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Legge regionale 9 dicembre 1977, n. 73 (BUR n. 57/1977)

Istituzione del nucleo regionale delle guardie di sanità veterinaria

Legge regionale 9 dicembre 1977, n. 73 (BUR n. 57/1977) (Abrogata)

ISTITUZIONE DEL NUCLEO REGIONALE DELLE GUARDIE DI SANITÀ VETERINARIA

Legge abrogata a decorrere dall'1 maggio 1995 dall'articolo 33, commi 1 e 2, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 .


SOMMARIO
Legge regionale 9 dicembre 1977, n. 73 (BUR n. 57/1977)

ISTITUZIONE DEL NUCLEO REGIONALE DELLE GUARDIE DI SANITà VETERINARIA


Art. 1
In attesa del riordino dei servizi veterinari regionali, è istituito, nell'ambito del Dipartimento per i servizi veterinari ed alle dirette dipendenze del suo direttore il nucleo regionale delle guardie di sanità veterinaria, cui è attribuita, anche ai sensi della legislazione statale, l'adempimento delle mansioni esecutive di polizia, ispezione e vigilanza veterinaria rientranti nelle materie comunque attribuite o delegate alla competenza regionale.
Il numero degli appartenenti al nucleo è determinato in otto unità complessive.
Art. 2
I requisiti per appartenere al nucleo regionale delle guardie di sanità veterinaria sono quelli richiesti, in via specifica, dalle norme che disciplinano lo stato giuridico, i ruoli e le carriere delle guardie di sanità dello Stato nonché quelli richiesti in via generale dalla vigente normativa regionale per i dipendenti con la qualifica di coadiutore.
Nell'ambito della qualifica funzionale di coadiutore del ruolo unico del personale regionale è istituita la mansione di guardia di sanità veterinaria, che è svolta esclusivamente dagli appartenenti al nucleo di cui alla presente legge.
Art. 3
Il Presidente della Giunta regionale approva, con proprio decreto, un modello di tesserino di riconoscimento che verrà rilasciato a ciascun appartenente al nucleo.
Art. 4
Per la prima costituzione del nucleo regionale delle guardie di sanità veterinaria la Giunta regionale provvede, mediante utilizzazione di dipendenti regionali che abbiano la qualifica di coadiutore o collaboratore e che siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa statale per l'accesso al ruolo delle guardie di sanità.



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