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Legge regionale 23 dicembre 1977, n. 74 (BUR n. 59/1977)

Rifinanziamento della legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1, concernente interventi regionali di prevenzione e di soccorso per calamità naturali

Legge regionale 23 dicembre 1977, n. 74 (BUR n. 59/1977) (Abrogata)

RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 9 GENNAIO 1975, n. 1 , CONCERNENTE INTERVENTI REGIONALI DI PREVENZIONE E DI SOCCORSO PER CALAMITÀ NATURALE

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 23 dicembre 1977, n. 74 (BUR n. 59/1977) (Novellazione)

RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 9 GENNAIO 1975, n. 1 , CONCERNENTE INTERVENTI REGIONALI DI PREVENZIONE E DI SOCCORSO PER CALAMITA’ NATURALI


Art. 1
Lo stanziamento previsto dalla legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1 , è incrementato per l'esercizio 1977 di Lire 1.000.000.000.
Al maggior onere si fa fronte utilizzando per pari importo l'avanzo di amministrazione dell'esercizio 1976 di cui all'art. 10 della legge regionale 16 settembre 1977, n. 59 .
Art. 2
Al Bilancio per l'esercizio finanziario 1977 sono apportate le seguenti modifiche:
a) stato di previsione dell'entrata
variazione in aumento
avanzo di amministrazione 1976


L. 1.000.000.000
b) stato di previsione della spesa
variazione in aumento
cap. 6700
Interventi regionali di prevenzione e di soccorso per calamità naturali ( legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1 )





L. 1.000.000.000
Art. 3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


SOMMARIO