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Legge regionale 9 settembre 1977, n. 56 (BUR n. 41/1977)

Integrazione della normativa sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale

Legge regionale 9 settembre 1977, n. 56 (BUR n. 41/1977) (Abrogata)

INTEGRAZIONE DELLA NORMATIVA SULLO STATO GIURIDICO E IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

Legge abrogata dall’articolo 189, della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .


SOMMARIO
Legge regionale 9 settembre 1977, n. 56 (BUR n. 41/1977)

INTEGRAZIONE DELLA NORMATIVA SULLO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

Art. 1 - Trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza
All' art. 36 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 è aggiunto il seguente comma:
"La Regione, nelle more degli adempimenti per la definizione del trattamento di fine servizio da parte dei competenti istituti previdenziali, corrisponde a decorrere dall' anno 1977, all' impiegato cessato dal servizio, a titolo di acconto, e con diritto al recupero all' atto della liquidazione del trattamento definitivo, una somma pari a 8 decimi del trattamento spettante in base alle norme vigenti".

Art. 2 - Modifica decorrenza iscrizione alla CPDEL ed all'INADEL del personale trasferito
Il personale dello Stato trasferito alle dipendenze della Regione a norma dell' art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ed il personale degli ex Enti ENALC, INAPLI e INIASA trasferito a norma del DM 1 agosto 1972, è iscritto alla CPDEL e all' INADEL, rispettivamente ai fini del trattamento di quiescenza e del trattamento di previdenza, a decorrere dalla data di trasferimento alla Regione.
Art. 3 - Modifica decorrenza iscrizione alla CPDEL e all' INADEL del personale assunto dalla Regione prima dell' entrata in vigore della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25
Il personale assunto direttamente dalla Regione prima dell' entrata in vigore della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 , con formali provvedimenti deliberativi esecutivi à sensi di legge, è iscritto alla CPDEL ed all' INADEL, rispettivamente ai fini del trattamento di quiescenza e del trattamento previdenziale e per malattia, a decorrere dalla data di effettivo inizio del servizio presso la Regione.

Art. 4 - Deroga art. 50, comma III, della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25
La maggiorazione di cui all' art. 50, comma III della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 , nonchè di cui all' art. 1 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 54 è riassorbibile soltanto per effetto di variazioni economiche diverse da quelle derivanti dall' attribuzione dei parametri di stipendio di cui all' art. 1 della legge regionale 29 aprile 1975, n. 46 .
L' assegno personale di cui ai citati articoli nonchè quello di cui all' art. 32 - ultimo comma - della legge regionale n. 25/ 1973 è riassorbito soltanto per l' attribuzione di successive classi di stipendio o di aumenti periodici biennali.
Art. 5 - Inquadramento degli specialisti
All' art. 50 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 è aggiunto il seguente comma:
"L' inquadramento degli specialisti ha luogo con la osservanza di quanto previsto nei commi 15, 16 e 17 del presente articolo".
All' art. 51 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 è aggiunto il seguente comma:
"Al personale inquadrato ai sensi del penultimo comma dell' art. 50, il servizio e l' attività svolti vengono così valutati agli effetti dell' attribuzione delle classi di stipendio, degli aumenti periodici e dell' anzianità nella qualifica:
a) per il 100 per cento il servizio prestato presso la Regione con mansioni equivalenti a quelle proprie della qualifica di inquadramento;
b) per il 75 per cento il servizio di ruolo prestato alle dipendenze di Enti pubblici con mansioni equivalenti a quelle proprie della qualifica di inquadramento;
c) per il 60 per cento il servizio di ruolo e non di ruolo prestato alle dipendenze di Enti pubblici nelle carriere direttiva o di concetto in mansioni non equivalenti a quelle proprie della qualifica di inquadramento.
L' inquadramento degli specialisti avverrà , previo parere della Prima Commissione Consiliare".
Art. 6 - Inquadramento del personale degli ex ISSCAL, GESCAL, ISES ed INCIS
Il personale degli ex ISSCAL, GESCAL, ISES ed INCIS, in servizio al 31 dicembre 1974, trasferito alla Regione, è inquadrato con decorrenza 1 gennaio 1975 nei ruoli regionali secondo la normativa prevista dal Titolo II e dal Titolo III, articoli 50, commi 15, 16 e 17; 51 e 52 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 e successive modificazioni, sentite le Organizzazioni Sindacali più rappresentative del personale.
Le qualifiche regionali sono attribuite secondo i criteri di corrispondenza di cui alla seguente tabella:
Qualifiche amministrative ed equiparabili ex ISSCAL - ISES - INCIS - GESCAL
Qualifiche regionali
Direttore Centrale
Ispettore Generale
Capo Ripartizione
Direttore di Dipartimento
Direttore Principale
Capo Ufficio
Direttore di Servizio
Qualifiche amministrative ed equiparabili ex ISSCAL - ISES - INCIS - GESCAL
Qualifiche regionali
Direttore
Capo Sezione
Consigliere I classe
Consigliere II classe
Consigliere III classe
Segretario Capo
Funzionario
Segretario Principale
I Segretario
Segretario I classe
Segretario II classe
Archivista Capo
Collaboratore
Segretario III classe
Archivista
I Applicato
Applicato I classe
Applicato II classe
Coadiutore - Operatore Capo
Applicato III classe
Commesso Capo
Primo commesso
Commesso
Portiere
Applicato - Operatore Qualificato
Usciere
Operatore
Inserviente
Ausiliario
Art. 7 - Inquadramento del personale della ex GI
Il personale della ex GI in servizio al 17 gennaio 1976, trasferito alla Regione, e inquadrato con decorrenza 17 gennaio 1976 nei ruoli regionali secondo la normativa prevista dal Titolo II e dal Titolo III, artt. 50, commi 15, 16 e 17; 51 e 52 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 e successive modificazioni, sentite le Organizzazioni Sindacali più rappresentative del personale.
Le qualifiche regionali sono attribuite secondo i criteri di corrispondenza di cui alla seguente tabella:
Qualifiche ex G.I.
Qualifiche regionali
Direttore Generale
Direttore di Dipartimento
Capo Servizio
Direttore di Servizio
Capo Ufficio
Segretario I classe
Segretario II classe
Ingegnere Superiore
Ingegnere Principale
Ingegnere
Capo Servizio Ragioneria
Direttore di Centro
Funzionario
Ragioniere Principale
Primo Ragioniere
Ragioniere
Ragioniere Aggiunto
Primo Geometra
Geometra
Geometra Aggiunto
Archivista Capo
Segretario di C.F.P.
Insegnante Teorico
Collaboratore
Qualifiche ex G.I.
Qualifiche regionali
Vice Ragioniere
Vice Geometra
Impiegato di Concetto
Primo Archivista
Archivista
Applicato
Insegnante pratico
Coadiutore
Operato Capo
Alunno d'ordine
Impiegato d'ordine
Commesso
Usciere Capo
Capo Agente Tecnico
Aiuto Istruttore
Magazziniere
Autista
Custode
Bidello
Applicato
Operatore Qualificato
Usciere
Agente tecnico
Avventizio IV categoria
Contrattista
Operatore
Inserviente
Ausiliario
Art. 8
Ai dipendenti regionali che, per ragioni organizzative di primo impianto degli Uffici regionali ed in forza di deliberazioni adottate dalla Giunta regionale o dall' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, esecutive secondo i rispettivi regimi giuridici, svolgevano anteriormente all' inquadramento nel ruolo del personale della Regione compiti e funzioni superiori rispetto alla qualifica acquisita a norma dell' art. 50 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 , è attribuita a decorrere dalla data della delibera di inquadramento la qualifica funzionale immediatamente superiore.
L' attribuzione della qualifica di cui al precedente comma è subordinata all' esercizio continuativo delle mansioni nonchè al possesso da parte degli interessati dei requisiti particolari previsti per i dipendenti regionali per l' accesso alle corrispondenti qualifiche funzionali dagli artt. da 41 a 47 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 .
E' parimenti attribuita a decorrere dalla stessa data la qualifica immediatamente superiore a quella di inquadramento su richiesta documentata di quei dipendenti regionali che, anteriormente all' inquadramento medesimo, svolgevano e continuano a svolgere sulla base di delibere della Giunta regionale non esecutive, compiti e funzioni della qualifica superiore.
Nei casi previsti dai commi I e III del presente articolo, il provvedimento di attribuzione della qualifica superiore è adottato dalla Giunta regionale, previo accertamento della Prima Commissione Consiliare dello svolgimento dei compiti superiori, nonchè dei requisiti di cui al secondo comma del presente articolo.
Si applicano, altresì , nei casi previsti nel presente articolo, le norme contenute all' art. 3 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 54
Art. 9 - Organico del personale
La tabella A) allegata alla legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 è sostituita dalla seguente:
Organico del personale della Regione Veneto
Qualifiche funzionali
Consiglio
Amm.ne
Regionale
Totale
Direttore Dipartimento
5*
25
30
Direttore Servizio
11
114
125
Funzionario
7
278
285
Collaboratore
11
515
526
Coadiutore - Operatore Capo
15
313
328
Applicato - Oper. Qualificato
14
443
457
Operatore
11
131
142
Ausiliario
1
6
7
Totali generali
75
1.825
1.900
(*) Secondo quanto disposto dal II comma dell'art. 15 della legge regionale 26 novembre 1973.
Art. 10 - Norma finanziaria
Alla spesa prevista dall' art. 1 della presente legge, determinata in L. 250.000.000 per l' esercizio 1977 e in L. 750 milioni annui per l' esercizio 1978 e successivi, si farà fronte mediante l' iscrizione nello stato di previsione dell' entrata del bilancio della Regione di apposito capitolo - relativo al credito nei confronti degli Enti tenuti a corrispondere il premio di fine servizio - corrispondenti al capitolo da iscriversi nello stato di previsione della spesa per l' esecuzione dei provvedimenti di cui al predetto art. 1.
Le spese previste dagli artt. 2 (L. 150.000.000); 3 (Lire 13.500.000); 4 (L. 14.000.000); 5 (L. 135.000.000); 6 (L. 281 milioni); 7 (L. 186.000.000) e 8 (L. 165.656.500) della presente legge sono imputati al cap. n. 400 "Stipendio ed assegni al personale ed oneri relativi", dello stato di previsione della spesa del Bilancio della Regione per l' esercizio finanziario 1977, che presenta sufficiente capienza.



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