crv_sgo_leggi

Legge regionale 8 aprile 1977, n. 31 (BUR n. 16/1977)

Riconoscimento delle botteghe scuola e istituzione del titolo di maestro artigiano

Legge regionale 8 aprile 1977, n. 31 (BUR n. 16/1977) (Abrogata)

RICONOSCIMENTO DELLE BOTTEGHE SCUOLA E ISTITUZIONE DEL TITOLO DI MAESTRO ARTIGIANO

Legge abrogata dall’articolo 20, della legge regionale 6 marzo 1984, n. 9 .


SOMMARIO
Legge regionale 8 aprile 1977, n. 31 (BUR n. 16/1977)

RICONOSCIMENTO DELLE BOTTEGHE - SCUOLA E ISTITUZIONE DEL
TITOLO DI MAESTRO ARTIGIANO.


Art. 1
Allo scopo di incentivare le attività artigianali che nell'ambito regionale assumono particolare rilievo per il contenuto di valori storici, culturali e tradizionali, oltre che per l'importanza nelle economie locali, la Regione Veneto promuove l'istituzione di botteghe - scuola con le modalità previste dalla presente legge.
Art. 2
Le attività di cui al precedente articolo sono determinate dalla Giunta regionale, su indicazioni fornite dalla Commissione regionale per l'artigianato, sentite le competenti Commissioni consiliari.
Art. 3
La Giunta regionale, sentite le competenti Commissioni consiliari, è autorizzata ad attuare ogni iniziativa utile a diffondere la conoscenza e a promuovere l'interesse dei giovani all'esercizio delle attività artigianali di cui agli articoli precedenti.
Art. 4
Requisito essenziale per la gestione della bottega - scuola è il possesso del titolo di maestro artigiano conseguibile da parte dei titolari di impresa artigiana che, esercitando una delle attività di cui ai precedenti artt. 1 e 2, ne facciano richiesta al Presidente della Giunta regionale e siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860;
b) godimento di buona condotta morale e dei diritti civili;
c) anzianità professionale nel medesimo mestiere di almeno venti anni continuativi, trascorsi comunque anche alle dipendenze di terzi;
d) elevato grado di capacità professionale desumibile dal possesso di diplomi di istituti tecnici e professionali pubblici o legalmente riconosciuti, da premi conseguiti in mostre, esposizioni o concorsi di particolare interesse, da lodevole insegnamento in scuole pubbliche o legalmente riconosciute, da saggi di lavoro eseguiti e da ogni altro elemento che possa comprovare la specifica competenza, perizia ed attitudine all'insegnamento professionale;
e) avere avuto apprendisti alle proprie dirette dipendenze per un periodo di almeno cinque anni.
Ai titolari di impresa artigiana sono equiparati i soci di impresa artigiana costituita in forma di cooperativa o di società - escluse le forme di società per azioni, a responsabilità limitata ed in accomandita semplice o in accomandita per azioni - purchè partecipanti manualmente al lavoro
Art. 5
La valutazione dei requisiti per l'attribuzione del titolo di maestro artigiano è effettuata da una Commissione composta da:
a) un rappresentante della Regione con funzioni di presidente;
b) un rappresentante della Commissione regionale per l'artigianato;
c) quattro esperti scelti dalla Giunta regionale fra gli insegnanti di materie artistiche o tecniche nelle scuole medie di ogni ordine e grado;
d) due esperti designati dalle organizzazioni sindacali artigiane più rappresentative a livello regionale;
e) un rappresentante dei lavoratori designato dalla Federazione regionale unitaria C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L..
La Commissione viene nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Alle riunioni della Commissione possono partecipare, a titolo consultivo, i direttori del Dipartimento per la istruzione artigiana e professionale e del Dipartimento per l'artigianato, le fiere e i mercati.
Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Giunta regionale addetto al Dipartimento per l' artigianato, le fiere e i mercati con qualifica non inferiore a funzionario.
Le determinazioni della Commissione sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.
A ciascun componente la Commissione, estraneo all'amministrazione regionale, è dovuta un'indennità forfettaria giornaliera di L. 20.000, oltre al rimborso delle spese di viaggio, per la partecipazione alle riunioni.
Art. 6
Il titolo di maestro artigiano è conferito con decreto del Presidente della Giunta regionale, previo parere favorevole della Commissione di cui al precedente articolo.
Tale conferimento è subordinato all'impegno di istituire la bottega - scuola, in conformità al successivo articolo e può essere revocato nel caso di perdita di uno dei requisiti che ne avevano costituito il presupposto.
E' data facoltà agli interessati di indicare nell'insegna dell'impresa il possesso del titolo di maestro artigiano conferito ai sensi della presente legge.
Art. 7
La Giunta regionale, con proprio provvedimento, riconosce quale bottega - scuola l'impresa artigiana gestita direttamente dal maestro artigiano, qualora sia fornita di adeguate attrezzature tecniche e igieniche e, oltre alle proprie finalità produttive, si proponga specificamente la preparazione professionale di futuri artigiani.
Il riconoscimento di bottega - scuola può essere, altresì , attribuito all'impresa artigiana costituita in forma associativa qualora almeno la maggioranza dei soci sia in possesso del titolo di maestro artigiano.
Art. 8
Il riconoscimento di bottega - scuola può essere revocato qualora venga meno una delle condizioni di cui all'articolo precedente.
La revoca può essere, altresì , disposta, previa motivata diffida, anche nei seguenti casi:
a) prolungata inattività della bottega - scuola;
b) negligenza nell'insegnamento;
c) impiego degli allievi in lavori estranei all'attività della bottega - scuola;
d) inosservanza delle norme in materia di istruzione e formazione professionale;
e) inosservanza della legislazione sul lavoro e dei contratti di lavoro
Art. 9
La Giunta regionale e le competenti Commissioni provinciali per l' artigianato hanno facoltà di effettuare verifiche e controlli sul funzionamento e sull'efficienza delle botteghe - scuola, nonchè sul grado di preparazione conseguito da ogni singolo allievo durante e al termine del corso di formazione professionale.
Art. 10
La Giunta regionale è autorizzata a concedere:
a) alla bottega - scuola, contributi annuali di L. 500.000 forfettarie e L. 50.000 per ogni allievo alle dipendenze;
b) ad ogni allievo, un premio annuale di frequenza di Lire 160.000 ed un premio annuale di profitto di L. 200.000.
La frequenza degli allievi alla bottega - scuola ha normalmente durata annuale e può essere estesa a cicli biennali e triennali qualora ciò sia richiesto dal tipo di qualificazione intrapresa.
I premi di profitto e di frequenza sono integrativi del trattamento economico previsto da disposizioni legislative o contrattuali a favore degli apprendisti.
Art. 11
Il contributo alla bottega - scuola ed i premi di frequenza e di profitto agli allievi sono erogati con deliberazione della Giunta regionale.
Gli interessati, entro il 30 settembre di ogni anno, dovranno presentare al Presidente della Giunta regionale, per il tramite della Commissione provinciale per l' artigianato, le domande corredate di documentazione idonea ad attestare la sussistenza dello speciale rapporto di formazione - lavoro disciplinato dalla presente legge.
Le Commissioni provinciali per l' artigianato trasmetteranno al Presidente della Giunta regionale con il proprio motivato parere le domande e la relativa documentazione, entro 30 giorni dal loro ricevimento.
Art. 12
A norma dell'art. 32, lett. g), dello Statuto, la Giunta regionale, sentite le competenti Commissioni consiliari, emanerà disposizioni di attuazione della presente legge, entro un anno dalla sua entrata in vigore.
Art. 13
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, determinati in L. 150.000.000 per l'anno 1977 e L. 350 milioni per gli anni successivi, si fa fronte:
a) per l'esercizio 1977, mediante riduzione del cap. 7250 del bilancio di previsione 1977 “Fondo globale per il finanziamento di spese in conto capitale derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione” - Partita: “Interventi nel settore delle botteghe - scuola artigiane” L. 150.000.000;
b) per gli esercizi 1978 e seguenti, mediante appositi stanziamenti per L. 350.000.000 nei relativi bilanci dello stato di previsione della spesa regionale dei rispettivi esercizi, utilizzando, per la maggiore spesa di L. 200.000.000 annue, l'incremento della quota spettante alla Regione, a norma dell'art. 8 della legge n. 281 del 1970.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, per l'esercizio 1977, è istituito il cap. 6615 “Contributi alle botteghe - scuola e premi di frequenza e di profitto agli allievi delle stesse” con lo stanziamento di Lire 150.000.000.
Le somme stanziate ai sensi della presente legge ed eventualmente non impegnate nell'esercizio di riferimento possono essere utilizzate negli esercizi successivi, a norma dell'art. 36 del RD 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.
Art. 14
Agli oneri derivanti per il funzionamento della Commissione, di cui all'art. 5 della presente legge, previsti in L. 2.500.000 annue, si fa fronte mediante prelievo di pari importo dal cap. 450 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1977.
Nel bilancio 1977 è istituito il cap. 452 così denominato: “Compensi ai componenti la Commissione per la valutazione dei requisiti per l'attribuzione del titolo di maestro artigiano non dipendenti dalla Regione” con lo stanziamento di L. 2.500.000.
La spesa per gli esercizi successivi farà carico ai corrispondenti capitoli dei relativi bilanci.
Al bilancio di spesa per l'esercizio 1977 sono apportate le seguenti variazioni:
a) in diminuzione:
Cap. 450 Lire 2.500.000
b) in aumento:
Cap. 452 Lire 2.500.000



SOMMARIO