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Legge regionale 2 settembre 1977, n. 53 (BUR n. 39/1977)

Ulteriore finanziamento della legge regionale 4 marzo 1977, n. 23 'Interventi nel settore dei trasporti'

Legge regionale 2 settembre 1977, n. 53 (BUR n. 39/1977) (Abrogata)

ULTERIORE FINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 4 MARZO 1977, n. 23 "INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI"

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 2 settembre 1977, n. 53 (BUR n. 39/1977) (Novellazione)

ULTERIORE FINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 4 MARZO 1977, n. 23 “INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI”.


Art. 1
Per l'applicazione del Protocollo d'Intesa e delle note n. M.V.O./249 in data 6 dicembre 1973 del Ministero dei Trasporti e n. 31973/ 7 in data 31 luglio 1974 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, come già avvenuto ai sensi dell'art. 35 della legge regionale 13 giugno 1975, n. 84 e degli artt. 1 delle leggi regionali 4 marzo 1977, n. 23 e 27 maggio 1977, n. 37, la Giunta regionale è autorizzata, anche per il periodo 1 agosto 1977 - 31 dicembre 1977, ad erogare alle Aziende esercenti, comprese quelle pubblicizzate a norma della legge regionale 13 giugno 1975, n. 84 , e successive variazioni, a favore del personale dipendente a contratto ANAC, addetto ad autoservizi pubblici di trasporto di interesse regionale, comunale ed interregionale, o comunque proveniente da aziende che applicavano il contratto ANAC, un acconto mensile, salvo conguaglio a fine anno, fino a lire 190.000, per agente e per ciascuna mensilità contrattuale.
Per l'integrazione della 14a mensilità ANAC la Giunta regionale è inoltre autorizzata a corrispondere alle stesse Aziende un acconto pari a Lire 120.000 per agente.
A tal fine lo stanziamento di Lire 3.790 milioni, già previsto dall'art. 1 - terzo comma della LR 27 maggio 1977, n. 37 per il periodo 1 gennaio - 31 luglio 1977 è aumentato di 4.710 milioni.
Art. 2
Per la corresponsione alle aziende concessionarie di autoservizi pubblici dei contributi previsti dall'art. 31 della LR 13 giugno 1975, n. 84 e successive modificazioni, per l'anno 1977, lo stanziamento previsto dall'art. 2 della LR 27 maggio 1977, n. 37 è stabilito in lire 6.500 milioni per il periodo 1 gennaio - 31 dicembre 1977.
Art. 3
In attesa che venga definito a livello nazionale l'attribuzione della spettanza dell'onere, relativamente all'applicazione del nuovo trattamento economico e normativo degli autoferrotranvieri, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare alle Aziende concessionarie per il personale addetto ai servizi di cui all'art. 1 della presente legge, i fondi necessari:
a) per la corresponsione di una somma pari a L. 15.000 per agente oltre agli oneri riflessi e per ogni mensilità contrattuale, a partire dall'1 gennaio 1977;
b) per la corresponsione di una somma pari alla differenza tra la liquidazione dell'indennità di anzianità spettante in base al protocollo d'intesa di cui alla circolare del Ministero del Lavoro n. 31973/ T del 31 luglio 1974, e quella spettante in base al nuovo contratto, a favore del personale posto in quiescenza nel corso degli anni 1976- 77;
c) Per l'applicazione delle nuove tabelle delle qualifiche a partire dall'1 gennaio 1977.
Per far fronte a detto impegno è stanziata la somma di L. 1.500 milioni per il 1977.
Art. 4
Agli oneri derivanti dall'applicazione delle presente legge, previsti in L. 8.920 milioni, si fa fronte mediante riduzione dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1977:
- capitolo 5300, “Fondo globale per il finanziamento di spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione”
(partita: “Interventi straordinari nel settore dei trasporti”), per L. 5.920 milioni;
- capitolo 7201, “Contributi agli enti locali per la pubblicizzazione dei trasporti” per L. 1.500 milioni;
- capitolo 7251, “Fondo globale per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione”
(partita: “Interventi per la pubblicizzazione dei trasporti”) per L. 1.500 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1977 vengono apportate le seguenti variazioni:
In diminuzione:
cap. 5300 L. 5.920 milioni
cap. 7201 L. 1.500 milioni
cap. 7251 L. 1.500 milioni
Totale L. 8.920 milioni
In aumento:
cap. 4869 “Acconto alle aziende concessionarie di servizi pubblici di linea di interesse regionale ad integrazione del trattamento economico” L.4.710 milioni
cap. 4870 “Contributi in conto esercizio alle aziende concessionarie dei servizi pubblici di linea di interesse regionale” L. 2.710 milioni
cap. 4851 “Interventi a favore del personale delle aziende concessionarie dei servizi automobilistici in attesa della definizione del nuovo contratto degli autoferrotranvieri” L. 1.500 milioni
Totale L. 8.920 milioni
Art. 5
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


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