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Legge regionale 4 novembre 1977, n. 63 (BUR n. 51/1977)

Riorganizzazione dei servizi di trasporto pubblico nella Regione Veneto

Legge regionale 4 novembre 1977, n. 63 (BUR n. 51/1977) (Abrogata)

RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO NELLA REGIONE VENETO

Legge abrogata dall’articolo 57, della legge regionale 31 maggio 1980, n. 71 .


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 63/1977
S O M M A R I O
Legge regionale 4 novembre 1977, n. 63 (BUR n. 51/1977)

RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO NELLA REGIONE VENETO.


Art. 1 Finalità
La presente legge stabilisce la nuova normativa per la organizzazione e pubblicizzazione dei servizi di trasporto in sostituzione della precedente normativa regionale.
La Regione Veneto riconosce il servizio di trasporto pubblico quale servizio sociale e strumento essenziale per il conseguimento delle finalità fissate dalla programmazione economica e dalla pianificazione urbanistica e con la presente legge persegue i seguenti obiettivi:
a) la pubblicizzazione delle linee di trasporto pubblico organizzate secondo bacini di trasporto e il coordinamento delle linee esercitate da concessionari privati;
b) la partecipazione degli Enti locali al governo del servizio di trasporto mediante la costituzione di una pubblica autorità in ogni bacino;
c) il miglioramento delle condizioni di regolarità e di efficienza del servizio mediante una razionale distribuzione territoriale delle linee e il rinnovo e il potenziamento del parco rotabile.

TITOLO I
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO

Art. 2 – Piano regionale dei trasporti
Il piano regionale dei trasporti è lo strumento settoriale mediante il quale la Regione in rapporto al Piano nazionale dei trasporti indirizza e coordina i propri interventi e quelli degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico e privato operante nel settore dei trasporti.
Il piano regionale dei trasporti è predisposto dalla Giunta regionale ed approvato dal Consiglio con riferimento al piano regionale di sviluppo di cui alla legge 16 maggio 1976, n. 335 ed al piano territoriale regionale di coordinamento.
La Giunta si avvale della collaborazione del Comitato regionale di coordinamento di cui al successivo art. 14, della competente Commissione consiliare e di ogni altra consultazione che essa ritenga utile.
Fino all'approvazione del Piano regionale dei trasporti gli indirizzi relativi al settore trasporti contenuti nel Piano regionale di sviluppo costituiscono direttive per i piani di bacino di cui al successivo art. 7.
Art. 3 – I bacini
Il territorio regionale è suddiviso in bacini di trasporto.
Il bacino costituisce l'unità entro cui mediante apposito piano si attua un sistema di trasporto pubblico coordinato in rapporto ai suoi centri di interesse.
La determinazione dei bacini di trasporto sarà operata dal piano regionale dei trasporti.
Fino all'approvazione di tale piano, il territorio della Regione Veneto è suddiviso in otto bacini di trasporto, come indicato nella planimetria allegata sub a).
La suddivisione può essere modificata con deliberazione del Consiglio regionale.
Art. 4 – L’autorità di bacino
Le funzioni amministrative in materia di trasporto indicate nel successivo art. 5 sono esercitate dall'autorità di bacino per delega della Regione.
L'autorità di bacino è costituita ai sensi del TU della legge comunale e provinciale RD 3 marzo 1934, n. 383, da un consorzio facoltativo fra le Province e i Comuni del bacino.
Nello statuto deve essere precisato che il Consorzio ha per fine l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di trasporti ed eventualmente la gestione dei relativi servizi.
Ai fini dell'esercizio della delega delle funzioni amministrative regionali, di cui al successivo art. 5, secondo l'ambito territoriale proprio delle funzioni relative al singolo bacino, i consorzi di cui al presente articolo si intendono validamente costituiti - esclusivamente fra gli enti aderenti - quando ad essi abbiano dato la propria adesione le province interessate, i comuni capoluogo di provincia compresi nel bacino di trasporto e altri comuni, in numero tale da rappresentare almeno i 3/ 4 sia dei Comuni sia della popolazione residente nel bacino di trasporto.
Art. 5 – Oggetto delle deleghe regionali
La Regione Veneto delega, salvo quanto disposto dal successivo quarto comma ai Consorzi di cui all'art. 4 l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative:
1) in materia di tramvie, filovie e linee automobilistiche, compresi i servizi sostitutivi:
a) la concessione all'impianto e all'esercizio, l'approvazione delle tariffe e degli orari e le autorizzazioni di cui all'art. 9;
b) la vigilanza sulla regolarità dell'esercizio;
c) l'erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi;
d) la concessione di autostazioni di servizi di linea;
2) in materia di navigazione lacuale, fluviale, lagunare e sui canali navigabili e idrovie e in materia di porti lacuali e di porti di navigazione interna; con esclusione dei servizi svolgentisi prevalentemente nel territorio di un singolo comune:
a) l'esercizio del trasporto per conto proprio e l'autorizzazione del trasporto per conto terzi;
b) l'esercizio di pubblici servizi di linea;
c) la vigilanza sulla regolarità e l'esercizio dei pubblici servizi di linea;
d) il noleggio da banchina ed i servizi pubblici di traino;
e) l'erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi.
In materia di determinazione delle tariffe, le Autorità di bacino si attengono alle direttive deliberate dal Consiglio regionale nel rispetto dei criteri generali fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
Le funzioni amministrative in ordine alle linee extra - bacino sono delegate di norma all'Autorità di Bacino entro cui si ha la maggiore attività relativa al movimento di viaggiatori e merci, salvo diversi accordi tra le Autorità di Bacino interessate.
Restano di competenza regionale le linee extra - bacino che in base al Piano regionale dei Trasporti sono individuate di preminente interesse regionale.
Fino all'approvazione del Piano Regionale dei Trasporti la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente e le Autorità di Bacino interessate, individua provvisoriamente dette linee di prevalente interesse regionale predisponendone apposito elenco.
Art. 6 – Trasferimento delle funzioni delegate
La trasmissione dalla Regione ai Consorzi degli atti inerenti le funzioni delegate avviene a mezzo di un elenco compilato in contradditorio tra un rappresentate per ciascuno degli enti interessati.
Per i consorzi costituiti ai sensi dell'art. 4 l'elenco è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale entro 90 giorni dalla presentazione della relativa domanda.
L'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge ha inizio dalla data di approvazione dell'elenco di cui al primo comma.
Art. 7 – Piano dei Trasporti di Bacino
L'esercizio delle funzioni delegate riguardanti l'organizzazione e l'effettuazione dei servizi avviene in conformità al piano dei trasporti di bacino e al programma annuale di esercizio.
Il piano di trasporti di bacino è formulato tenendo conto della mobilità interna reale e potenziale dei passeggeri e delle merci e delle relative infrastrutture e deve essenzialmente contenere:
a) la rete delle linee di bacino con l'indicazione dei modi di produzione del servizio;
b) le forme di coordinamento tra i vari modi e tra i diversi servizi pubblici di trasporto;
c) le forme di gestione delle linee;
d) il piano economico e finanziario articolato in programmi annuali.
Nella formazione del piano dei trasporti di bacino sono sentiti i Comprensori e le Comunità Montane interessati.
Il Piano dei Trasporti di Bacino ha la stessa durata del Programma regionale di Sviluppo ed è approvato dal Consiglio regionale. Le eventuali varianti sono soggette alla medesima procedura.
Il Piano dei Trasporti di Bacino si attua mediante programmi annuali di esercizio che indicano il complesso delle attività del Consorzio in un quadro di compatibilità tecnica e finanziaria.
Tale programma deve essere deliberato, per l'anno successivo, entro il 30 settembre di ciascun anno ed è approvato dalla Giunta regionale.
In sede di prima applicazione il Consorzio elabora una proposta di Piano dei trasporti di bacino entro dodici mesi dalla costituzione.
In caso di mancata redazione e comunicazione nei termini previsti, la Giunta regionale, ai sensi del secondo comma dell'art. 13, nomina un Commissario per l'espletamento dei provvedimenti conseguenti.
Art. 8 – Classificazione delle linee
In relazione alla nuova organizzazione dei servizi di trasporto di interesse regionale sono considerate:
a) linee suburbane: quelle che collegano più comuni contermini che costituiscono un insieme urbano attorno ad un centro principale purchè sussista una sostanziale continuità di abitato;
b) linee di bacino: quelle la cui attività relativa al movimento di viaggiatori e merci si sviluppa interamente all'interno di un bacino, nonchè quelle la cui attività , pur interessando due o più bacini, si sviluppa prevalentemente all'interno di uno stesso bacino;
c) linee extra - bacino: le altre.
Art. 9 – Concessione e autorizzazioni
Ai fini delle concessioni i servizi pubblici di trasporto si distinguono in:
1) ordinari, quando il servizio sia offerto alla generalità degli utenti a normali condizioni di trasporto;
2) speciali, quando il servizio sia riservato a determinati gruppi di utenti ed a condizioni particolari di trasporto;
3) di gran turismo, quando abbiano finalità esclusivamente turistiche e siano svolte in periodi stagionali.
I concessionari di nuove linee sono scelti secondo il seguente ordine di priorità:
a) Province, Comuni e loro Consorzi;
b) Società a prevalente capitale pubblico;
c) i concessionari di servizi finitimi;
d) altri richiedenti in possesso dei requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria.
Sono soggetti ad autorizzazione:
a) i prolungamenti di linee urbane nel territorio di un altro Comune, purchè non concorrenti con linee di bacino esistenti, fermo restando il regime di linea urbana;
b) i servizi di trasporto occasionali, per un periodo non superiore ad un mese;
c) i servizi sperimentali finalizzati all'accertamento delle caratteristiche del traffico o dell'adeguamento delle modalità di esercizio in funzione dell'istituzione di nuove linee in concessione.
Art. 10 – Contributi per il funzionamento del sistema di trasporto
Il Consorzio di bacino provvede al finanziamento dei servizi utilizzando le seguenti entrate:
a) i prodotti del traffico;
b) i contributi regionali;
c) il concorso finanziario degli Enti partecipanti;
d) altre entrate e contribuzioni.
La concessione dei contributi regionali a favore dei Consorzi per il funzionamento del sistema di trasporto pubblico di bacino avviene con deliberazione del Consiglio regionale sulla base dei seguenti parametri:
1) popolazione residente nel bacino;
2) superficie del bacino;
3) servizio di trasporto commisurato in viaggiatori - kilometro;
4) morfologia del territorio e della rete di trasporto;
5) coefficiente di occupazione dei veicoli;
6) modo di trasporto.
Ai fini della corresponsione del contributo il Consorzio di Bacino presenta entro il 30 settembre il programma annuale di cui all'art. 7 corredato del relativo bilancio di previsione ed entro il 28 febbraio il bilancio consuntivo dell'anno precedente.
Il contributo regionale previsto dal presente articolo non dovrà superare il deficit della gestione dei servizi risultante dal Bilancio consuntivo.
L'erogazione del contributo regionale avviene mediante rate trimestrali anticipate.
Fino alla costituzione delle Autorità di Bacino in tutto il territorio della Regione, ad ogni Consorzio di Bacino regolarmente costituito è corrisposto annualmente un importo complessivo pari ai contributi che sarebbero stati erogati per le linee le cui funzioni amministrative gli sono state delegate ai sensi degli artt. 5 e 6 e per le altre linee assegnate in gestione allo stesso consorzio ed alle aziende pubbliche e private con sede nel Bacino.
A tal fine si prende a base la percorrenza chilometrica prevista dal programma annuale di esercizio approvato, o in mancanza di tale programma, la percorrenza chilometrica delle linee al momento della costituzione del Consorzio.
Art. 11 – Contributi per la costituzione e il funzionamento dei Consorzi
Per la costituzione ed il funzionamento dei Consorzi previsti dal precedente articolo 4 è concesso un contributo annuale nella misura di L. 12.500.000 per ciascun Consorzio.
A decorrere dall'esercizio 1978 lo stanziamento già previsto dall'art. 4 della legge 13 giugno 1975 n. 84, è aumentato di L. 30.000.000.
Art. 12 – Oneri per l’esercizio delle deleghe
Compatibilmente con le esigenze fissate dall'art. 1 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 , la Giunta regionale, sentiti gli enti interessati, con propria deliberazione provvede a determinare l'entità e la qualifica del personale da comandare presso i singoli Consorzi.
Tale deliberazione deve essere adottata nei termini previsti per l' emanazione del decreto di cui all'art. 6.
La Giunta regionale provvede altresì a disciplinare i rapporti finanziari conseguenti alla delega delle funzioni regionali.
Art. 13 – Funzioni di vigilanza
La Giunta regionale svolge le funzioni generali di vigilanza sulla regolarità e il buon andamento dei servizi.
In caso di accertato inadempimento, persistente inerzia ed inosservanza delle direttive regionali, la Giunta regionale, previa formale diffida, può sostituirsi ai Consorzi nel compimento degli atti e proporre al Consiglio regionale l'adozione del provvedimento di revoca, ai sensi dell'art. 55 dello Statuto.
Art. 14 – Comitato regionale di coordinamento
La Giunta regionale istituisce un Comitato regionale di coordinamento dei trasporti, con funzioni consultive in materia di pianificazione e organizzazione.
Sono chiamati a far parte di tale Comitato i rappresentanti dei seguenti organismi:
- Consorzi di bacino o, fino alla loro istituzione, Conferenze di bacino;
- tre esperti eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a uno;
- Ministero dei Trasporti;
- Ministero della Marina Mercantile;
- Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato;
- Azienda Nazionale Autonoma delle Strade;
- Organizzazioni sindacali regionali più rappresentative;
- Unione regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- Associazione delle Aziende di trasporto pubblico locale.
Possono inoltre essere chiamati a partecipare al Comitato esperti del settore.
Il Comitato è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato.

TITOLO II
CONFERENZE DEI SERVIZI DI TRTASPORTO

Art. 15 – La Conferenza dei servizi di trasporto
Fino alla nomina degli Amministratori dei singoli Consorzi di cui all'art. 4 per ogni Bacino di Trasporto è istituita presso l'Amministrazione provinciale la Conferenza dei servizi di trasporto, organismo a carattere consultivo costituito con la partecipazione degli Enti locali interessati.
La Conferenza dei servizi è tenuta ad esprimere, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, il proprio parere non vincolante in ordine a:
a) formazione del Piano regionale dei trasporti;
b) modifica della delimitazione dei bacini di trasporto;
c) modifica, coordinamento, raggruppamenti dei servizi di trasporto;
d) programmi annuali di pubblicizzazione;
e) istituzione di nuove linee;
f) orari e tariffe dei servizi di trasporto;
g) ogni altro argomento in materia di trasporto ad essa sottoposto dal Presidente della Giunta regionale per ragioni di competenza territoriale.
Con la nomina degli amministratori dei singoli Consorzi e fino alla delega delle funzioni amministrative, le funzioni consultive della Conferenza sono svolte dai rispettivi Consorzi.
Per il funzionamento della Conferenza dei servizi di trasporto, in attesa della istituzione dei Consorzi di cui all'art. 4 è autorizzato l'utilizzo dello stanziamento previsto per la costituzione e il funzionamento di detti Consorzi.
Art. 16 – Organi della Conferenza
Gli organi della Conferenza dei servizi di trasporto sono:
1) l'Assemblea;
2) il Consiglio Direttivo;
3) il Presidente.
Art. 17 – Composizione dell’Assemblea
L'Assemblea della Conferenza è costituita da:
a) sei membri di ciascun Consiglio provinciale, di cui due in rappresentanza delle minoranze, quando il territorio del bacino corrisponda prevalentemente al territorio provinciale. Qualora il territorio provinciale corrisponda prevalentemente a quello di due bacini, il Consiglio provinciale provvede per ciascuno di essi alla nomina di tre membri, di cui uno in rappresentanza delle minoranze;
b) sei membri di ciascun Consiglio di Comune capoluogo di provincia, di cui due in rappresentanza delle minoranze;
c) tre membri di ciascun Consiglio di Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, di cui uno in rappresentanza delle minoranze;
d) sei membri per ogni gruppo di Comuni di cui all'elenco allegato sub b).
Per l'elezione dei membri di cui al punto d), i Consigli comunali interessati eleggono nel proprio seno tre delegati, con voto limitato a due, e comunicano i nominativi degli eletti al Presidente della Provincia entro cinque giorni.
I delegati sono convocati dal Presidente di ciascuna Provincia, o da un suo delegato, con le modalità previste per la convocazione dei Consigli provinciali per eleggere tra gli stessi, con voto limitato a quattro, i membri assegnati a ciascun gruppo.
L'Assemblea è integrata da:
- i presidenti delle Comunità Montane il cui territorio è interessato al Bacino di Trasporto o loro delegati;
- tre membri designati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative;
- un rappresentante designato rispettivamente dal Comitato regionale Imprese Pubbliche Enti locali, da ciascuna delle associazioni delle aziende esercenti i trasporti di linea, dalla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato e dal Compartimento delle Ferrovie dello Stato competente.
Per la popolazione dei Comuni si fa riferimento ai dati dell'ultimo censimento nazionale.
Art. 18 – Funzionamento dell’Assemblea
L'Assemblea esercita i compiti spettanti alla Conferenza dei servizi, fatta eccezione per quelli attribuiti ad altri organi dalla presente legge.
Art. 19 – Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell'Assemblea e da un numero massimo di dieci membri eletti dall'Assemblea.
L'elezione ha luogo per scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza relativa dei voti validamente espressi.
Spetta al Consiglio Direttivo esercitare le funzioni consultive in ordine a tutti i provvedimenti afferenti le singole linee e su ogni altra questione ad esso sottoposta dal Presidente della Giunta regionale.
Art. 20 – Il Presidente
Presidente della Conferenza dei servizi di trasporto è il Presidente della Provincia interessata. Egli convoca l'Assemblea della Conferenza e la presiede.
La convocazione scritta è comunicata agli interessati almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea, unitamente ai documenti relativi all'ordine del giorno.
L'Assemblea può essere convocata anche su iniziativa del Presidente della Giunta regionale.

TITOLO III
PUBBLICAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO

Art. 21 – Criteri per l’attuazione della pubblicizzazione
Al fine di pervenire alla organizzazione dei servizi di trasporto conformemente alle norme di cui al titolo primo, la Regione programma la pubblicizzazione del servizio di pubblico trasporto tramviario e automobilistico, da attuarsi entro il 1980 mediante programmi annuali.
L'esercizio di linee da parte di concessionari privati è ritenuto compatibile purchè tali linee risultino coordinate con quelle gestite dagli enti pubblici o società a prevalente capitale pubblico.
Art. 22 – Programmi annuali
Per l'attuazione delle finalità indicate dal precedente articolo, la Giunta regionale predispone, tenendo conto delle richieste pervenute, il programma annuale di pubblicizzazione.
Essenzialmente contiene:
a) l'individuazione delle Aziende, delle linee, dei gruppi di linee da pubblicizzare entro l'anno;
b) l'indicazione degli Enti locali, anche in accordo tra loro, o delle Società a totale o a prevalente capitale pubblico, che sono autorizzati ad assumere la gestione dei servizi;
c) il finanziamento del programma annuale;
d) le direttive per l'istituzione di linee suburbane sulla base di apposito piano.
Il programma annuale di pubblicizzazione è approvato con deliberazione del Consiglio regionale.
Art. 23 – Cessazione delle concessioni
In conseguenza dell'approvazione del programma annuale di cui al precedente articolo, la Giunta regionale può adottare i provvedimenti per la cessazione delle concessioni relative alle linee comprese nel programma stesso.
Art. 24 – Disciplina dei rapporti economici
Gli enti pubblici e le società a totale o prevalente capitale pubblico, indicate nel programma annuale di pubblicizzazione, subentranti nell'esercizio delle concessioni ivi indicate, rilevano il complesso dei beni aziendali direttamente pertinenti e necessari all'esercizio delle linee.
Il concessionario cessante e il concessionario subentrante concordano il valore commerciale corrente dei suddetti beni.
Qualora siano stati corrisposti contributi in conto capitale dalla Regione o da altri soggetti pubblici per l'acquisto di impianti fissi o di materiale rotabile, in sede di stima sarà valutata solo la parte dei beni non coperta da contributo.
Dovranno pure essere accertati gli eventuali crediti e debiti del personale nei confronti del concessionario cedente e derivanti da contratti di lavoro.
Per l'espletamento di tali trattative il Presidente della Giunta regionale, con suo decreto, fissa un termine massimo di novanta giorni.
Trascorso tale termine senza che le parti abbiano raggiunto l'accordo, l'individuazione dei beni e la determinazione dell'indennizzo saranno demandati ad una Commissione di cinque membri nominata, entro i successivi venti giorni, dal Presidente della Giunta regionale.
La Commissione è composta:
a) da un Presidente designato d'accordo tra le parti o, in caso di mancato accordo, dal Presidente della Giunta regionale;
b) da due membri designati dal concessionario cedente o cessato;
c) da due membri designati dal subentrante.
La Commissione si pronuncia entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta nomina.
Art. 25 – Il personale
E' fatto obbligo al nuovo concessionario di assumere gli agenti addetti ai servizi di trasporto facendone salve le posizioni giuridiche ed economiche legittimamente acquisite, previo trasferimento allo stesso nuovo concessionario delle quote di trattamento di fine lavoro precedentemente maturate dai singoli agenti.
Eventuali crediti e debiti del personale nei confronti del precedente concessionario derivanti dai contratti di lavoro sono posti a carico o a favore del concessionario subentrante salvo il diritto di rivalsa di questo nei confronti dell'originario debitore.
Le assunzioni del personale successive al 5 agosto 1977 da parte di imprese esercenti servizi pubblici di trasporto in concessione sono subordinate alla preventiva autorizzazione della Giunta regionale.
Art. 26 – Contributi per la pubblicizzazione
Per consentire agli Enti locali e società a totale o prevalente capitale pubblico di realizzare la pubblicizzazione dei servizi di trasporto pubblico in concessione o il rilievo di autolinee sostitutive di Ferrovie dello Stato definitivamente soppresse a norma del RD 21- 12- 1931, n. 1575, la Regione concede contributi per il finanziamento degli oneri relativi:
a) al rilevamento dei beni aziendali di cui al precedente art. 24 e all'eventuale acquisto di beni ed attrezzature necessari all'avvio dei servizi;
b) all'acquisto di azioni o quote di società di capitali di nuova costituzione o già costituite per l'esercizio dei servizi di trasporto; in tal caso il contributo è concesso in relazione al valore dei beni aziendali.
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, determina l'ammontare complessivo degli oneri da ammettere a contributo, commisurato all'effettivo valore dei beni rilevati o da rilevare, previa valutazione sulla congruità dello stesso.
Tale determinazione può essere effettuata, a richiesta degli enti interessati sulla base di accordi preliminari.
Il contributo regionale normalmente consiste nel rimborso del 70 per cento delle rate annue di ammortamento per capitale e interesse di mutui contratti dagli enti interessati per l'intero ammontare dell'onere ammesso.
In alternativa a quanto previsto dal precedente comma, su espressa richiesta dell'ente interessato e limitatamente all'onere ammesso per i beni pertinenti l'esercizio di linee assunte in gestione da un ente pubblico negli anni 1975- 1976, il contributo regionale può consistere nell'erogazione in unica soluzione di una somma pari al 70 per cento dell'intero ammontare dell'onere ammesso.
Per la copertura degli oneri di cui al IV e V comma del presente articolo si provvede con i limiti di impegno già stanziati nei bilanci del 1975 e successivi ai sensi dell'art. 26 della legge regionale 13 giugno 1975, n. 84 , e dell'art. 4, comma III, della legge regionale 3 dicembre 1976, n. 40 .
In caso di attuazione dell'alternativa prevista al V comma del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre, a partire dall'esercizio finanziario 1977, un mutuo dell'importo massimo di L. 200 milioni con le modalità previste dalla legge regionale 9 giugno 1975, n. 79 , e successive modificazioni provvedendo alle spese per il servizio del mutuo quantificate in un massimo di L. 30 milioni annui, mediante diminuzione di pari importo del limite di impegno già stabilito per gli oneri relativi alla pubblicizzazione.
Inoltre, a decorrere dall'esercizio finanziario 1978, il limite di impegno per l'attuazione della pubblicizzazione è ulteriormente incrementato di L. 3.000 milioni.
Il contributo è liquidato con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Per la parte dei mutui da contrarre non coperta dal contributo regionale, la Giunta regionale è autorizzata a concedere fidejussione.
Per la quantificazione e la copertura degli eventuali oneri ricadenti sulla Regione, in base all'ammontare delle fidejussioni concesse, si seguiranno le modalità previste dall'art. 5, II comma, della legge regionale 9 giugno 1975, n. 79 .
Art. 27 – Contributi per l’acquisto di materiale rotabile
Per il rinnovamento ed il potenziamento del parco rotabile la Regione concede contributi in conto capitale ad Enti locali, loro Consorzi, a società a totale o prevalente capitale pubblico che esercitino servizi di trasporto pubblico nonchè alle altre aziende concessionarie.
I contributi di cui al precedente comma sono erogati nella misura massima del 75 per cento del prezzo di acquisto del mezzo di trasporto.
Una quota non superiore al 25 per cento dei fondi è destinata alle Aziende comunque costituite per i servizi di trasporto urbano ed una quota non superiore al 10 per cento può essere destinata ai concessionari privati. Gli autobus acquistati con contributo regionale non possono essere alienati, salvo che per effetto di pubblicizzazione, nè distolti dai servizi di interesse pubblico.
L'ammontare residuo di 2.660 milioni già stanziati per lo stesso fine per il 1975 è elevato di ulteriori L. 3.558.972.000, quale somma residua assegnata alla Regione ai sensi del DL convertito con modificazione nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, relativamente agli anni 1975 e 1976, e delle somme che verranno assegnate, allo stesso titolo, per l'esercizio 1977.
Eventuali integrazioni a carico della Regione saranno stabilite con successivo provvedimento legislativo.
La Giunta regionale è autorizzata a prestare fidejussione a garanzia di mutui contratti per l'acquisto di autobus da parte di Enti locali, loro Consorzi, o società a totale o prevalente capitale pubblico, che esercitano servizi di trasporto pubblico, con esclusione delle aziende concessionarie private.
Art. 28 – Modalità di assegnazione dei contributi
Per l'assegnazione dei contributi di cui al precedente articolo, la Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare approva entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e nei limiti dello stanziamento, un piano di riparto coordinato relativamente agli anni 1976 e 1977 per l'acquisto di mezzi rotabili.
A tal fine i soggetti di cui al primo comma del precedente art. 27 presentano domanda di contributo alla Giunta regionale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
La Giunta regionale è autorizzata altresì a prenotare i mezzi rotabili ed a fissare le modalità per l'attuazione dei piani di cui al presente articolo.
Art. 29 – Caratteristiche dei mezzi di trasporto
Al fine della progressiva unificazione dei modelli del materiale rotabile, i beneficiari dei contributi di cui all'articolo precedente sono tenuti ad osservare le prescrizioni eventualmente emanate dalla Giunta regionale in ordine alle caratteristiche dei mezzi di trasporto e alle modalità di acquisto degli stessi.
In caso di violazione delle prescrizioni, il contributo regionale non verrà corrisposto.
Art. 30 – Interruzione dei servizi
In caso di interruzione di pubblico servizio di trasporti di linea, fatte salve le sanzioni previste dalla legislazione vigente, e in caso di pubbliche calamità la Giunta regionale può adottare d'ufficio le misure necessarie in dipendenza delle calamità e per il ripristino e la continuazione del servizio. A tal fine, a decorrere dal 1978, è stanziata la somma di L. 100 milioni.
Per gli anni successivi si provvederà con la legge di Bilancio.

TITOLO IV
NORME TRANSITORIE


Art. 31 – Contributi in conto esercizio
A partire dal 1978, fino alla costituzione delle autorità di Bacino, la Regione può erogare alle Aziende concessionarie di servizi pubblici di linea di competenza regionale, o ai Consorzi di Bacino di cui all'art. 4, un contributo chilometrico omnicomprensivo in conto esercizio commisurato ai costi chilometrici standardizzati distintamente per:
- autolinee extraurbane;
- autolinee extraurbane prevalentemente di montagna;
- autolinee suburbane.
I costi standardizzati sono individuati dalla Giunta regionale sulla base del parere di apposita Commissione Tecnica.
La misura del contributo chilometrico, distintamente per le Aziende pubbliche e per quelle private, è determinata dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.
Entro i limiti dello stanziamento di bilancio, il contributo complessivo da corrispondere alle singole Aziende è determinato in relazione ai chilometri effettivamente percorsi nei limiti dei programmi di esercizio regolarmente approvati. A tal fine la Giunta regionale provvede annualmente alla ricognizione delle linee da ammettere a contributo sulla base dell'accertata utilità del servizio per la collettività.
Per le linee suburbane la misura del contributo può essere parziale ed è determinata dalla Giunta regionale secondo i criteri fissati dalla Giunta stessa, sentita la competente Commissione Consiliare.
I contributi previsti al presente articolo non sono ad alcun titolo cedibili senza il consenso della Giunta regionale.
La Giunta regionale può erogare ai concessionari aventi diritto acconti trimestrali anticipati, comunque non superiori ai contributi complessivi erogati l' anno precedente e rapportati a trimestre.
Alla quantificazione degli oneri derivanti dal presente articolo si provvederà con apposito provvedimento legislativo.
Art. 32 – Sovvenzioni per tramvie e servizi sostitutivi
Le sovvenzioni concesse dallo Stato a norma della legge 2 agosto 1952, n. 1221, per le linee tramviarie ed i servizi sostitutivi di ferrotramvie gestiti da Enti pubblici o da Società a prevalente capitale pubblico, fino al 31 dicembre 1978, possono essere integrate dalla Regione entro il limite del disavanzo riconosciuto ammissibile e dello stanziamento di bilancio.
L'integrazione per il 1978 è subordinata alla presentazione alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre 1977, di un piano di ristrutturazione dei servizi.
A partire dall'1 gennaio 1979, per l'esercizio di detti servizi saranno applicate le norme vigenti per l'erogazione dei contributi alle imprese esercenti pubbliche autolinee. Per i servizi tramviari la misura del contributo sarà stabilita applicando un coefficiente di aumento al contributo fissato per le autolinee.
L'integrazione di cui al primo comma ed il coefficiente di cui al terzo comma sono stabiliti dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare.
Lo stanziamento di L. 1.954.000.000 è aumentato per gli anni 1977- 1978 di L. 900.000.000.
La Giunta regionale può erogare anche anticipatamente le rate trimestrali di sovvenzione e la corrispondente quota dell'integrazione di cui al presente articolo.
Art. 33 – Modalità di erogazione
Per essere ammessi ai benefici di cui al precedente art. 31 i concessionari sono tenuti a presentare, entro i termini stabiliti con decreto del Presidente della Giunta regionale, domanda corredata di bilancio preventivo d'esercizio.
Per le linee le cui funzioni amministrative sono state delegate ai Consorzi di Bacino, le domande vanno presentate ai Consorzi stessi.
L'importo del contributo per ciascun anno non deve comunque superare il disavanzo del complesso delle attività di trasporto di persone, svolte dall'azienda e riconosciuto ammissibile in base al bilancio consuntivo dell'esercizio.
Art. 34 – Condizioni per l’ammissione ai contributi
Per essere ammesse ai benefici di cui ai precedenti artt. 31 e 32 le Aziende devono osservare l'accordo nazionale per il personale dipendente da Aziende esercenti ferrovie, tramvie, filovie, autolinee, linee di navigazione interna, funivie assimilabili per atto di concessione alle ferrovie in atto o contratti nazionali più favorevoli o comunque condizioni che la Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare avrà ritenuto adeguati.
Sono escluse dal contributo le linee esercitate a totale carico del committente e quelle che già usufruiscono di benefici della stessa natura da parte della Regione o dello Stato.
Sono inoltre escluse le Aziende che non abbiano assicurato la normale regolarità del servizio, che abbiano esposto nelle loro domande o nella documentazione allegata dati non rispondenti a verità o che abbiano in qualsiasi modo posto limitazioni nel numero degli abbonamenti da rilasciare a studenti o a lavoratori dipendenti, che non abbiano osservato le tariffe in vigore e i programmi di esercizio approvati dalla Regione o abbiano interrotto il servizio.
Art. 35 – Contributi di sorveglianza
Per tutti i servizi pubblici di trasporto la cui sorveglianza è attribuita alla Regione, il contributo dovuto ai sensi della legge statale 9 marzo 1949, n. 106, modificata dall'art. 67 del DPR 28 giugno 1955, n. 771, e dall'art. 13 della legge statale 1 febbraio 1960, n. 26, è corrisposto alla Regione.

TITOLO V
INDIRIZZI IN MATERIA TARIFFARIA


Art. 36 – Obiettivi
Le tariffe dei servizi di trasporto pubblico sono determinate in ordine al conseguimento dei seguenti obiettivi:
- a parità di servizio deve corrispondere parità di costi per l'utente;
- le tariffe ordinarie devono tendenzialmente coprire il costo del trasporto per passeggero; ogni agevolazione da parte della finanza pubblica va concentrata a favore degli utenti abbonati, lavoratori e studenti;
- le tabelle tariffarie sono ordinate in modo da pesare in misura decrescente rispetto alla distanza, al fine di garantire il diritto di ogni persona alla mobilità.
Art. 37 – Revisione e direttive
Fino all'entrata in vigore delle Autorità di Bacino di cui all'art. 4 della presente legge, la Giunta regionale predispone annualmente la revisione delle tariffe in funzione dei seguenti elementi:
1) variazione del reddito medio regionale;
2) andamento dei costi di esercizio;
3) situazione finanziaria degli enti locali della Regione.
Con l'entrata in funzione delle Autorità di Bacino la Giunta regionale emanerà apposite direttive annuali in armonia ai principi indicati al precedente comma, e in particolare provvederà:
a) a promuovere una politica di integrazione con l'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato in tema di accordi tariffari, percorsi combinati, orari;
b) ad assumere le iniziative necessarie perchè i documenti di viaggio rilasciati da una impresa concessionaria siano resi validi mediante appositi accordi, anche per la medesima tratta di autolinee o altri servizi gestiti da altre imprese;
c) a promuovere moderne e razionali tecniche di riscossione e controllo;
d) ad impegnare gli Enti locali che intendono applicare facilitazioni sulle tariffe indicate dalla Regione per particolari categorie di cittadini ad assumere nelle relative deliberazioni il maggior onere eventualmente derivante dall'agevolazione accordata, ed a versare il corrispondente importo mensile alla impresa di gestione.
La Regione avvalendosi dell'art. 30 del DPR 28 giugno 1955, n. 771 e DL 16 aprile 1948, n. 539, che disciplinano materie alla Regione in base all'art. 8, comma II del DPR 14 gennaio 1972, n. 5, emanerà annualmente direttive agli Enti locali per il coordinamento tariffario tra servizio di trasporto pubblico di competenza regionale e quello di competenza comunale.
Art. 38 – Documenti di viaggio
Sono ammessi i seguenti documenti di viaggio:
- biglietti ordinari di corsa semplice;
- biglietti ordinari per corse di andata e ritorno a validità giornaliere con uno sconto del 15 per cento;
- abbonamenti settimanali, bisettimanali e mensili;
- tesserini di riconoscimento così come previsti al successivo art. 39.
L'abbonamento settimanale è valido per l'intera settimana, per sei viaggi di andata e ritorno.
L'abbonamento bisettimanale è valido per due settimane per 12 viaggi di andata e ritorno.
L'abbonamento mensile è valido per l'intera durata del mese per 26 viaggi di andata e ritorno.
Sui predetti abbonamenti settimanali, bisettimanali e mensili devono risultare i giorni di non utilizzo indicati dall'utente al momento dell'acquisto.
Altri tipi di abbonamento possono essere concessi dalla Giunta regionale con propria deliberazione, sentita la competente Commissione Consiliare.
Art. 39 – Agevolazioni
I pensionati che usufruiscono dei minimi di pensione di vecchiaia corrisposta dall'INPS e che abbiano un reddito complessivo annuo netto non superiore a L. 1.500.000 hanno diritto di libera circolazione sui servizi di trasporto pubblico che godono di contributi regionali, purchè provvisti di apposito tesserino di riconoscimento che il gestore del servizio rilascerà previa esibizione di idonea documentazione attestante l'identità e il trattamento di quiescenza.
Detta agevolazione è limitata ai viaggi iniziati dopo le ore 9 e prima delle ore 16,30.
I cittadini di cui sopra hanno diritto di proseguire il viaggio fino al termine della corsa.
Il prezzo del tesserino di riconoscimento è fissato nella misura di lire 1.000.
Art. 40 – Divieto di agevolazione
Alle aziende che gestiscono servizi pubblici di trasporto in concessione di competenza regionale è fatto divieto di rilasciare tesserini di libera circolazione e biglietti, gratuiti o semigratuiti, validi sulle linee da esse gestite. Le aziende sono tenute invece a concedere le agevolazioni espressamente previste dalle vigenti disposizioni di legge.
I tesserini e i biglietti già rilasciati al di fuori dei casi di cui sopra, cessano di avere validità dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 41 – Sanzioni
I viaggiatori delle autolinee di competenza regionale sprovvisti di documento di viaggio o muniti di documento di viaggio comunque non valido sono tenuti oltre al pagamento del normale biglietto a tariffa ordinaria anche al pagamento di una sanzione amministrativa pari a lire 3.000.
All' accertamento delle irregolarità di cui al comma precedente provvedono le imprese concessionarie mediante gli agenti addetti all'esercizio.
A tal fine, le imprese dovranno disporre che tali agenti assumano la qualità di giurati nelle forme volute dalla legge.
L'importo della sanzione amministrativa prevista dal primo comma è devoluta all'impresa concessionaria.

TITOLO VI
NORME FINANZIARIE

Art. 42
Ai maggiori oneri previsti dagli artt. 11, 26 e 30, quantificati in lire 3130 milioni a decorrere dall'esercizio 1978, si provvederà mediante le maggiori entrate previste in forza dell'art. 8 della legge n. 281/ 1970 e successive modificazioni.
Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 32, quantificati in L. 900 milioni per l'esercizio 1977, si provvede mediante riduzione di pari importo del cap. 5300, “Fondo globale per il finanziamento di spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione” (partita: “Interventi straordinari nel settore dei Trasporti”), dello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio.
Art. 43
Al bilancio per l'esercizio finanziario 1977 sono apportate le seguenti variazioni:
Stato di previsione dell'entrata (variazione in aumento):
Cap. 405 – “Nota regionale per interventi in favore del trasporto pubblico di persone”
L. 3.588.972.000
Stato di previsione della spesa
In diminuzione:
Cap. 5300 L. 900.000.000
In aumento:
Cap. 4850 – “Sovvenzioni per l'esercizio di ferrovie, tranvie extraurbane, filovie extraurbane, funivie ed ascensori in servizio pubblico, autolinee e servizi di navigazione interna (spese obbligatorie)”
L. 900.000.000
Cap. 7203 – “Interventi per il trasporto pubblico di persone - acquisto veicoli (art. 17 legge 16 ottobre 1975, n. 493)”
L. 3.588.972.000
Art. 44 – Dichiarazione d’urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


Allegato A planimetria comprendente i bacini di trasporto
omesso



GRUPPI DI COMUNI

Allegato "B" di cui all'art. 17
Bacino di Belluno
Bacino di Padova
Bacino di Rovigo
Bacino di Treviso
Bacino di Verona
Bacino di Vicenza
Bacino di Venezia
Bacino del Veneto Orientale
Bacino di Belluno
Gruppo n. 1
Alano di Piave, Arsiè, Cesiomaggiore, Fonzaso, Lamon, Lentiai, Limana, Mei, Pedavena, Quero, San Gregorio nelle Alpi, Santa Giustina, Sedico, Seren del Grappa, Sospirolo, Sovramonte, Trichiana, Vas.

Gruppo n. 2
Agordo, Alleghe, Canale d'Agordo, Cencenighe Agordino, Colle Santa Lucia, Falcade, Gosaldo, La Valle Agordina, Livinallongo del Col di Lana, Rivamonte Agordino, Rocca Pietore. San Tomaso Agordino, Selva di Cadore, Taibon Agordino, Vallada Agordina, Voltago Agordino.

Gruppo n. 3
Auronzo di Cadore, Borca di Cadore, Calalzo di Cadore, Cibiana di Cadore, Comelico Superiore, Cortina d'Ampezzo, Danta, Domegge di Cadore, Lorenzago di Cadore, Lozzo di Cadore, Pieve di Cadore, San Nicolò di Comelico, San Pietro di Cadore, Santo Stefano di Cadore, San Vito di Cadore, Sappada, Valle di Cadore, Vigo di Cadore, Vodo di Cadore.

Gruppo n. 4
Castellavazzo, Chies d'Alpago, Farra d'Alpago, Forno di Zoldo, Longarone, Ospitale di Cadore, Perarolo di Cadore, Pieve d'Alpago, Ponte nelle Alpi, Puos d'Alpago, Soverzene, Tambre, Zoldo Alto, Zoppè di Cadore.
Bacino di Padova
Gruppo n. 1
Borgoricco, Campodarsego, Camposampiero, Galliera Veneta, Loreggia, Massanzago, Piombino Dese, S. Giustina in Colle, S.Giorgio delle Pertiche, S. Martino di Lupari, Tombolo, Trebaseleghe, Villa del Conte, Villanova di Camposampiero.

Gruppo n. 2
Campo San Martino, Campodoro, Carmignano di Brenta, Curtarolo, Fontaniva, Gazzo, Grantorto, Limena, Mestrino, Piazzola sul Brenta, San Giorgio in Bosco, S.Pietro in Gu, Villafranca Padovana.

Gruppo n. 3
Abano Terme, Albignasego, Battaglia Terme, Cadoneghe, Casalserugo, Cervarese Santa Croce, Maserà di Padova, Montegrotto Terme, Noventa Padovana, Rubano, Saccolongo, Selvazzano Dentro, Veggiano, Vigodarzere, Vigonza.

Gruppo n. 4
Arquà Petrarca, Baone, Carceri, Cinto Euganeo, Galzignano, Lozzo Atestino, Ospedaletto Euganeo, Ponso, Rovolon (Bastia di), Saletto, Santa Margherita d'Adige, Teolo, Torreglia, Vò Euganeo.

Gruppo n. 5
Agna, Arre, Arzergrande, Bovolenta, Brugine, Candiana, Codevigo, Correzzola, Legnare, Polverara, Pontelongo, Ponte San Nicolò, Sant'Angelo di Piove di Sacco, Saonara, Terrassa Padovana.

Gruppo n. 6
Anguillara Veneta, Bagnoli di Sopra, Barbona, Boara Pisani, Carrara San Giorgio, Carrara Santo Stefano, Cartura, Conselve, Granze, Pernumia, Pozzonovo, San Pietro Viminario, Solesino, Stanghella, Tribano, Vescovana.

Gruppo n. 7
Casale di Scodosia, Castelbaldo, Masi, Megliadino San Fidenzio, Megliadino San Vitale, Merlara, Montagnana, Piacenza d'Adige, Sant'Urbano, Urbana, Vighizzolo d'Este, Villa Estense.
Bacino di Rovigo
Gruppo n. 1
Ariano nel Polesine, Ceregnano, Contarina, Corbola, Crespino, Donada, Loreo, Papozze, Pettorazza, Porto Tolle, Rosolina, Taglio di Po, Villanova Marchesana.

Gruppo n. 2
Arquà Polesine, Bosaro, Canaro, Costa di Rovigo, Frassinelle Polesine, Fratta Polesine, Gavello, Guarda Veneta, Lendinara, Lusia, Occhiobello, Polesella, Pontecchio Polesine, San Martino di Venezze, Villadose, Villamarzana, Villanova del Ghebbo.

Gruppo n. 3
Badia Polesine, Bagnolo di Po, Bergamino, Callo, Canda, Castelguglielmo, Castelmassa, Castelnovo Bariano, Ceneselli, Ficarolo, Fiesso Umbertiano, Gaiba, Giacciano con Baruchella, Melara, Pincara, Salara, San Bellino, Stienta, Trecenta.
Bacino di Treviso

Gruppo n. 1
Asolo, Borso del Grappa, Caerano di San Marco, Castelcucco, Cavaso del Tomba, Cornuda, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Fonte, Maser Monfumo, Paderno del Grappa, Pederobba, Possagno, San Zenone degli Ezzelini, Segusino, Valdobbiadene, Vidor.

Gruppo n. 2
Altivole, Arcade, Castello di Godego, Giavera del Montello, Istrana, Loria, Maserada sul Piave, Nervesa della Battaglia, Paese, Ponzano Veneto, Povegliano, Resana, Riese Pio X, Spresiano, Trevignano, Vedelago, Villorba, Volpago del Montello.

Gruppo n. 3
Breda di Piave, Carbonara, Casale sul Sile, Casier, Monastier di Treviso, Morgano, Preganziol, Quinto di Treviso, Roncade, San Biagio di Callalta, Silea, Zenson di Piave, Zero Branco.

Gruppo n. 4
Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Fontanelle di Oderzo, Gorgo al Monticano, Mansuè, Meduna di Livenza, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Ponte di Piave, Portobuffolè, Salgareda, San Polo di Piave.

Gruppo n. 5
Cison di Valmarino, Farrà di Soligo, Follina, Miane, Pieve di Soligo, Moriago della Battaglia, Refrontolo, Revine Lago, Sernaglia della Battaglia, S. Pietro di Feletto, Susegana, Tarzo.

Gruppo n. 6
Cappella Maggiore, Codognè, Colle Umberto, Cordignano, Fregona, Gaiarine, Godega di S.Urbano, Mareno di Piave, Orsago, San Fior, S.Lucia di Piave, S.Vendemiano, Sarmede, Vazzola.
Bacino di Verona
Gruppo- n. 1
Badia Calavena Caldiero, Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli, Illasi, Lavagno, Mezzane di Sotto, Palù, Ronco all'Adige, San Martino Buon Albergo, San Mauro di Saline, Selva di Progno, Tregnago, Velo Veronese, Zevio.

Gruppo n. 2
Albaredo d'Adige, Arcole, Belfiore. Cologna Veneta, Montecchia di Crosara, Monteforte d'Alpone, Pressana, Roncà, Roveredo di Guà, San Bonifacio, San Giovanni Ilarione, Soave, Veronella, Vestenanova, Zimella.

Gruppo n. 3
Bosco Chiesanuova Brentino Belluno, Bussolengo, Cerro Veronese, Dolce, Erbezzo, Fumane, Grezzana, Marano di Valpolicella, Negrar, Pescantina, Rovere Veronese, Sant'Ambrogio di Valpolicella, San Pietro in Cariano, Sant'Anna d'Alfaedo.

Gruppo n. 4
Affi, Bardolino. Brenzone, Caprino Veronese, Castelnuovo di Verona, Cavaion Veronese, Costermano, Ferrara di Monte Baldo, Garda, Lazise, Malcesine, Pastrengo, Peschiera del Garda, Rivoli Veronese, San Zeno di Montagna, Torri del Benaco.

Gruppo n. 5
Angiari, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Bovolone, Casaleone, Castagnaro, Cerea, Concamarise, Isola Rizza, Minerbe, Oppeano, Roverchiara, Sanguinetto, San Pietro di Morubio, Terrazzo, Villa Bartolomea.

Gruppo n. 6
Buttapietra, Castel d'Azzano, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Povegliano Veronese, Salizzole, Sommacampagna, Sona, Sorgà, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Vigasio.
Bacino di Vicenza
Gruppo n. 1
Altavilla Vicentina, Arcugnano, Brendola, Caldogno, Costabissara, Creazzo, Gambugliano, Isola Vicentina, Longare, Monteviale, Monticello Conte Otto, Sovizzo.

Gruppo n. 2
Barbarano Vic.no, Bolzano Vic.no, Bressanvido, Camisano Vic.no, Castegnero, Grisignano di Zocco, Grumulo delle Abbadesse, Montegalda, Montegaldella, Mossano, Nanto, Pozzoleone, Quinto Vic.no, Torri di Quartesolo, Zovencedo.

Gruppo n. 3
Agugliaro, Albettone, Alonte, Asigliano Veneto, Campiglia dei Berici, Grancona, Lonigo, Noventa Vic.na, Orgiano, Pojana Maggiore, S. Germano dei Berici, Sarego, Sossano, Villaga.

Gruppo n. 4
Breganze, Caltrano, Calvene, Carré, Chiuppano, Cogollo del Cengio, Dueville, Fara Vic.no, Lugo di Vicenza, Montecchio Precalcino, Salcedo, Sandrigo, Sarcedo, Villaverla, Zanè, Zugliano.

Gruppo n. 5
Arsiero, Laghi, Lastebasse, Malo, Marano Vic.no, Monte di Malo, Pedemonte, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, S.Vito di Leguzzano, Tonezza del Cimone, Torrebelvicino, Valdastico, Valli del Pasubio, Velo d'Astico.

Gruppo n. 6
Altissimo, Brogliano, Castelgomberto, Chiampo, Cornedo Vic.no, Crespadoro, Gambellara, Montebello Vic.no, Montorso Vic.no, Nogarole Vic.no, Recoaro Terme, San Pietro Mussolino, Trissino, Zermeghedo.

Gruppo n. 7
Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Marostica, Mason Vicentino, Molvena, Nove, Pianezze, Roana, Rotzo, Schiavon.

Gruppo n. 8
Campolongo sul Brenta, Cartigliano, Cassola, Cismon de Grappa, Mussolente, Pove del Grappa, Romano d'Ezzelino, Rosà, Rossano Veneto, S.Nazario, Solagna, Tezze sul Brenta, Valstagna.
Bacino di Venezia
Gruppo n. 1
Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Cona, Dolo, Fiesso d'Artico, Fossò, Marcon, Martellago, Noale, Pianiga, Quarto d'Altino, Salzano, S.Maria di Sala, Scorzè, Stra, Vigonovo.
Bacino del Veneto Orientale
Gruppo n. 1
Annone Veneto, Caorle, Ceggia, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Eraclea. Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, Pramaggiore, S. Michele al Tagliamento, S.Stino di Livenza, Teglio Veneto, Torre di Mosto.




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