crv_sgo_leggi

Legge regionale 3 novembre 1977, n. 62 (BUR n. 50/1977)

Istituzione della Consulta regionale per l'emigrazione e per l'immigrazione

Legge regionale 3 novembre 1977, n. 62 (BUR n. 50/1977) (Abrogata)

ISTITUZIONE DELLA CONSULTA REGIONALE PER L'EMIGRAZIONE E PER L'IMMIGRAZIONE

Legge abrogata dall’articolo 32, della legge regionale 19 giugno 1984, n. 28 .


SOMMARIO
Legge regionale 3 novembre 1977, n. 62 (BUR n. 50/1977)

ISTITUZIONE DELLA CONSULTA REGIONALE PER L'EMIGRAZIONE E PER L'IMMIGRAZIONE.


Art. 1
La Regione Veneto, in armonia con i principi stabiliti dall'art. 4 del proprio Statuto, opera per rimuovere le cause dell'emigrazione e pone in essere iniziative a favore dei lavoratori emigrati per consolidare i loro rapporti con la terra di origine, per agevolare i loro rientri nel territorio regionale ed il loro reinserimento nelle attività produttive.
La Regione Veneto promuove forme di partecipazione, di solidarietà e di tutela dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie.
Art. 2
Per il conseguimento delle finalità , di cui all'articolo precedente, è istituita la Consulta regionale per l'emigrazione e per l'immigrazione, con sede presso la Giunta regionale.
Art. 3
La Consulta è composta da:
a) un rappresentante della Regione eletto nel proprio seno dal Consiglio regionale;
b) n. 18 rappresentanti degli emigrati veneti nei paesi europei ed extraeuropei da non meno di 3 anni, designati dalle associazioni degli emigrati operanti in Italia ed all'estero e con sede nel Veneto;
c) n. 9 rappresentanti delle associazioni degli emigrati veneti operanti in Italia ed all'estero e con sede nel Veneto, designati dalle stesse;
d) n. 6 rappresentanti dei patronati ed enti a carattere nazionale che si occupano dell'assistenza agli emigrati, designati dai rispettivi organi regionali;
e) n. 1 rappresentante dell'Unione delle Province del Veneto, designato dall'Unione stessa;
f) n. 2 rappresentanti delle Comunità Montane, designati dalle stesse;
g) n. 5 rappresentanti dei Comuni del Veneto, designati dalla sezione regionale dell'A.N.C.I.
Funge da segretario della Consulta un dipendente della Regione con qualifica non inferiore a funzionario, incaricato dalla Giunta regionale.
Le modalità di designazione ed i requisiti delle associazioni degli emigrati, di cui alle lett. b) e c), sono disciplinati dal regolamento interno, di cui al successivo art. 10.
In sede di prima applicazione della presente legge ed entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, individua le associazioni degli emigrati operanti in Italia e all'estero e con sede nel Veneto da almeno due anni e determina, avuto riguardo alla consistenza numerica degli aderenti e alla capacità organizzativa, il numero dei rispettivi rappresentanti. Nei successivi 60 giorni, su richiesta del Presidente della Giunta regionale, le associazioni degli emigrati nonchè gli enti di cui al presente articolo designano i propri rappresentanti. Entro 30 giorni dalla emanazione dei decreti di nomina, il Presidente della Giunta Regionale insedia la Consulta.
Art. 4
I membri della Consulta durano in carica sino alla scadenza o scioglimento del Consiglio regionale.
La loro designazione va effettuata all'inizio di ogni legislatura, non oltre 60 giorni dall'insediamento del Consiglio regionale. Nei successivi 30 giorni il Presidente della Giunta regionale provvederà alle rispettive nomine con proprio decreto.
Il regolamento interno, di cui all'art. 10 della presente legge, dovrà prevedere i casi di ineleggibilità , incompatibilità e decadenza e i modi di sostituzione dei componenti degli organi della Consulta.
Art. 5
La Consulta, che deve essere convocata almeno due volte all'anno:
a) studia il fenomeno migratorio nelle sue cause e negli effetti che esso determina nella vita sociale della Regione, nelle condizioni di vita e di lavoro degli emigrati e degli immigrati e loro famiglie;
b) esprime pareri e formula proposte agli organi regionali in materia di emigrazione sui problemi connessi alla programmazione e su quanto può interessare la piena occupazione e il superamento degli squilibri territoriali;
c) fornisce indicazioni e propone iniziative agli organi regionali sui vari problemi che interessano l'emigrazione veneta, il ritorno degli emigrati e il loro inserimento nella realtà regionale;
d) esprime pareri sull'attuazione delle leggi regionali a favore degli emigrati;
e) propone conferenze ed incontri sui problemi dell'emigrazione.
Art. 6
La Consulta elegge tra i suoi componenti il Presidente.
Elegge, inoltre, con voto limitato ad uno, il Consiglio Direttivo, composto di 6 membri; il Presidente della Consulta ne fa parte di diritto e lo presiede.
Art. 7
Il Consiglio Direttivo:
a) elegge tra i suoi componenti un Vicepresidente, con funzioni anche di Vicepresidente della Consulta in caso di impedimento del Presidente;
b) delibera sulla convocazione della Consulta e ne predispone l'ordine del giorno;
c) collabora con il Presidente nella esecuzione delle deliberazioni della Consulta;
d) cura i rapporti con i Comuni, le Province, le Comunità Montane, le associazioni e gli altri enti interessati ai problemi dell'emigrazione;
e) predispone il preventivo di spesa, nei limiti dello stanziamento regionale, per lo svolgimento delle attività.
Art. 8
Il Presidente:
a) convoca la Consulta ed il Consiglio Direttivo;
b) predispone l'ordine del giorno del Consiglio Direttivo.
Art. 9
Compete ai membri della Consulta, di cui alla lett. b) dell'art. 3 della presente legge, il rimborso delle spese di viaggio, nonchè il pagamento delle diarie e delle missioni, secondo i criteri stabiliti dal regolamento interno di cui al successivo articolo, e le norme, in quanto applicabili, di cui alla legge regionale 13 gennaio 1976, n. 5 .
Art. 10
Entro 90 giorni dal suo insediamento, la Consulta predispone il regolamento interno, che, su proposta della Giunta regionale, viene approvato dal Consiglio regionale.
Art. 11
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in L. 10.000.000 per l'esercizio 1977 e in Lire 70.000.000 per gli esercizi successivi, si fa fronte: per l'esercizio 1977, mediante riduzione di L. 10.000.000 del cap. 3222 “Contributi alle istituzioni che gestiscono centri di riabilitazione per minorati di cui al secondo comma dell'art. 10, legge regionale 30 maggio 1975, n. 57 ”, dello stato di previsione della spesa del Bilancio 1977; per l'esercizio 1978 e successivi, mediante l'incremento delle entrate di cui all'articolo 8 della legge 281/ 1970 e successive modificazioni.
Allo stato di previsione della spesa del Bilancio per l'esercizio 1977 sono apportate le seguenti variazioni:
In diminuzione:
Cap. 3222 L. 10.000.000
In aumento:
Cap. 3851 – “Consulta Regionale per l'emigrazione e per l'immigrazione” (capitolo di nuova istituzione) L. 10.000.000
Art. 12
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


SOMMARIO