno 1975, numero 79.
Qualora il saggio base, rideterminato come stabilito dal precedente articolo, ecceda il 4,125 per cento semestrale, la Regione assume a proprio carico il maggior onere di ammortamento
Art. 3
Al secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 16 luglio 1976, n. 31 , in luogo di quinto comma leggasi sesto comma.
Art. 4
Alla quantificazione annuale e alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede secondo le modalità stabilite dagli artt. 3 e 4 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 79 e successive modificazioni.


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