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Legge regionale 2 dicembre 1977, n. 67 (BUR n. 55/1977)

Disciplina per il funzionamento dei servizi trasfusionali e delle associazioni donatori di sangue

Legge regionale 2 dicembre 1977, n. 67 (BUR n. 55/1977) (Abrogata)

DISCIPLINA PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI TRASFUSIONALI E DELLE ASSOCIAZIONI DONATORI DI SANGUE

Legge abrogata dall'articolo 11, della legge regionale 15 novembre 1994, bn. 65.


SOMMARIO
Legge regionale 2 dicembre 1977, n. 67 (BUR n. 55/1977)

DISCIPLINA PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI TRASFUSIONALI
E DELLE ASSOCIAZIONI DONATORI DI SANGUE.


Art. 1
La raccolta, conservazione e distribuzione di sangue umano sono regolarmente dalla legge 14 luglio 1967, n. 592 e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con DPR 24 agosto 1971, n. 1256.
La regione sostiene e promuove tutte le iniziative, non aventi fini di lucro, tendenti a incrementare la raccolta di sangue umano e la produzione di emoderivati d'impiego immediato e a lunga scadenza.
Riconosce e tutela l'opera insostituibile e disinteressata delle associazioni donatori volontari di sangue e riconosce altresì al donatore periodico la funzione di collaboratore sanitario.
Art. 2
E' istituita una commissione consultiva regionale per lo studio dei problemi interessanti la raccolta, conservazione, distribuzione e utilizzazione del sangue e degli emoderivati.
Detta commissione è presieduta dall'assessore regionale alla sanità o da un suo delegato ed è formata:
- da quattro primari di servizi trasfusionali;
- da un docente della facoltà di medicina e chirurgia esperto in ematologia e in materia trasfusionale;
- da quattro rappresentanti delle associazioni donatori di sangue;
- da due rappresentanti dell'associazione regionale degli ospedali.
Le funzioni di segretario della commissione sono affidate a un funzionario regionale.
La commissione è costituita con decreto del presidente della giunta regionale su conforme parere della giunta stessa, sentita l'AROV e le associazioni maggiormente rappresentative dei medici trasfusionisti e dei donatori. Dura in carica tre anni. E' convocata su iniziativa dell'assessore regionale alla sanità , anche su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
Art. 3
Le associazioni donatori volontari di sangue dovranno svolgere la propaganda tendente a incrementare la raccolta del sangue in armonia con gli indirizzi regionali e con mezzi idonei a persuadere la popolazione dell'alto contenuto morale della donazione, avente finalità esclusiva di solidarietà sociale.
La regione può concedere alle associazioni suddette contributi per la propaganda trasfusionale, su domanda corredata di relazione illustrativa. Le domande dovranno pervenire all'assessorato alla sanità entro il mese di novembre di ciascun anno e alla fine dell'esercizio successivo le associazioni beneficiarie dovranno fornire idonea dimostrazione dell'utilizzazione delle somme ricevute.
L'erogazione dei contributi viene disposta con deliberazione della giunta regionale, sentita la commissione di cui al precedente art. 2.
Art. 4
I servizi trasfusionali sono ospedalieri e si articolano in:
- servizi di immunoematologia e trasfusione;
- sezioni trasfusionali;
- punti di raccolta fissi e mobili;
- emoteche.
I servizi trasfusionali possono essere gestiti, ai sensi dell'art. 10 della legge 14 luglio 1967, n. 592, dagli enti e associazioni di cui all'art. 4 della predetta legge.
I rapporti tra gli enti dotati di servizio trasfusionale e le associazioni donatori di sangue sono regolati da apposita convenzione, il cui schema verrà predisposto dalla giunta regionale, sentita la commissione consultiva di cui all'art. 2 della presente legge.
Art. 5
L'articolazione nel territorio dei servizi di immunoematologia e trasfusione e delle dipendenti sezioni è stabilita dal piano regionale ospedaliero.
I servizi di immunoematologia e trasfusione, in aggiunta alle operazioni previste dal primo comma dell'art. 6 della legge 14 luglio 1967, n. 592, svolgono attività in materia ematologica e immunoematologica, della malattia emolitica del neonato, di emoterapia e relativa attività di ricerca.
Le altre attività di ricerca di cui all'art. 2 del DPR 24 agosto 1971, n. 1256 potranno essere effettuate previa autorizzazione della giunta regionale.
Art. 6
L'attività delle sezioni trasfusionali consiste nella raccolta e conservazione di tutto il sangue umano offerto e programmato tra il servizio trasfusionale e l'associazione donatori, nonchè nella sua distribuzione all'interno dell'ospedale.
Le sezioni svolgono anche attività di preparazione del sangue, limitatamente alla tipizzazione ABO e RH e alle prove di compatibilità urgenti. Potranno, inoltre, svolgere le eventuali altre attività che il servizio di immunoematologia e trasfusione dal quale dipendono riterrà opportuno affidare.
La direzione tecnico - organizzativa delle sezioni è affidata al primario del servizio trasfusionale dal quale dipendono.
L'ospedale presso il quale è ubicata la sezione trasfusionale mette a disposizione della sezione stessa personale nella misura e per il tempo sufficienti a garantirne il funzionamento. Il personale medico può essere messo a disposizione dal servizio di immunoematologia e trasfusione dal quale la sezione dipende.
In aggiunta ai locali e alle attrezzature previste dal DPR 24 agosto 1971, n. 1256 per i centri di raccolta, le sezioni devono disporre anche di quanto necessario allo svolgimento dei compiti loro assegnati.
Tra l'ente gestore del servizio di immunoematologia e trasfusione e quello in cui è ubicata la dipendente sezione dev'essere stipulata apposita convenzione - approvata dalla giunta regionale - per regolare il funzionamento della sezione, i rapporti economici, la dotazione di personale della sezione e l'invio al servizio stesso.
Art. 7
La donazione di sangue avviene, di regola, presso i servizi di immunoematologia e trasfusione o presso le dipendenti sezioni. Può avvenire altresì presso punti di raccolta fissi dotati dei requisiti minimi indispensabili a garantire le operazioni e i controlli di cui alla legge 14 luglio 1967, n. 592 e al DPR 24 agosto 1971, n. 1256.
Quando le distanze o l'orografia del territorio lo richiedano, è autorizzata la raccolta di sangue in punti mobili dotati di autoemoteca.
I controlli sanitari prescritti dagli artt. 49 e 56 del DPR 24 agosto 1971, n. 1256 per accertare l'idoneità del donatore sono a carico dell'ente che gestisce il servizio trasfusionale.
Art. 8
Con decreto del presidente della giunta regionale, su deliberazione della giunta stessa, sentita la commissione di cui all'art. 2 della presente legge, è stabilito il compenso, unico per tutta la regione, che gli enti gestori dei servizi trasfusionali sono tenuti a corrispondere alle associazioni donatori convenzionate per ciascuna donazione di sangue effettuata dagli iscritti alle associazioni stesse.
L'ente gestore del servizio trasfusionale è tenuto a rimborsare ai donatori di sangue le spese di viaggio dal rispettivo domicilio all'ospedale, quando non provveda con mezzi propri al trasporto degli stessi.
Tutti i servizi di immunoematologia e trasfusione sono tenuti a cedere il sangue eccedente il fabbisogno al centro di produzione emoderivati convenzionato con la regione.
Art. 9
La cessione di sangue e dei suoi derivati avverrà dietro pagamento dei corrispettivi che saranno stabiliti con decreto del presidente della giunta regionale, su deliberazione della giunta stessa, sentita la commissione di cui all'art. 2 della presente legge.
L'ammontare dei corrispettivi nonchè dei compensi indicati nell'articolo precedente, potrà essere rideterminato annualmente in rapporto alle eventuali variazioni dei costi di raccolta, conservazione, preparazione e distribuzione del sangue umano.
Dall'entrata in vigore della presente legge, la competenza alla determinazione dei costi del sangue umano e dei suoi derivati, già assegnata ai medici provinciali dalla legge 14 luglio 1967, n. 592 e provvisoriamente conservata ai medesimi con l'art. 8 della legge regionale 1 settembre 1972, n. 12 , è attribuita alla giunta regionale.
E' fatto divieto di addebitare il costo dei flaconi di sangue o dei suoi derivati ai pazienti ricoverati presso ospedali pubblici o presso case di cura convenzionate con la regione.
Art. 10
La giunta regionale assegna a uno dei servizi trasfusionali il compito di coordinare le disponibilità dei flaconi di sangue nella regione e la cessione delle eventuali eccedenze a servizi sanitari di altre regioni.
Spetta alla giunta regionale determinare quale servizio trasfusionale può procedere - previa autorizzazione del ministero della sanità - alla produzione degli emoderivati a lunga conservazione.
Gli enti da cui dipendono i servizi trasfusionali sono tenuti a stipulare con il servizio autorizzato alla produzione di emoderivati apposite convenzioni per la cessione delle eccedenze di sangue.
Qualora ragioni di economicità o di efficienza o di sicurezza lo consiglino, la giunta regionale potrà stipulare apposite convenzioni con servizi trasfusionali di altre regioni per la produzione di emoderivati a lunga conservazione.
I provvedimenti sopraindicati sono adottati dalla giunta regionale previa acquisizione del parere della commissione consultiva di cui all'art. 2 della presente legge.
Art. 11
All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 3 della presente legge, presumibilmente determinato in lire 5 milioni per l'anno 1977, si farà fronte mediante prelevamento di uguale somma dal cap. 5250 “Fondo di riserva per le spese impreviste” del bilancio regionale di previsione per il 1977, che presenta disponibilità.
Art. 12
Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1977 sono apportate le seguenti variazioni:
In diminuzione:
Cap. 5250 – “Fondo di riserva per le spese impreviste” L. 5.000.000

In aumento:
Cap. 3227 – “Disciplina per il finanziamento dei servizi trasfusionali e delle associazioni donatori di sangue” (Capitolo di nuova istituzione) L. 5.000.000


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