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Legge regionale 9 marzo 1977, n. 27 (BUR n. 12/1977)

Istituzione dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto

Legge regionale 9 marzo 1977, n. 27 (BUR n. 12/1977) (Abrogata)

ISTITUZIONE DELL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO DEL VENETO

Legge abrogata dall’articolo 18, della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 .


SOMMARIO
Legge regionale 9 marzo 1977, n. 27 (BUR n. 12/1977)

ISTITUZIONE DELL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO DEL VENETO


Art. 1
Per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura regionale è istituito, a norma dell'art. 50 dello Statuto, l'Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto( ESAV) con sede in Venezia.
L'Ente, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, opera in attuazione di leggi e direttive regionali e secondo le scelte della programmazione regionale e zonale, assicurando la partecipazione delle categorie agricole.
Art. 2
L'ESAV quale strumento di attuazione della programmazione agricola regionale:
a) promuove e realizza interventi per l' ammodernamento delle strutture agricole, per la migliore utilizzazione della superficie agraria e per lo sviluppo dell'acquicoltura e della pesca;
b) promuove lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nella produzione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti, secondo programmi e criteri operativi elaborati in collaborazione con le organizzazioni professionali, sindacali e della cooperazione;
c) interviene nel campo dell'assistenza tecnica e amministrativa a favore di cooperative e associazioni di produttori, promuove la sperimentazione tecnico - produttiva anche in collaborazione con istituti universitari e altri organismi di ricerca nel settore agricolo; promuove l'istruzione professionale, l'informazione socio - economica e l'assistenza tecnica in collaborazione con le organizzazioni professionali, sindacali e delle cooperative;
d) presta assistenza economica e finanziaria a favore dei produttori associati con preferenza alle cooperative ed alle organizzazioni di produttori agricoli, anche mediante prestazione di garanzie fidejussorie e assunzione di quote di partecipazione in società di interesse agricolo, nonchè mediante concessione di prestiti agricoli di esercizio, di miglioramento ed anticipazioni sui prodotti, con fondi che allo scopo siano assegnati dalla Regione;
e) opera quale organismo fondiario della Regione ai sensi della legge 9 maggio 1975, n. 153, e dell'altra normativa vigente in materia, anche in favore dei singoli imprenditori.
Art. 3
L'ESAV presta, su richiesta, consulenza ed assistenza in materia agricola oltre che agli organi della Regione, ai Comprensori ed alle Comunità Montane e ad altri organismi pubblici operanti nel settore dell'agricoltura, anche mediante l'elaborazione di studi, ricerche e progetti.
All'ESAV può essere affidata, altresì , la realizzazione di impianti, attrezzature e servizi di interesse comune per i produttori agricoli qualora siano carenti o inadeguate le iniziative rispetto alle esigenze locali o ai piani e programmi di interesse agricolo, assumendone, eventualmente, la gestione diretta nella fase di avviamento e comunque per un periodo non superiore a tre anni.
Le gestioni dirette di impianti collettivi da parte dell'ESAV sono considerate imprese agricole a tutti gli effetti.
L'ESAV adempie ad ogni compito che gli venga affidato dagli organi statutari della Regione.
La Regione coordina l'attività dell'ESAV con le funzioni amministrative delegate agli Enti locali.
Art. 4
Sono organi dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto:
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori dei conti.
Gli Organi restano in carica quattro anni.

Art. 5
Il Consiglio di Amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto:
a) dal Presidente eletto dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei componenti; ove tale maggioranza non venga raggiunta in due votazioni consecutive, il Presidente è eletto nella stessa seduta a maggioranza dei presenti;
b) da 12 membri eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a 2/ 3;
c) da 12 membri designati dalle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, in proporzione alla effettiva rappresentatività regionale di ciascuna di esse e dalle organizzazioni sindacali regionali maggiormente rappresentative;
d) da 1 membro in rappresentanza del personale, designato dal personale dell'ESAV.
L'identificazione degli organismi di cui alla lettera c), nonchè le modalità relative alla ripartizione della rappresentanza fra gli stessi sono definite dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale almeno tre mesi prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione.
Nella fase di primo insediamento gli adempienti di cui al comma precedente debbono essere espletati entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.
In mancanza della designazione dei propri rappresentanti da parte di alcuno degli organismi indicati alle lettere c) e d) entro tre mesi dalla richiesta dei competenti Organi regionali, il Consiglio di Amministrazione può essere nominato e validamente insediato con pienezza di poteri, purchè siano stati designati almeno 2/ 3 dei membri assegnati.
Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione sono esercitate dal Direttore dell'Ente.
Art. 6
Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione:
a) il bilancio di previsione e le sue variazioni;
b) il rendiconto finanziario e patrimoniale;
c) i programmi e i piani di attività ;
d) il regolamento dei servizi e del personale;
e) le convenzioni con istituti di credito;
f) gli atti e contratti di acquisto e alienazione di beni immobili;
g) l'acquisizione e la cancellazione di ipoteche;
h) la costituzione in giudizio e le transazioni;
i) l'accettazione di eredità , donazioni e legati disposti a favore dell'Ente, previa autorizzazione del Consiglio regionale;
l) la nomina del vicepresidente;
m) tutti gli atti interessanti l'attività dell'Ente ad esso sottoposti dal Presidente.
Gli atti indicati alle lettere a), b), c), d), l), del I comma non sono delegabili.
Art. 7
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria una volta ogni tre mesi ed ogni volta che sia convocato dal Presidente e, in via straordinaria, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio dei revisori dei conti.
Le riunioni del Consiglio sono valide con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.
Le deliberazioni sono valide quando hanno raccolto la maggioranza dei voti dei consiglieri presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le convocazioni del Consiglio sono effettuate dal Presidente, mediante avviso raccomandato da spedirsi almeno cinque giorni prima di quello della riunione e, in caso di urgenza, mediante convocazione telegrafica inoltrata 48 ore prima della riunione.
Art. 8
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente; convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e dispone per l'attuazione delle deliberazioni.
Nei casi di assoluta necessità ed urgenza il presidente è autorizzato a compiere gli atti ed adottare i provvedimenti che si rendono indispensabili per la tutela degli interessi dell'Ente, dandone immediata notizia alla Giunta regionale.
Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi e dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione e comunque non oltre 20 giorni dalla loro adozione.
In caso di assenza o impedimento del Presidente ne esercita le funzioni il Vice Presidente.
Art. 9
Il Collegio dei revisori dei conti si compone:
a) di tre membri effettivi, e di due supplenti eletti dal Consiglio regionale in separate votazioni e con voto limitato a uno;
b) di due membri designati rispettivamente dal Ministero del Tesoro e dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste.
Il Collegio dei revisori dei conti:
a) esamina i bilanci e predispone le relazioni che li accompagnano;
b) controlla la gestione finanziaria dell'Ente;
c) trasmette ogni sei mesi al Presidente della Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente.
Art. 10
Non possono essere nominati componenti del Consiglio di amministrazione o del Collegio dei revisori dei conti:
- coloro che ricevono uno stipendio dall'ente - ad eccezione del rappresentante del personale - o da organismi o aziende dipendenti, nonchè gli amministratori di tali organismi istituti o aziende;
- coloro che hanno maneggio di denaro dell'ente o di organismi e aziende da esso dipendenti o che non ne hanno ancora reso il conto;
- i titolari o amministratori di imprese private che risultino vincolati per contratti di opere o di somministrazione.
La carica di componente del Consiglio di amministrazione o del Collegio dei Revisori dei conti è incompatibile con quella di Consigliere regionale.
Art. 11
All'Ente è preposto un Direttore, nominato dal Consiglio di Amministrazione e scelto secondo i criteri stabiliti dall'art. 4, della legge regionale 19 novembre 1974, n. 57 e in osservanza delle disposizioni contenute al secondo comma dell'art. 52 dello Statuto regionale.
Il Direttore sovraintende al personale ed al funzionamento degli uffici; svolge, sotto la vigilanza e l'indirizzo del Presidente, l'attività di esecuzione inerente alle deliberazioni degli organi dell'ente ed esercita tutte le altre funzioni demandategli dai regolamenti.
Il Direttore esplica le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione
Art. 12
Sono sottoposte all'approvazione del Consiglio regionale le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione indicate alle lettere a), b), c), d) del precedente articolo 6.
Le altre deliberazioni non comprese al primo comma devono essere trasmesse entro 5 giorni dalla loro adozione alla Giunta regionale e diventano esecutive se la Giunta regionale non ne pronuncia l' annullamento nel termine di 20 giorni dal ricevimento, ovvero non chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio.
Art. 13
La Giunta regionale esercita la vigilanza sulla rispondenza dell'attività dell'Ente agli indirizzi generali e agli atti di programmazione stabiliti dalla Regione, ferme restando le facoltà attribuite al Consiglio regionale dagli artt. 23 e 61 dello Statuto.
La Giunta può disporre in ogni momento ispezioni amministrative e verifiche di cassa.
Può disporre altresì l'esecuzione d'ufficio di atti resi obbligatori da disposizioni di legge o di regolamento, quando l'Amministrazione dell'Ente ne rifiuti o ritardi l' adempimento.
Il Consiglio di Amministrazione è sciolto con delibera della Giunta regionale nei seguenti casi:
- per gravi violazioni di leggi o regolamento;
- per persistente inadempienza di atti dovuti;
- per dimissioni della maggioranza dei suoi componenti;
- per persistente inattività o inefficienza dell'Ente.
Con lo stesso atto la Giunta regionale nomina un commissario straordinario per un periodo non superiore a 6 mesi.
La Giunta può altresì revocare i singoli Consiglieri di amministrazione per violazione di legge o gravi irregolarità amministrative da essi commesse o dichiararne la decadenza per sopravvenuta incompatibilità o per mancata partecipazione a 5 sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione.
Nei casi previsti al comma precedente la sostituzione dei Consiglieri revocati o dichiarati decaduti avviene nel rispetto dei criteri di rappresentanza stabiliti all'art. 5 della presente legge.
Art. 14
Spetta al Presidente dell'ESAV una indennità di carica in misura non superiore all'ammontare delle indennità spettanti ai Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti del Consiglio regionale. L'indennità medesima è corrisposta anche al Vicepresidente limitatamente al periodo in cui svolge funzioni vicarie in assenza o impedimento del Presidente.
Spetta ai revisori dei conti una indennità non superiore a quella corrisposta ai revisori dei conti degli ospedali regionali
Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta una indennità giornaliera di presenza per ogni effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio in misura non superiore a quella stabilita per i Presidenti degli organi regionali di controllo a norma delle vigenti disposizioni.
In aggiunta a quanto stabilito ai comma precedenti, spetta al Presidente, Vicepresidente, ai Consiglieri ed ai Revisori dei conti un rimborso spese di viaggio dal luogo di residenza alla sede dell'ESAV in misura non superiore a quella spettante ai Consiglieri regionali.
Alla determinazione delle indennità di cui ai comma precedenti provvederà la Giunta regionale con propria deliberazione.
Art. 15
L'Ente ha un proprio patrimonio.
Il patrimonio iniziale è costituito dai beni immobili e mobili o parte di essi già dell'Ente Nazionale delle Tre Venezie e dell'Ente Delta Padano pervenuti alla Regione in applicazione dell'articolo 6 della legge 30 aprile 1976, n. 386, che saranno determinati con delibera della Giunta regionale, che ne dà immediata comunicazione al Consiglio regionale.
Art. 16
Alle spese per il funzionamento e l'attività dell'Ente si provvede:
a) con il fondo di dotazione iniziale;
b) con i contributi derivanti da leggi statali e regionali;
c) con le rendite patrimoniali;
d) con i proventi riscossi per le attività e i servizi svolti;
e) con le oblazioni volontarie e le liberalità disposte da enti pubblici o da privati.
Art. 17
L'esercizio finanziario dell'Ente inizia il I gennaio e termina il 31 dicembre.
Il bilancio preventivo, adottato dal Consiglio di Amministrazione, deve essere articolato per progetti di settore, e trasmesso alla Giunta regionale entro il mese di agosto dell'anno precedente a quello di riferimento; il conto consuntivo entro il mese di maggio dell'anno successivo.
Art. 18
Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro tre mesi dal suo insediamento, alla predisposizione del regolamento per il funzionamento dell'Ente, da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale.
Art. 19
Il Consiglio regionale, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione dell'ESAV, da esprimere entro tre mesi dall'insediamento e consultata la Commissione di cui all'art. 20 della presente legge, provvederà con atto legislativo al riordino dei servizi sotto l'aspetto organico e funzionale e alla determinazione delle modalità di inquadramento del personale nei ruoli dell'ESAV, previa contrattazione con le Organizzazioni sindacali.
L'inquadramento avrà decorrenza dalla data di assegnazione del personale alla gestione regionale prevista dal terzo e quarto comma dell'art. 6 della legge n. 386 del 1976, fatte salve le posizioni giuridiche ed economiche acquisite in base alle norme vigenti presso gli Enti di provenienza.
Lo stato giuridico ed economico del personale dell'ESAV dovrà essere uniformato ai principi contenuti nell'art. 51 dello Statuto regionale e nella legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 .
In conseguenza della costituzione dell'ESAV e dei compiti ad esso attribuiti, la Giunta regionale predispone entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un piano di riorganizzazione degli uffici interessanti l'attività agricola.
Art. 20
E' istituita una commissione per i problemi dell'organico e dell'inquadramento del personale, nominata dalla Giunta regionale, così composta:
- 4 rappresentanti del personale dell'ESAV designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- 4 componenti designati dalla Giunta regionale;
- il funzionario più alto in grado tra quelli provenienti dall'Ente Delta Padano ed il funzionario più alto in grado tra quelli provenienti dall'Ente Tre Venezie, che svolgono a turno le funzioni di Presidente e segretario.
Art. 21
E' ammesso, per esigenze di servizio, il trasferimento o il comando del personale dal ruolo dell'ESAV a quello della Regione e degli Enti, Istituti, Aziende regionali e viceversa.
In caso di comprovate esigenze di ampliamento dell'organico dell'ESAV, è consentito, in armonia con le leggi dello Stato, il comando e il trasferimento di personale dipendente dagli Enti locali del Veneto all'ESAV stesso.
I relativi provvedimenti sono adottati di concerto fra le amministrazioni interessate, sentiti il personale interessato e le organizzazioni sindacali del personale.
Art. 22
Fino all'insediamento del Consiglio di Amministrazione, provvede alla gestione dell'Ente un Commissario straordinario nominato con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 23
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.


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