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Legge regionale 16 settembre 1977, n. 59 (BUR n. 42/1977)

Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1976

Legge regionale 16 settembre 1977, n. 59 (BUR n. 42/1977) (Bilancio) (Abrogata)

RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1976

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 16 settembre 1977, n. 59 (BUR n. 42/1977) (Bilancio)

RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1976

Art. 1
Il conto consuntivo della Regione Veneto per l'esercizio 1976 è approvato secondo le risultanze indicate negli articoli seguenti
Entrate e spese di competenza dell'esercizio finanziario 1976
Art. 2
Il totale delle entrate tributarie, di quote di tributi statali, extratributarie, per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali, per trasferimento di capitali, per rimborso di crediti, per assunzione di prestiti e per contabilità speciali, accertate nell'esercizio finanziario 1976, per la competenza propria dell'esercizio stesso, risulta stabilito
in
L. 510.643.869.962
delle quali sono state riscosse
L. 359.850.010.355
e sono rimaste da riscuotere
L. 150.793.859.607
Art. 3
Il totale delle spese correnti, in conto capitale, per rimborso di prestiti e per contabilità speciali, impegnate nell'esercizio finanziario 1976, per la competenza propria dell'esercizio stesso, risulta stabilito
in
L. 502.708.452.131
delle quali sono state pagate
L. 326.281.564.677
e sono rimaste da pagare
L. 176.426.887.454
Art. 4
Il riepilogo generale delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1976, risulta stabilito come segue:
- entrate tributarie, di quote di tributi stati ed extra-tributarie

L. 200.226.624.743
- spese correnti
L. 74.005.744.327
- differenza attiva
L. 126.220.880.416
- entrate complessive
L. 510.643.869.962
- spese complessive
L. 502.708.452.131
- differenza attiva
L. 7.935.417.831
Entrate e spese residue dell'esercizio finanziario 1975 e di esercizi precedenti
Art. 5
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1975 risultano stabiliti
in
L. 142.035.129.343
dei quali nell'esercizio 1976 sono stati riscossi

L. 92.467.910.716
e sono rimasti da riscuotere al 31 dicembre 1976

L. 49.348.714.155
Art. 6
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1975 risultano stabiliti
in
L. 221.045.415.337
dei quali sono stati pagati nell'esercizio finanziario 1976

L. 57.947.785.834
e sono rimasti da pagare al 31 dicembre 1976

L. 147.826.534.694
Residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1976
Art. 7
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1976 risultano stabiliti nelle seguenti somme:
- somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1976 (art. 2)


L. 150.793.859.607
- somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 5)

L. 49.348.714.155
Residui attivi al 31 dicembre 1976
L. 200.142.573.762
Art. 8
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario risultano stabiliti nelle seguenti somme:
- somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 1976 (art. 3)


L. 176.426.887.454
- somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 6)

L. 147.826.534.694
Residui passivi al 31 dicembre 1976
L. 324.253.422.148

Situazione di cassa
Art. 9
Il conto del Tesoriere per l'esercizio 1976 è approvato nelle seguenti risultanze:
- fondo di cassa al I gennaio 1976
L. 92708.224.313
- riscossioni dell'esercizio finanziario 1976:

in conto residui
L. 92.467.910.716

in conto competenza
L. 359.850.010355
L. 452.317.921.071

Totale riscossioni
L. 545.026.145.384
- pagamenti dell'esercizio finanziario 1976:

in conto residui
L. 57.947.785.384

in conto competenza
L. 326.281.564.677
L. 384.229.350.511
Fondo di cassa al 31 dicembre 1976
L. 160.796.794.873
Situazione amministrativa
Art. 10
E' accertato nella somma di L. 36.685.946.487 l'avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 1976, come risulta dai seguenti dati:
Attivo:

- avanzo accertato alla chiusura dell'esercizio finanziario 1975

L. 13.697.938.319
- entrate accertate nell'esercizio finanziario 1976
L. 510.643.869.962
- diminuzione nei residui passivi provenienti dall'esercizio finanziario 1975 e precedenti:

accertati al 1 gennaio 1976
L. 221.045.415.337

accertati al 31 dicembre 1976

L. 205.774.320.528

L. 15.271.094.809

Totale attivo
L. 539.612.903.090
Passivo:

- spese impegnate nell'esercizio finanziario 1976
L. 502.708.452.131
- diminuzione nei residui attivi provenienti dall'esercizio finanziario 1975 e precedenti:

accertati al I gennaio 1976
L. 142.035.129.343

accertati al 31 dicembre 1976

L. 141.816.624.871

L. 218.504.472

Totale passivo
L. 502.926.956.603
Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1976
L. 36.685.946.487

Totale a pareggio dell'attivo
L. 539.612.903.090
Art. 11
Sull'avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 1976 in L. 36.685.946.487 (art. 10) risultano disponibili L. 20.3310.318.393 determinate come segue:
- avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1976
L. 36.685.946.487
- a dedurre:


a) somme eliminate dai residui passivi per essere riportate nella competenza dell'esercizio 1977 in applicazione dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1928, n. 2783






L. 8.747.212.370

b) disponibilità del bilancio 1976 da utilizzare, ai sensi dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64, nell'esercizio 1977 per la copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi non ancora perfezionati al termine dell'esercizio 1976









L. 7.628.415.724









L. 16.375.628.094
avanzo di amministrazione disponibile
L. 20.310.318.393
Disposizioni speciali
Art. 12
L'eliminazione dal conto dei residui dell'assegnazione di L. 365.724.315 e di quella di L. 7.904.145, rispettivamente al cap. 76 ed al cap.52 dell'esercizio 1972, disposta con la legge regionale 1 aprile 1977, n. 30 , è priva di effetto in dipendenza degli impegni già assunti sugli stessi stanziamenti.
L'utilizzazione del residuo di L.90.607.500 al cap. 690 dell'esercizio 1974, stabilita con la stessa legge, è ridotta a L. 5.707.500 in dipendenza dell'ammontare degli impegni esistenti verso terzi sullo stesso stanziamento.
Alla differenza di L. 458.528.460 occorrente per assicurare il finanziamento dell'intero fabbisogno di spesa previsto per gli interventi urgenti autorizzati con la suddetta legge regionale, viene provveduto, in quanto a L. 7.904.145 con diminuzione di pari importo del residuo iscritto al cap. 710 dell'esercizio 1974, ricorrendo realmente le condizioni poste dall'art. 7 - lett. b) della legge 9 dicembre 1928, n. 2783 in quanto a L. 7.519.163 aumentando il già disposto prelievo dal cap. 7151 del bilancio 1976 da L. 125.431.409 a Lire 132.950.572 e per le restanti L. 443.105.152 con prelievo dal cap. 5300 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi in corso di formazione", del bilancio 1976 che presenta tale margine disponibile.
Il trasferimento al bilancio 1977 della somma di L. 2.139.791.409 stabilito al punto b), dell'art. 5 della legge regionale 1 aprile 1977, n. 30 , deve intendersi riferito a tutte le somme reperite per la completa copertura del fabbisogno di spesa previsto dalla stessa legge regionale in lire 2.719.914.096.
Art. 13
L'utilizzazione dei residui ai capp. 566 dell'esercizio 1974 e 5661 dell'esercizio 1975, eliminati con la legge regionale 28 gennaio 1977, n. 12 , con richiamo all'art. 7 della legge 9 dicembre 1928, n. 2783, nonché dello stanziamento iscritto al cap. 5662 del bilancio 1976, viene operata mediante trasferimento al bilancio 1977 dell'intera disponibilità di L. 10.374.000.000 costituita per gli interventi previsti dalla medesima legge regionale.
Art. 14
Le rimanenze di complessive L. 1.701.713.998 non impegnate sui residui dei capitoli 3172, 3173, 3174 e 3176 dell'esercizio 1975, relativi all'erogazione delle somme assegnate dallo Stato sul fondo nazionale spedaliero di cui alla legge 17 agosto 1974, n. 386, sono da trasferire in aumento ai corrispondenti capitoli di spesa del bilancio 1977, trattandosi di somme da destinare esclusivamente alle spese e per le finalità per le quali è stato costituito detto fondo nazionale.
Art. 15
Il prelievo di L. 400.000.000 del cap. 5200 "Fondo di riserva" del bilancio 1976 disposto con la legge regionale 1 febbraio 1977, n. 15 , è ridotto a L. 360.835.840 in corrispondenza della reale rimanenza esistente sullo stesso "Fondo".
L'integrazione di L. 240.000.000 del cap. 5250 disposta con la stessa legge, è ridotta a L. 200.835.840 in base alla dotazione effettivamente occorsa per le spese di quest'ultimo capitolo.
Art. 16
Sono approvate le eccedenze d'impegno risultate in sede di consuntivo sul conto della competenza dell'esercizio 1976 ai capitoli e per gli importi sottoindicati:
Cap.
Oggetto
Importo
750
Spesa per pulizia, illuminazione e riscaldamento degli uffici regionali decentrati

L. 9.991.004
800
Spesa per la manutenzione e l'acquisto di mobili apparecchiature e di impianti per gli uffici

L.1.718.125
1051
Spesa per l'acquisto di materiale di cancelleria per la stampa di atti e documenti e per varie d'ufficio


L. 19.208.331
1200
Spesa per l'acquisto, noleggio, esercizio e manutenzione degli automezzi e natanti

L. 26.007.935
4056
Oneri di carattere generale inerenti all'applicazione della legge 9 maggio 1975, n. 153


L. 21.000.000
5611
Spese per l'attuazione del programma di edilizia scolastica (legge 5 agosto 1975, n. 412)

L. 713.669.600
5750
Spesa per gli asili nido (legge 6 dicembre 1971, n. 1044)

L. 1.3227.251.740
5944
Contributi per la realizzazione dei piani di sviluppo zootecnico - art. 23 legge 9 maggio 1975, n. 153


L. 73.000.000
5946
Premi cessione terre ai fini produttivi - art. 41 legge 9 maggio 1975, n. 153

L. 349.000.000
5947
Spese per lo svolgimento attività di informazione socio-economica - artt. 48 e 49 legge 9 maggio 1975, n. 153


L. 247.501.000
5948
Spesa per consulenti socio-economici - art. 60 legge 9 maggio 1975, n. 153

L. 11.972.000
5962
Spesa per lo sviluppo della zootecnica - art. 10 D.L. 13 agosto 1975, n. 377 - convertito nella legge 15 ottobre 1975, n. 493


L. 160.680.000
5971
Spesa per avviamento alle associazioni ecc. - artt. 30 e 6 - lett. e) - legge 9 maggio 1975, n. 53

L. 42.000.000
7450
Spese per conto terzi
L. 439.551.039
7660
Riparto proventi per prestazioni a favore di terzi
L. 33573.904
7851
Spesa per assistenza spedaliera l'estero
L. 150.000.000
7861
Assegnazione alle Province e Comuni delle somme per le funzioni attribuite con legge 23 dicembre 1975, n. 698 - relativa alla soppressione O.N.M.I.



L. 1.439.700.240

Totale
L. 5.165.824.918



ALLEGATO OMESSO


SOMMARIO