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Legge regionale 28 gennaio 1977, n. 3 (BUR n. 6/1977)

Rifinanziamento legge regionale 25 gennaio 1974, n. 8 , concernente contributi della Regione a favore di istituzioni di formazione professionale di interesse regionale

Legge regionale 28 gennaio 1977, n. 3 (BUR n. 6/1977) (Abrogata)

RIFINANZIAMENTO LEGGE REGIONALE 25 GENNAIO 1974, n. 8 , CONCERNENTE CONTRIBUTI DELLA REGIONE A FAVORE DI ISTITUZIONI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DI INTERESSE REGIONALE

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 28 gennaio 1977, n. 3 (BUR n. 6/1977) (Novellazione)

RIFINANZIAMENTO LEGGE REGIONALE 25 GENNAIO 1974, n. 8 , CONCERNENTE CONTRIBUTI DELLA REGIONE A FAVORE DI ISTITUZIONI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DI INTERESSE REGIONALE


Art. 1
Per la prosecuzione degli interventi previsti dall’art. 1, la legge regionale 25 gennaio 1974, n. 8 è rifinanziata per gli esercizi finanziari 1976, 1977 e 1978 per un importo annuo di lire 75 milioni.
Art. 2
Alla spesa per l’anno 1976 si fa fronte mediante prelievo dell’importo di lire 75 milioni dal capitolo 5300 del bilancio di spesa della Regione “Fondo globale per il finanziamento di spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione” – Partita “Scuole assistenti sociali”.
Al bilancio di spesa della Regione, esercizio 1976, sono apportate le seguenti variazioni:
a) In diminuzione:
Cap. 5300 – Partita che si riduce “Scuole assistenti sociali”
L. 75.000.000
b) In aumento:
capitoli di nuova istituzione
Cap. 2171 – denominato “Contributo a favore della Scuola Superiore di Servizio sociale di Padova”
L. 25.000.000
Cap. 2181 – denominato “Contributo a favore della Scuola Superiore sociale di Verona”
L. 25.000.000
Cap. 2191 – denominato “Contributo a favore della Scuola Superiore di Servizio sociale di Venezia”
L. 25.000.000
Alla spesa relativa agli esercizi finanziari 1977 e 1978 si provvederà mediante istituzione di corrispondenti capitoli nei rispettivi bilanci di previsione.
Art. 3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



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