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Legge regionale 4 marzo 1977, n. 22 (BUR n. 11/1977)

Contributo straordinario a favore dell'Azienda regionale delle Foreste

Legge regionale 4 marzo 1977, n. 22 (BUR n. 11/1977) (Abrogata)

CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'AZIENDA REGIONALE DELLE FORESTE

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 4 marzo 1977, n. 22 (BUR n. 11/1977)

CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'AZIENDA REGIONALE DELLE FORESTE.


Articolo unico
All'Azienda regionale delle Foreste del Veneto, istituita con legge regionale 9 giugno 1975, n. 67 , è concesso un contributo straordinario di primo impianto di L. 200 milioni.
Alla spesa prevista al comma precedente si fa fronte mediante l'utilizzazione del fondo di L. 100 milioni stanziato al capitolo 4314 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1976 e mediante utilizzazione del fondo di L. 100 milioni stanziato al capitolo 4315 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1976, con istituzione di apposito capitolo denominato: “Contributo straordinario di primo impianto a favore dell'Azienda regionale delle Foreste”, con lo stanziamento di L. 200 milioni nel bilancio di previsione della Regione, esercizio 1977, a norma dell'articolo 1 della legge 27 febbraio 1955, numero 64.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato con proprio decreto ad apportare le variazioni di bilancio conseguenti.


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