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Legge regionale 18 agosto 1977, n. 49 (BUR n. 37/1977)
Coordinamento dei servizi di assistenza e protezione della maternità e infanzia nell'ambito delle U.L.S.S.S.
Sommario
“Legge regionale 18 agosto 1977, n. 49 (BUR n. 37/1977) - Testo vigente”
S O M M A R I O
COORDINAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA E PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ E INFANZIA NELL'AMBITO DELLE U.L.S.S
Legge abrogata dall’articolo 33, della
legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 .
SOMMARIO
Sommario
“Legge regionale 18 agosto 1977, n. 49 (BUR n. 37/1977) - Testo storico”
S O M M A R I O
COORDINAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA E PROTEZIONE DELLA MATERNITà E INFANZIA NELL'AMBITO DELLE U.L.S.S.S.
Articolo unico
Con riferimento all'art. 4 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, i servizi relativi all'assistenza e alla protezione della maternità e infanzia attribuiti ai comuni e alle provincie ai sensi della legge citata, rientrano fra le funzioni amministrative dei consorzi fra province e comuni, denominati “unità locali dei servizi sociali e sanitari”, di cui all'art. 1 della
legge regionale 30 maggio 1975, n. 64 .
In vista dell'organizzazione dei consorzi, di cui al precedente comma, per lo svolgimento delle relative attività le province aderenti provvedono a conferire al costituendo consorzio il personale alle stesse assegnato in seguito allo scioglimento dell'O.N.M.I. e già dipendente dai consultori comunali e intercomunali.
Fino alla costituzione dei singoli consorzi, le province interessate sono tenute a trasferire il personale, di cui al precedente comma, ai comuni, presso cui attualmente sono svolte le principali attività di assistenza e protezione della maternità e dell'infanzia.
Fino all'inquadramento nei ruoli del consorzio, il trasferimento del personale avviene garantendo allo stesso il trattamento economico e giuridico già in godimento.
In vista dell'organizzazione dei consorzi, di cui al precedente comma, per lo svolgimento delle relative attività le province aderenti provvedono a conferire al costituendo consorzio il personale alle stesse assegnato in seguito allo scioglimento dell'O.N.M.I. e già dipendente dai consultori comunali e intercomunali.
Fino alla costituzione dei singoli consorzi, le province interessate sono tenute a trasferire il personale, di cui al precedente comma, ai comuni, presso cui attualmente sono svolte le principali attività di assistenza e protezione della maternità e dell'infanzia.
Fino all'inquadramento nei ruoli del consorzio, il trasferimento del personale avviene garantendo allo stesso il trattamento economico e giuridico già in godimento.
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