Dettaglio Legge - crv
Legge regionale 28 aprile 1977, n. 35 (BUR n. 19/1977)
Rifinanziamento della legge regionale 2 settembre 1974, n. 45, per la catalogazione dei beni culturali conservati nei musei di Enti locali o di interesse locale
Sommario
“Legge regionale 28 aprile 1977, n. 35 (BUR n. 19/1977) - Testo vigente”
RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 2 SETTEMBRE 1974, n. 45 , PER LA CATALOGAZIONE DEI BENI CULTURALI CONSERVATI NEI MUSEI DI ENTI LOCALI O DI INTERESSE LOCALE
Legge abrogata dall’articolo 46, della
legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 .
SOMMARIO
- Legge regionale 28 aprile 1977, n. 35 (BUR n. 19/1977) (Abrogata)
- RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 2 SETTEMBRE 1974, n. 45 , PER LA CATALOGAZIONE DEI BENI CULTURALI CONSERVATI NEI MUSEI DI ENTI LOCALI O DI INTERESSE LOCALE
Sommario
“Legge regionale 28 aprile 1977, n. 35 (BUR n. 19/1977) - Testo storico”
RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 2 SETTEMBRE 1974, n. 45 , PER LA CATALOGAZIONE DEI BENI CULTURALI CONSERVATI NEI MUSEI DI ENTI LOCALI O DI INTERESSE LOCALE.
Articolo unico
La
legge regionale 2 settembre 1974, n. 45 , dal titolo "Catalogazione dei beni culturali conservati nei musei di Enti locali o di interesse locale" è rifinanziata con lo stanziamento della somma di L. 120.000.000.
Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte mediante prelievo di L. 95.000.000 dal capitolo 2231 "Contributi a favore di Enti ed Associazioni culturali" e di L. 25.000.000 dal capitolo 2232 "Contributi per la diffusione della cultura musicale", del bilancio della Regione per l' esercizio finanziario 1976 e iscrizione del capitolo 2237 nel bilancio di previsione della Regione per l' esercizio 1977 denominato "Contributi per la catalogazione dei beni culturali conservati nei musei di Enti locali o di interesse locale", a norma dell' articolo 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64.
Le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte mediante prelievo di L. 95.000.000 dal capitolo 2231 "Contributi a favore di Enti ed Associazioni culturali" e di L. 25.000.000 dal capitolo 2232 "Contributi per la diffusione della cultura musicale", del bilancio della Regione per l' esercizio finanziario 1976 e iscrizione del capitolo 2237 nel bilancio di previsione della Regione per l' esercizio 1977 denominato "Contributi per la catalogazione dei beni culturali conservati nei musei di Enti locali o di interesse locale", a norma dell' articolo 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64.
Le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
SOMMARIO
- Legge regionale 28 aprile 1977, n. 35 (BUR n. 19/1977) (Novellazione)
- RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 2 SETTEMBRE 1974, n. 45 , PER LA CATALOGAZIONE DEI BENI CULTURALI CONSERVATI NEI MUSEI DI ENTI LOCALI O DI INTERESSE LOCALE.