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Legge regionale 2 dicembre 1977, n. 68 (BUR n. 55/1977)

Norme per il rilascio di autorizzazioni per l’espletamento dei servizi pubblici non di linea per il trasporto di persone sulle vie d’acqua interne, nella laguna di Venezia e sui laghi

Legge regionale 2 dicembre 1977, n. 68 (BUR n. 55/1977) (Abrogata)

NORME PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA PER IL TRASPORTO DI PERSONE SULLE VIE D'ACQUA INTERNE, NELLA LAGUNA DI VENEZIA E SUI LAGHI

Legge abrogata dall’articolo 28, della legge regionale 8 maggio 1980, n. 47 .


SOMMARIO
Legge regionale 2 dicembre 1977, n. 68 (BUR n. 55/1977)

NORME PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA PER IL TRASPORTO DI PERSONE SULLE VIE D'ACQUA INTERNE, NELLA LAGUNA DI VENEZIA E SUI LAGHI


Art. 1
La presente legge stabilisce la nuova normativa per il rilascio di autorizzazioni per l'espletamento dei servizi pubblici non di linea per il trasporto di persone sulle vie d'acqua interne, nella laguna di Venezia e sui laghi, in sostituzione della precedente normativa regionale.
L'autorizzazione per l'effettuazione del servizio pubblico non di linea per il trasporto di persone su vie d'acqua interne, lacuali e nella laguna di Venezia, con natanti a motore di portata non superiore alle 20 persone, “Taxi acquei”, è rilasciata in base alle norme di cui alla presente legge.
L'autorizzazione legittima soltanto l'esecuzione di trasporti occasionali su richiesta di singoli o di comitive.
E' considerato abusivo il servizio effettuato per destinazioni fisse con continuità e periodicità.
L'autorizzazione non può essere trasferita, ha una durata non superiore a 5 anni, e può essere rinnovata.
La Giunta regionale riserva un numero di autorizzazioni per le Cooperative di Gondolieri. Esse vengono rilasciate a soci gondolieri su designazione dell'Ente per la conservazione della Gondola e la tutela del Gondoliere ed hanno la durata di un anno e possono essere rinnovate.
All'assegnazione delle autorizzazioni provvede la Giunta regionale.
Al rilascio e al rinnovo provvede il Presidente della Giunta regionale.
Art. 2
La Giunta regionale, tenendo conto delle necessità di traffico e delle esigenze turistiche, sentiti i Comuni interessati, determina:
a) il numero delle autorizzazioni da rilasciare per ciascun Comune;
b) il numero massimo dei passeggeri da trasportare con i natanti da adibire al servizio e le caratteristiche dei natanti stessi;
c) i limiti massimi e minimi entro i quali i competenti Comuni possono stabilire le tariffe del servizio.
Art. 3
L'autorizzazione può essere rilasciata soltanto a chi è in possesso dei requisiti normalmente richiesti per l'esercizio di un servizio pubblico e dei prescritti titoli professionali per la condotta del natante.
L'autorizzazione non può essere rilasciata a chi è titolare di autorizzazioni o licenze per l'esercizio di attività remunerative, o svolge un qualunque lavoro retribuito, salvo esplicita rinunzia alla predetta autorizzazione, licenza o attività lavorativa.
In deroga a quanto previsto nel comma precedente i soci gondolieri assegnatari di autorizzazione, dovranno depositare, per il periodo di validità della medesima, la licenza comunale di gondoliere presso il competente ufficio regionale.
L'autorizzazione decade al compimento del 60.mo anno di età del titolare e può essere rinnovata fino al compimento del 65.mo anno, previo accertamento annuale dell'idoneità fisica per l'espletamento del servizio, effettuato dal medico provinciale, e da un ufficiale sanitario titolare di ufficio comunale di igiene, o da un ispettore sanitario delle Ferrovie dello Stato o da un ispettore medico del lavoro, o da un medico militare, o da un medico titolare di condotta, che siano in servizio nella provincia di residenza del titolare.
Il titolare dell'autorizzazione deve esercitare personalmente il servizio con natante di sua proprietà , ovvero in comproprietà con altri titolari di autorizzazioni, o di proprietà dell'organismo cooperativo di appartenenza costituito da soci autorizzati e da altri soci previsti nei limiti stabiliti dal DLCPS 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni.
I titolari di autorizzazioni di cui al VI comma dell'art. 1 devono esercitare il servizio con natanti di proprietà delle Cooperative di appartenenza.
E' consentito ai titolari di autorizzazioni soci di organismi cooperativi di esercitare il servizio con tutti i natanti di proprietà della Cooperativa stessa, previa autorizzazione del competente ufficio regionale.
Non è consentito il rilascio di autorizzazioni a Società , Cooperative o ad Associazioni.
Art. 4
Gli organismi Cooperativi, costituiti come indicato nell'art. 3, comma V, possono assumere collaboratori per l'esercizio del servizio nella misura massima del 20 per cento rispetto al numero dei propri soci titolari di autorizzazione, con arrotondamento alla unità superiore.
Il competente Ufficio regionale, con le modalità che verranno stabilite dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, provvede alla tenuta di una graduatoria dei collaboratori e provvede, in rispetto di detta graduatoria, all'assegnazione agli organismi cooperativi che ne abbiano fatto richiesta, dei collaboratori che saranno muniti di apposito permesso.
Le Cooperative gondolieri aventi soci titolari di autorizzazioni, nei limiti del 20 per cento delle autorizzazioni stesse, possono utilizzare come collaboratori soltanto soci gondolieri designati con le modalità di cui al VI comma dell'art. 1, previo rilascio di apposito permesso da parte del competente Ufficio regionale.
Il titolare di autorizzazione non associato ad organismi cooperativi, in caso di impedimento per malattia accertata, o per gravi e motivate ragioni familiari, previa autorizzazione da parte del competente Ufficio regionale, può farsi sostituire per un periodo non superiore a 120 giorni nell'anno solare e a 270 giorni complessivi nel periodo di validità dell'autorizzazione.
La Giunta regionale per motivate e gravi necessità può aumentare i limiti di cui al precedente comma fino a giorni 180 nell'anno solare e giorni 360 nel periodo di 5 anni di validità dell'autorizzazione.
Art. 5
Ai Comuni interessati vengono attribuiti i seguenti compiti:
a) proporre, in base al rapporto traffico - natanti - spazi acquei, il numero delle autorizzazioni per l'espletamento del servizio pubblico non di linea per il trasporto di persone, in modo da assicurare la regolarità del servizio, tenendo conto della necessità di permettere una attività di lavoro ed il raggiungimento di una retribuzione;
b) proporre norme e regolamenti, relativamente all'espletamento del servizio pubblico non di linea nell'ambito del Comune in cui si svolge tale attività ;
c) fissare le tariffe entro i limiti stabiliti dalla Giunta regionale come previsto al punto c) dell'art. 2;
d) avanzare alla Giunta regionale proposte di revoca delle autorizzazioni.
Art. 6
L'assegnazione di nuove autorizzazioni avviene, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.
A tal fine, comunque, ha titolo di preferenza chi ha esercitato, come dipendente, la professione di conduttore di natanti a motore adibiti al servizio pubblico non di linea per il trasporto di persone, tenuto conto della relativa anzianità.
Con l'assegnazione delle autorizzazioni sarà stabilita la data entro la quale l'interessato deve iniziare il servizio.
Art. 7
Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione della documentazione comprovante la disponibilità del natante ai sensi del V o VI comma dell'art. 3 e la disponibilità dello spazio acqueo.
Art. 8
L'autorizzazione può essere modificata dalla Giunta regionale se il titolare della medesima:
1) non inizia il servizio entro il termine stabilito ai sensi del precedente articolo 6 ovvero lo interrompa senza giustificato motivo;
2) contravvenga alle disposizioni della presente legge;
3) non adempia alle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione;
4) non applichi le tariffe stabilite;
5) immetta altri nell'esercizio del servizio senza il prescritto permesso;
6) venga a perdere uno dei requisiti prescritti;
7) venga a perdere la qualità di socio di cooperativa di gondolieri avendo ottenuto come tale l'autorizzazione;
8) non ottemperi alle disposizioni emanate dai Comuni per l'espletamento del servizio;
9) i criteri per la revoca dell'autorizzazione vengono stabiliti dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare.
Art. 9
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


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