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Legge regionale 2 dicembre 1977, n. 65 (BUR n. 55/1977)

Modifiche alle leggi regionali 10 marzo 1973, n. 9 e 14 marzo 1975, n. 26

Legge regionale 2 dicembre 1977, n. 65 (BUR n. 55/1977) (Abrogata)

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 10 MARZO 1973, N. 9 E 14 MARZO 1975, N. 26

Legge tacitamente abrogata per effetto della normativa sostitutiva recata dall’articolo 5, comma 1, della legge regionale 27 luglio 2007, n. 19 .


SOMMARIO
Legge regionale 2 dicembre 1977, n. 65 (BUR n. 55/1977) (Novellazione)

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 10 MARZO 1973, N. 9 E 14 MARZO 1975, N. 26


Art. 1
I commi primo e secondo dell'art. 10 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 , modificata dalla legge regionale 14 marzo 1975, n. 26 , sono così modificati:
"L'assegno vitalizio spettante dopo cinque anni di contribuzione è commisurato al 35 per cento dell'indennità consiliare lorda.
Per ogni anno di contribuzione oltre il quinto anno l'assegno è aumentato del 5 per cento fino al limite massimo del 70 per cento della medesima indennità".
Art. 2
La quota a carico dei Consiglieri regionali di cui all'art. 8, lett. a), della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 , modificato dall'art. 1 della legge regionale 14 marzo 1975, n. 26 , è elevata al 15 per cento dell'indennità consiliare lorda.
Art. 3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



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