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Legge regionale 2 settembre 1977, n. 50 (BUR n. 39/1977)

Disciplina dell'attività editoriale realizzata dalla Giunta regionale

Legge regionale 2 settembre 1977, n. 50 (BUR n. 39/1977) (Abrogata)

DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ EDITORIALE REALIZZATA DALLA GIUNTA REGIONALE

Legge abrogata dall’articolo 6, della legge regionale 10 gennaio 1984, n. 5 .


SOMMARIO
Legge regionale 2 settembre 1977, n. 50 (BUR n. 39/1977)

DISCIPLINA DELL'ATTIVITà EDITORIALE REALIZZATA DALLA GIUNTA REGIONALE.


Art. 1
La Giunta regionale, al fine di rendere effettivo il diritto d'informazione dei cittadini, degli enti locali, delle organizzazioni sindacali, sociali, economiche e professionali, riconosciuto dall'art. 35 dello Statuto del Veneto, è autorizzata a realizzare, attraverso il Dipartimento per l'informazione, ed eventualmente tramite Case Editrici, le seguenti pubblicazioni ed iniziative informative:
1) un periodico di informazione sulle attività legislative e amministrative della Regione e sui problemi di interesse regionale;
2) il Bollettino regionale dell'Agricoltura di cui all'art. 6 della legge regionale 31 gennaio 1974, n. 16 ;
3) una rivista di studi e ricerche sui problemi di interesse regionale;
4) una collana di volumi aventi per oggetto l'analitica divulgazione dell'attività legislativa e amministrativa nelle materie di competenza regionale;
5) una collana di monografie che raccolga saggi ed opinioni di esperti e operatori dei singoli settori sui problemi di interesse regionale;
6) manifesti informativi sui problemi ed aspetti di vita regionale;
7) stampati vari e documentari d'informazione turistica;
8) stampati e pubblicazioni promozionali nei settori di competenza regionale;
9) cortometraggi, sussidi audiovisivi ed ogni altra produzione rivolta all'informazione sull'attività regionale.
Alle pubblicazioni e iniziative informative di cui ai precedenti punti 3) - 4) - 5) - 9) viene preposto un comitato di direzione formato da 3 assessori designati dalla Giunta regionale e da 3 consiglieri designati dal Consiglio regionale.
Art. 2
La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, le caratteristiche e, ove necessario, la periodicità di ciascuna iniziativa editoriale, nonchè il relativo prezzo di vendita e le condizioni di abbonamento.
La Giunta può stabilire inoltre - per quanto riguarda i punti 1, 3, 4, 5 dell'art. 1 della presente legge - che una percentuale massima del 30 per cento della tiratura di ciascuna pubblicazione sia inviata gratuitamente ad Enti pubblici, a Partiti e Movimenti politici, ad Enti, Associazioni ed organismi sindacali, economici, culturali, di categorie professionali e ad altri soggetti che potranno essere indicati dalla Giunta medesima.
Nelle riviste, periodici ed altre iniziative editoriali realizzate dalla Giunta regionale è ammessa la pubblicità a pagamento, secondo le modalità e le tariffe stabilite dalla stessa Giunta.
La Giunta determina infine le altre modalità inerenti alla redazione, stampa, distribuzione e diffusione delle pubblicazioni di cui alla presente legge regionale.
Art. 3
Per la realizzazione delle iniziative editoriali la Giunta regionale potrà avvalersi dell'opera di corrispondenti, giornalisti, esperti, tecnici specialisti, senza che ciò comunque comporti il sorgere di un rapporto di lavoro subordinato tra detti prestatori d'opera e la Regione.
La retribuzione dei detti prestatori d'opera sarà determinata sulla base dei tariffari professionali.
Art. 4
La Giunta regionale nomina il Direttore responsabile delle pubblicazioni periodiche realizzate dalla medesima a norma della presente legge; il Direttore deve essere iscritto all'Ordine dei giornalisti ed è compreso fra i giornalisti addetti all'Ufficio Stampa istituito a norma dell'art. 13, ultimo comma, della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 ed assunti a contratto.
Il numero di tali giornalisti addetti all'Ufficio Stampa è elevato da tre a quattro unità complessive.
Art. 5
Fermo restando che le iniziative promozionali di settore di cui ai punti 5, 7 e 8 dell'art. 1 saranno finanziate con i fondi allo scopo stanziati nelle rispettive rubriche dello stato di previsione della spesa del Bilancio per l'esercizio finanziario 1977 e seguenti, gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono determinati, a partire dall'esercizio 1977, in lire 379.800.000 annui, così ripartiti:
- lire 329.800.000 per iniziative di cui all'art. 1, escluse quelle di cui al punto 2;
- lire 50.000.000 per iniziative di cui al punto 2 dell'art. 1.
Agli oneri di cui sopra si fa fronte:
- per lire 320 milioni mediante l'utilizzazione della partita “interventi per la informazione” di cui al cap. 5.300 “Fondo globale per il finanziamento di spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione” dello stato di previsione della spesa del Bilancio per l'esercizio finanziario 1977;
- per lire 9 milioni e 800 mila mediante la riduzione del cap. 1.051 “Spese per acquisto di materiale di cancelleria, per stampa di atti e documenti e per altre varie di ufficio” dello stato di previsione della spesa del Bilancio per l'esercizio finanziario 1977;
- per lire 50 milioni destinati agli interventi di cui al punto 2, dell'art. 1, mediante utilizzazione della somma stanziata al cap. 6.342, “Bollettino regionale dell'Agricoltura” dello stato di previsione della spesa del Bilancio per l'esercizio finanziario 1977.
Art. 6
Nello stato di previsione dell'entrata del Bilancio per l'esercizio finanziario 1977 è istituito il cap. n. 1.216 “Proventi per inserzioni pubblicitarie su riviste, periodici, ed altre iniziative editoriali della Giunta regionale (per memoria).
Nello stato di previsione della spesa del Bilancio per l'esercizio finanziario 1977 è istituito il seguente capitolo: - cap. n. 1.782 “Spese per attività Editoriale della Giunta regionale”, con lo stanziamento di lire 329.800.000.


SOMMARIO