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Legge regionale 18 agosto 1977, n. 47 (BUR n. 37/1977)

Modifica della legge regionale 13 giugno 1975, n. 82 , recante norme per l'erogazione di contributi per l'assistenza farmaceutica agli invalidi di guerra e categorie assimilate, nonché ai loro familiari

Legge regionale 18 agosto 1977, n. 47 (BUR n. 37/1977) (Abrogata)

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 13 GIUGNO 1975, n. 82 , RECANTE NORME PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'ASSISTENZA FARMACEUTICA AGLI INVALIDI DI GUERRA E CATEGORIE ASSIMILATE, NONCHÈ AI LORO FAMILIARI

Legge tacitamente abrogata dalla legislazione di riforma sanitaria, nonché espressamente abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 7 aprile 2000, n. 15 .


SOMMARIO
Legge regionale 18 agosto 1977, n. 47 (BUR n. 37/1977) (Novellazione)

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 13 GIUGNO 1975, n. 82 RECANTE NORME PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'ASSISTENZA FARMACEUTICA AGLI INVALIDI DI GUERRA E CATEGORIE ASSIMILATE, NONCHè AI LORO FAMILIARI.


Art. 1
L'art. 4 della legge regionale 13 giugno 1975, n. 82 , è sostituito dal seguente: “L'intervento della Regione si attua tramite le unità locali dei servizi sociali e sanitari”.
Art. 2
L'art. 5 della legge regionale 13 giugno 1975, n. 82 , viene così sostituito: “Il contributo erogato dalla Regione a ciascuna unità locale dei servizi sociali e sanitari, è determinato ripartendo il fondo previsto dalla legge regionale 13 giugno 1975, n. 82 , in proporzione diretta alle spese sostenute per l'assistenza farmaceutica a favore delle categorie previste dalla presente legge da ciascun ente al termine dell'esercizio dell'anno precedente, fino al limite massimo dell'ammontare complessivo delle spese medesime.
A tal fine, ciascuna unità locale dei servizi sociali e sanitari deve presentare alla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, il rendiconto delle spese sostenute, di cui al I comma del presente articolo”.
Art. 3
L'art. 6 della legge regionale 13 giugno 1975, n. 82 , viene sostituito dal seguente: “All'erogazione delle somme spettanti a ciascuna unità locale dei servizi sociali e sanitari provvede, con propria deliberazione, la Giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno.
Nella prima applicazione le O.N.I.G. provinciali potranno presentare il rendiconto e ottenere i contributi relativi al periodo 1 luglio 1975 - 30 giugno 1977 tramite le amministrazioni provinciali”.
Art. 4
Gli artt. 7 e 8 della legge regionale 13 giugno 1975, n. 82 vengono soppressi.
Art. 5
In sede di prima applicazione l'erogazione dei contributi si effettua a condizione che i rendiconti di cui all'ultimo comma del precedente art. 2 siano presentati entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.


SOMMARIO