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Legge regionale 9 settembre 1977, n. 58 (BUR n. 41/1977)

Proroga della decorrenza delle spese pluriennali autorizzate con le leggi regionali 31 gennaio 1974, n. 15 e 19 aprile 1974, n. 26, recanti provvidenze rispettivamente per la realizzazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di impianti fognari e di depurazione a prevalente uso industriale

Legge regionale 9 settembre 1977, n. 58 (BUR n. 41/1977) (Abrogata)

PROROGA DELLA DECORRENZA DELLE SPESE PLURIENNALI AUTORIZZATE CON LE LEGGI REGIONALI 31 GENNAIO 1974, N. 15 E 19 APRILE 1974, N. 26, RECANTI PROVVIDENZE RISPETTIVAMENTE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DI IMPIANTI FOGNARI E DI DEPURAZIONE A PREVALENTE USO INDUSTRIALE

Legge tacitamente abrogata per effetto della abrogazione della legge regionale 31 gennaio 1974, n. 15 , operata dall’articolo 7, della legge regionale 11 aprile 1980, n. 29 , e della abrogazione della legge regionale 19 aprile 1974, n. 26 , operata dall’articolo 69, della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 , nonché espressamente abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 7 aprile 2000, n. 15 .


SOMMARIO
Legge regionale 9 settembre 1977, n. 58 (BUR n. 41/1977) (Novellazione)

PROROGA DELLA DECORRENZA DELLE SPESE PLURIENNALI AUTORIZZATE CON LE LEGGI REGIONALI 31 GENNAIO 1974, N. 15 E 19 APRILE 1974, N. 26, RECANTI PROVVIDENZE RISPETTIVAMENTE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DI IMPIANTI FOGNARI E DI DEPURAZIONE A PREVALENTE USO INDUSTRIALE

Art. 1
L' autorizzazione di spesa di L. 250.000.000 nell' esercizio 1974, di L. 750.000.000 nell' esercizio 1975, di L. 750.000.000 per ognuno dei successivi esercizi fino a quello del 1980, di L. 719.000.000 per l' esercizio 1981, di L. 688.000.000 per l' esercizio 1982, di L. 590.000.000 per l' esercizio 1983 e di Lire 492.000.000 per l' esercizio 1984, di cui alla legge 31 gennaio 1974, n. 15, e successiva modificazione, è stabilita in Lire 750.000.000 annue per anni 10 con inizio dall' esercizio 1977, in dipendenza della decorrenza dell' erogazione dei contributi fissata dall' art. 7 della stessa legge regionale
Art. 2
La decorrenza della spesa decennale di annue Lire 500.000.000 autorizzata con la legge regionale 19 aprile 1974, n. 26 , è differita dall' esercizio 1974 all' esercizio 1976, in dipendenza della decorrenza dell' erogazione dei contributi fissata dall' art. 5 della stessa legge regionale








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