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Legge regionale 16 settembre 1977, n. 59 (BUR n. 42/1977)
Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1976
Sommario
“Legge regionale 16 settembre 1977, n. 59 (BUR n. 42/1977) - Testo vigente”
S O M M A R I O
RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1976
Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della
legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .
SOMMARIO
- Legge regionale 16 settembre 1977, n. 59 (BUR n. 42/1977) (Bilancio) (Abrogata)
- RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1976
Sommario
“Legge regionale 16 settembre 1977, n. 59 (BUR n. 42/1977) - Testo storico”
S O M M A R I O
RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1976
Art. 1
Il conto consuntivo della Regione Veneto per l'esercizio 1976 è approvato secondo le risultanze indicate negli articoli seguenti
Entrate e spese di competenza dell'esercizio finanziario 1976
Art. 2
Il totale delle entrate tributarie, di quote di tributi statali, extratributarie, per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali, per trasferimento di capitali, per rimborso di crediti, per assunzione di prestiti e per contabilità speciali, accertate nell'esercizio finanziario 1976, per la competenza propria dell'esercizio stesso, risulta stabilito
in
|
L. 510.643.869.962
|
delle quali sono state riscosse
|
L. 359.850.010.355
|
e sono rimaste da riscuotere
|
L. 150.793.859.607
|
Art. 3
Il totale delle spese correnti, in conto capitale, per rimborso di prestiti e per contabilità speciali, impegnate nell'esercizio finanziario 1976, per la competenza propria dell'esercizio stesso, risulta stabilito
in
|
L. 502.708.452.131
|
delle quali sono state pagate
|
L. 326.281.564.677
|
e sono rimaste da pagare
|
L. 176.426.887.454
|
Art. 4
Il riepilogo generale delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1976, risulta stabilito come segue:
- entrate tributarie, di quote di tributi stati ed extra-tributarie
|
L. 200.226.624.743 |
- spese correnti
|
L. 74.005.744.327
|
- differenza attiva
|
L. 126.220.880.416
|
- entrate complessive
|
L. 510.643.869.962
|
- spese complessive
|
L. 502.708.452.131
|
- differenza attiva
|
L. 7.935.417.831
|
Entrate e spese residue dell'esercizio finanziario 1975 e di esercizi precedenti
Art. 5
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1975 risultano stabiliti
in
|
L. 142.035.129.343
|
dei quali nell'esercizio 1976 sono stati riscossi
|
L. 92.467.910.716 |
e sono rimasti da riscuotere al 31 dicembre 1976
|
L. 49.348.714.155 |
Art. 6
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1975 risultano stabiliti
in
|
L. 221.045.415.337
|
dei quali sono stati pagati nell'esercizio finanziario 1976
|
L. 57.947.785.834 |
e sono rimasti da pagare al 31 dicembre 1976
|
L. 147.826.534.694 |
Residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1976
Art. 7
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1976 risultano stabiliti nelle seguenti somme:
- somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1976 (art. 2)
|
L. 150.793.859.607 |
- somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 5)
|
L. 49.348.714.155 |
Residui attivi al 31 dicembre 1976
|
L. 200.142.573.762
|
Art. 8
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario risultano stabiliti nelle seguenti somme:
- somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 1976 (art. 3)
|
L. 176.426.887.454 |
- somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 6)
|
L. 147.826.534.694 |
Residui passivi al 31 dicembre 1976
|
L. 324.253.422.148
|
Situazione di cassa
Art. 9
Il conto del Tesoriere per l'esercizio 1976 è approvato nelle seguenti risultanze:
- fondo di cassa al I gennaio 1976
|
L. 92708.224.313
|
|
- riscossioni dell'esercizio finanziario 1976:
|
|
|
in conto residui
|
L. 92.467.910.716
|
|
in conto competenza
|
L. 359.850.010355
|
L. 452.317.921.071
|
|
Totale riscossioni
|
L. 545.026.145.384
|
- pagamenti dell'esercizio finanziario 1976:
|
|
|
in conto residui
|
L. 57.947.785.384
|
|
in conto competenza
|
L. 326.281.564.677
|
L. 384.229.350.511
|
Fondo di cassa al 31 dicembre 1976
|
L. 160.796.794.873
|
Situazione amministrativa
Art. 10
E' accertato nella somma di L. 36.685.946.487 l'avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 1976, come risulta dai seguenti dati:
Attivo:
|
|
|
- avanzo accertato alla chiusura dell'esercizio finanziario 1975
|
L. 13.697.938.319 |
|
- entrate accertate nell'esercizio finanziario 1976
|
L. 510.643.869.962
|
|
- diminuzione nei residui passivi provenienti dall'esercizio finanziario 1975 e precedenti:
|
|
|
accertati al 1 gennaio 1976
|
L. 221.045.415.337
|
|
accertati al 31 dicembre 1976
|
L. 205.774.320.528 |
L. 15.271.094.809 |
|
Totale attivo
|
L. 539.612.903.090
|
Passivo:
|
|
|
- spese impegnate nell'esercizio finanziario 1976
|
L. 502.708.452.131
|
|
- diminuzione nei residui attivi provenienti dall'esercizio finanziario 1975 e precedenti:
|
|
|
accertati al I gennaio 1976
|
L. 142.035.129.343
|
|
accertati al 31 dicembre 1976
|
L. 141.816.624.871 |
L. 218.504.472 |
|
Totale passivo
|
L. 502.926.956.603
|
Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1976
|
L. 36.685.946.487
|
|
|
Totale a pareggio dell'attivo
|
L. 539.612.903.090
|
Art. 11
Sull'avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 1976 in L. 36.685.946.487 (art. 10) risultano disponibili L. 20.3310.318.393 determinate come segue:
- avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1976
|
L. 36.685.946.487
|
|
- a dedurre:
|
|
|
a) somme eliminate dai residui passivi per essere riportate nella competenza dell'esercizio 1977 in applicazione dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1928, n. 2783
|
L. 8.747.212.370 |
|
b) disponibilità del bilancio 1976 da utilizzare, ai sensi dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64, nell'esercizio 1977 per la copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi non ancora perfezionati al termine dell'esercizio 1976
|
L. 7.628.415.724 |
L. 16.375.628.094 |
avanzo di amministrazione disponibile
|
L. 20.310.318.393
|
Disposizioni speciali
Art. 12
L'eliminazione dal conto dei residui dell'assegnazione di L. 365.724.315 e di quella di L. 7.904.145, rispettivamente al cap. 76 ed al cap.52 dell'esercizio 1972, disposta con la
legge regionale 1 aprile 1977, n. 30 , è priva di effetto in dipendenza degli impegni già assunti sugli stessi stanziamenti.
L'utilizzazione del residuo di L.90.607.500 al cap. 690 dell'esercizio 1974, stabilita con la stessa legge, è ridotta a L. 5.707.500 in dipendenza dell'ammontare degli impegni esistenti verso terzi sullo stesso stanziamento.
Alla differenza di L. 458.528.460 occorrente per assicurare il finanziamento dell'intero fabbisogno di spesa previsto per gli interventi urgenti autorizzati con la suddetta legge regionale, viene provveduto, in quanto a L. 7.904.145 con diminuzione di pari importo del residuo iscritto al cap. 710 dell'esercizio 1974, ricorrendo realmente le condizioni poste dall'art. 7 - lett. b) della legge 9 dicembre 1928, n. 2783 in quanto a L. 7.519.163 aumentando il già disposto prelievo dal cap. 7151 del bilancio 1976 da L. 125.431.409 a Lire 132.950.572 e per le restanti L. 443.105.152 con prelievo dal cap. 5300 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi in corso di formazione", del bilancio 1976 che presenta tale margine disponibile.
Il trasferimento al bilancio 1977 della somma di L. 2.139.791.409 stabilito al punto b), dell'art. 5 della legge regionale 1 aprile 1977, n. 30 , deve intendersi riferito a tutte le somme reperite per la completa copertura del fabbisogno di spesa previsto dalla stessa legge regionale in lire 2.719.914.096.
L'utilizzazione del residuo di L.90.607.500 al cap. 690 dell'esercizio 1974, stabilita con la stessa legge, è ridotta a L. 5.707.500 in dipendenza dell'ammontare degli impegni esistenti verso terzi sullo stesso stanziamento.
Alla differenza di L. 458.528.460 occorrente per assicurare il finanziamento dell'intero fabbisogno di spesa previsto per gli interventi urgenti autorizzati con la suddetta legge regionale, viene provveduto, in quanto a L. 7.904.145 con diminuzione di pari importo del residuo iscritto al cap. 710 dell'esercizio 1974, ricorrendo realmente le condizioni poste dall'art. 7 - lett. b) della legge 9 dicembre 1928, n. 2783 in quanto a L. 7.519.163 aumentando il già disposto prelievo dal cap. 7151 del bilancio 1976 da L. 125.431.409 a Lire 132.950.572 e per le restanti L. 443.105.152 con prelievo dal cap. 5300 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi in corso di formazione", del bilancio 1976 che presenta tale margine disponibile.
Il trasferimento al bilancio 1977 della somma di L. 2.139.791.409 stabilito al punto b), dell'art. 5 della legge regionale 1 aprile 1977, n. 30 , deve intendersi riferito a tutte le somme reperite per la completa copertura del fabbisogno di spesa previsto dalla stessa legge regionale in lire 2.719.914.096.
Art. 13
L'utilizzazione dei residui ai capp. 566 dell'esercizio 1974 e 5661 dell'esercizio 1975, eliminati con la
legge regionale 28 gennaio 1977, n. 12 , con richiamo all'art. 7 della legge 9 dicembre 1928, n. 2783, nonché dello stanziamento iscritto al cap. 5662 del bilancio 1976, viene operata mediante trasferimento al bilancio 1977 dell'intera disponibilità di L. 10.374.000.000 costituita per gli interventi previsti dalla medesima legge regionale.
Art. 14
Le rimanenze di complessive L. 1.701.713.998 non impegnate sui residui dei capitoli 3172, 3173, 3174 e 3176 dell'esercizio 1975, relativi all'erogazione delle somme assegnate dallo Stato sul fondo nazionale spedaliero di cui alla legge 17 agosto 1974, n. 386, sono da trasferire in aumento ai corrispondenti capitoli di spesa del bilancio 1977, trattandosi di somme da destinare esclusivamente alle spese e per le finalità per le quali è stato costituito detto fondo nazionale.
Art. 15
Il prelievo di L. 400.000.000 del cap. 5200 "Fondo di riserva" del bilancio 1976 disposto con la
legge regionale 1 febbraio 1977, n. 15 , è ridotto a L. 360.835.840 in corrispondenza della reale rimanenza esistente sullo stesso "Fondo".
L'integrazione di L. 240.000.000 del cap. 5250 disposta con la stessa legge, è ridotta a L. 200.835.840 in base alla dotazione effettivamente occorsa per le spese di quest'ultimo capitolo.
L'integrazione di L. 240.000.000 del cap. 5250 disposta con la stessa legge, è ridotta a L. 200.835.840 in base alla dotazione effettivamente occorsa per le spese di quest'ultimo capitolo.
Art. 16
Sono approvate le eccedenze d'impegno risultate in sede di consuntivo sul conto della competenza dell'esercizio 1976 ai capitoli e per gli importi sottoindicati:
Cap.
|
Oggetto
|
Importo
|
750
|
Spesa per pulizia, illuminazione e riscaldamento degli uffici regionali decentrati
|
L. 9.991.004 |
800
|
Spesa per la manutenzione e l'acquisto di mobili apparecchiature e di impianti per gli uffici
|
L.1.718.125 |
1051
|
Spesa per l'acquisto di materiale di cancelleria per la stampa di atti e documenti e per varie d'ufficio
|
L. 19.208.331 |
1200
|
Spesa per l'acquisto, noleggio, esercizio e manutenzione degli automezzi e natanti
|
L. 26.007.935 |
4056
|
Oneri di carattere generale inerenti all'applicazione della legge 9 maggio 1975, n. 153
|
L. 21.000.000 |
5611
|
Spese per l'attuazione del programma di edilizia scolastica (legge 5 agosto 1975, n. 412)
|
L. 713.669.600 |
5750
|
Spesa per gli asili nido (legge 6 dicembre 1971, n. 1044)
|
L. 1.3227.251.740 |
5944
|
Contributi per la realizzazione dei piani di sviluppo zootecnico - art. 23 legge 9 maggio 1975, n. 153
|
L. 73.000.000 |
5946
|
Premi cessione terre ai fini produttivi - art. 41 legge 9 maggio 1975, n. 153
|
L. 349.000.000 |
5947
|
Spese per lo svolgimento attività di informazione socio-economica - artt. 48 e 49 legge 9 maggio 1975, n. 153
|
L. 247.501.000 |
5948
|
Spesa per consulenti socio-economici - art. 60 legge 9 maggio 1975, n. 153
|
L. 11.972.000 |
5962
|
Spesa per lo sviluppo della zootecnica - art. 10 D.L. 13 agosto 1975, n. 377 - convertito nella legge 15 ottobre 1975, n. 493
|
L. 160.680.000 |
5971
|
Spesa per avviamento alle associazioni ecc. - artt. 30 e 6 - lett. e) - legge 9 maggio 1975, n. 53
|
L. 42.000.000 |
7450
|
Spese per conto terzi
|
L. 439.551.039
|
7660
|
Riparto proventi per prestazioni a favore di terzi
|
L. 33573.904
|
7851
|
Spesa per assistenza spedaliera l'estero
|
L. 150.000.000
|
7861
|
Assegnazione alle Province e Comuni delle somme per le funzioni attribuite con legge 23 dicembre 1975, n. 698 - relativa alla soppressione O.N.M.I.
|
L. 1.439.700.240 |
|
Totale
|
L. 5.165.824.918
|
ALLEGATO OMESSO
SOMMARIO