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Legge regionale 28 aprile 1977, n. 35 (BUR n. 19/1977)

Rifinanziamento della legge regionale 2 settembre 1974, n. 45, per la catalogazione dei beni culturali conservati nei musei di Enti locali o di interesse locale

Legge regionale 28 aprile 1977, n. 35 (BUR n. 19/1977) (Abrogata)

RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 2 SETTEMBRE 1974, n. 45 , PER LA CATALOGAZIONE DEI BENI CULTURALI CONSERVATI NEI MUSEI DI ENTI LOCALI O DI INTERESSE LOCALE

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 .


SOMMARIO
Legge regionale 28 aprile 1977, n. 35 (BUR n. 19/1977) (Novellazione)

RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 2 SETTEMBRE 1974, n. 45 , PER LA CATALOGAZIONE DEI BENI CULTURALI CONSERVATI NEI MUSEI DI ENTI LOCALI O DI INTERESSE LOCALE.

Articolo unico
La legge regionale 2 settembre 1974, n. 45 , dal titolo "Catalogazione dei beni culturali conservati nei musei di Enti locali o di interesse locale" è rifinanziata con lo stanziamento della somma di L. 120.000.000.
Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte mediante prelievo di L. 95.000.000 dal capitolo 2231 "Contributi a favore di Enti ed Associazioni culturali" e di L. 25.000.000 dal capitolo 2232 "Contributi per la diffusione della cultura musicale", del bilancio della Regione per l' esercizio finanziario 1976 e iscrizione del capitolo 2237 nel bilancio di previsione della Regione per l' esercizio 1977 denominato "Contributi per la catalogazione dei beni culturali conservati nei musei di Enti locali o di interesse locale", a norma dell' articolo 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64.
Le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.



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