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Legge regionale 4 marzo 1977, n. 23 (BUR n. 11/1977)

Interventi nel settore dei trasporti

Legge regionale 4 marzo 1977, n. 23 (BUR n. 11/1977) (Abrogata)

INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 4 marzo 1977, n. 23 (BUR n. 11/1977)

INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI.


Art. 1
La Giunta regionale è autorizzata, in attesa di una regolamentazione organica della materia dei trasporti, ad erogare alle aziende concessionarie dei servizi pubblici di linea di interesse regionale, ivi comprese quelle pubblicizzate a norma della legge regionale 13 giugno 1975, n. 84 , contributi, a titolo di acconto, ad integrazione del trattamento economico del personale dipendente per il periodo 1 gennaio - 30 aprile 1977.
E' stanziata a tal fine la somma di L. 2.166.000.000.
Art. 2
Per la corresponsione alle Aziende di cui al precedente art. 1 dei contributi previsti dall'art. 31 della legge regionale 13 giugno 1975, n. 84 e successive modificazioni, è stanziata per il periodo 1 gennaio 1977 - 30 aprile 1977, la somma di L. 2.166.000.000.
Art. 3
I contributi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 saranno assorbiti dal contributo che verrà determinato su base annua con successivo provvedimento legislativo.
Art. 4
Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge, si fa fronte per l'esercizio finanziario 1977 mediante riduzione di L. 4.332.000.000 dal capitolo 5300 “Fondo globale per il finanziamento di spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione” - Partita: “Interventi straordinari nel settore dei trasporti” dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 e con l'iscrizione nello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio dei seguenti capitoli: Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge, si fa fronte per l'esercizio finanziario 1977 mediante riduzione di L. 4.332.000.000 dal capitolo 5300 “Fondo globale per il finanziamento di spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione” - Partita: “Interventi straordinari nel settore dei trasporti” dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 e con l'iscrizione nello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio dei seguenti capitoli:
- Cap. 4869 “Acconto alle Aziende concessionarie di servizi pubblici di linea di interesse regionale ad integrazione del trattamento economico” con lo stanziamento di Lire 2.166.000.000.
- Cap. 4870 “Contributi in conto esercizio alle aziende concessionarie dei servizi pubblici di linea di interesse regionale” con lo stanziamento di L. 2.166.000.000.
Art. 5
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



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