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Legge regionale 27 maggio 1977, n. 37 (BUR n. 23/1977)

Rifinanziamento della legge regionale 4 marzo 1977, n. 23 , 'Interventi nel settore dei trasporti e attuazione dell'art. 27 della legge regionale 13 giugno 1975, n. 84 'Organizzazione e pubblicizzazione dei servizi di trasporto pubblico''

Legge regionale 27 maggio 1977, n. 37 (BUR n. 23/1977) (Abrogata)

RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 4 MARZO 1977, n. 23 , "INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI E ATTUAZIONE DELL'ART. 27 DELLA LEGGE REGIONALE 13 GIUGNO 1975, n. 84 "ORGANIZZAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO""

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 27 maggio 1977, n. 37 (BUR n. 23/1977) (Novellazione)

RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 4 MARZO 1977, n. 23 "INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI" E ATTUAZIONE DELL' ART. 27 DELLA LEGGE REGIONALE 13 GIUGNO 1975, n. 84 "ORGANIZZAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO"

Titolo I
Rifinanziamento della legge regionale 4 marzo 1977, n. 23

Art. 1
L' autorizzazione a concedere contributi a titolo di acconto, prevista dall' art. 1 della legge regionale 4 marzo 1977, n. 23 , è prorogata al 31 luglio 1977.
La Giunta regionale è autorizzata per il periodo 1 gennaio- 31 luglio 1977 a corrispondere i contributi di cui al precedente comma fino ad un massimo di L. 190.000 mensili per agente.
A tal fine lo stanziamento di cui al secondo comma dell' art. 1 della legge regionale 4 marzo 1977, n. 23 , è aumentato a L. 3.790 milioni.
Art. 2
Lo stanziamento previsto dall' art. 2 della legge regionale 4 marzo 1977, n. 23 , è stabilito in L. 3.790 milioni per il periodo dall' 1 gennaio 1977 al 31 luglio 1977.
Art. 3
Alla maggiore spesa prevista dai precedenti articoli si fa fronte per l' esercizio finanziario 1977, mediante riduzione di L. 3.248 milioni dal capitolo 5300 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione" (Partita: "Interventi straordinari nel settore dei trasporti") dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1977.
Art. 3
Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1977 sono apportate le seguenti variazioni:
- in diminuzione:
Cap. 5300 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione "(Partita: "Interventi straordinari nel settore dei trasporti")
L. 3.248 milioni
- in aumento:
Cap. 4869 "Acconto alle Aziende concessionarie di servizi pubblici di linea di interesse regionale ad integrazione del trattamento economico"
L. 1.624 milioni
Cap. 4870 "Contributi in conto esercizio alle Aziende concessionarie dei servizi pubblici di linea di interesse regionale"
L. 1.624 milioni

Titolo II
Attuazione dell'art. 27 della legge regionale 13 giugno 1975, 84

Art. 5
In esecuzione di quanto disposto dall' art. 27 della legge regionale 13 giugno 1975, n. 84 , la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, è autorizzata a corrispondere contributi fino ad un massimo di 1.000 milioni a Enti locali e a Società a prevalente capitale pubblico per gli autobus già acquistati negli anni 1974 e 1975 in relazione alle domande presentate entro il 17 agosto 1975.
Art. 6
All' onere derivante dal precedente articolo si fa fronte per L. 660 milioni con una prima utilizzazione dei fondi assegnati alla Regione per l' esercizio 1975 ai sensi del decreto legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, e per L. 340 milioni mediante una prima contrazione del mutuo previsto dall' art. 38 della legge regionale 13 giugno 1975, n. 84 .
Art. 7
Al bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1977 sono apportate le seguenti variazioni:
- stato di previsione dell' entrata (variazione in aumento):
- capitolo 405 "Quota regionale per interventi in favore del trasporto pubblico di persone"
L. 660 milioni
- stato di previsione della spesa (variazione in aumento):
- capitolo 7203 "Interventi per il trasporto pubblico di persone - acquisto veicoli (art. 17 legge 16 ottobre 1975, n. 493)"
L. 660 milioni
Art. 8
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



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