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Legge regionale 23 dicembre 1977, n. 75 (BUR n. 59/1977)

Norme per l'attuazione della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sulla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza

Legge regionale 23 dicembre 1977, n. 75 (BUR n. 59/1977) (Abrogata)

NORME PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 1975, N. 685, SULLA DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE. PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA

Legge abrogata dall’articolo 17, della legge regionale 22 ottobre 1982, n. 49 .


SOMMARIO
Legge regionale 23 dicembre 1977, n. 75 (BUR n. 59/1977)

NORME PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 1975, N. 685, SULLA DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE. PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA


Art. 1 - Finalità della legge
La regione del Veneto nell'esercizio delle competenze a essa attribuite dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685:
- promuove e favorisce le iniziative volte alla prevenzione dell'alcoolismo e delle tossicodipendenze;
- elabora il piano regionale per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e il reinserimento sociale degli etilisti e dei tossicodipendenti;
- sostiene e incoraggia le iniziative locali per l'aggiornamento e la qualificazione del personale socio-sanitario impegnato nel settore;
- indirizza, coordina e vigila le attività delle istituzioni locali socio-sanitarie cui è delegata con la presente legge la prevenzione, la cura, la riabilitazione e il reinserimento sociale degli etilisti e dei tossicodipendenti.
Art. 2 - Istituzione e composizione del comitato regionale per la prevenzione dell'alcoolismo e delle tossicodipendenze
E' istituito il comitato regionale per la prevenzione dell'alcoolismo e delle tossicodipendenze ai sensi degli artt. 90 e 91 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, così composto:
- tre medici;
- uno psicologo;
- un sociologo;
- un farmacologo;
- quattro educatori;
- tre assistenti sociali.
L'assessore regionale alla sanità è di diritto presidente del comitato.
I componenti del comitato vengono nominati dal consiglio regionale: nella prima riunione eleggono, a scrutinio segreto e a maggioranza relativa, un vicepresidente.
I componenti del comitato e il vicepresidente durano in carica tre anni e vengono rinnovati con deliberazione del consiglio regionale. Decade dalla carica chi non partecipi alle riunioni per tre sedute consecutive senza giustificato motivo.
La decadenza dalla carica di componente del comitato è deliberata, sentito il presidente del comitato, dal consiglio regionale.
Fanno parte del comitato regionale per designazione dei competenti organi statali: un funzionario del ministero della sanità , un funzionario degli organi periferici del ministero della pubblica istruzione, un funzionario o un ufficiale delle forze di polizia addette alle repressioni dei reati contemplati nella legge 22 dicembre 1975, n. 685, un'ispettrice di polizia, il presidente del tribunale per i minorenni e il presidente della sezione specializzata ai sensi dell'art. 101 della predetta legge 685/75.
Svolge le funzioni di segretario del comitato un funzionario della regione designato dall'assessore alla sanità
Art. 3 - Funzioni del comitato regionale
Il comitato regionale propone e coordina a livello regionale tutte le iniziative necessarie all'attuazione della presente legge. In particolare:
- coordina e controlla gli enti e le istituzioni anche privati abilitati alla cura e alla riabilitazione degli alcoolisti e dei soggetti che fanno uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti o psicotrope: riceve i dati statistici semestrali trasmessi dal centro medico e di assistenza sociale relativi all'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze, al numero degli interventi effettuati e alle segnalazioni pervenute; esamina i dati statistici raccolti e li trasmette al consiglio regionale, al ministero della sanità e al ministero dell'interno - ufficio di direzione e di coordinamento delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope -;
- propone e coordina le iniziative per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto al settore nei presidi sanitari e sociali;
- esprime il proprio parere tecnico - giuridico su richiesta degli organi regionali e può, anche d'ufficio, proporre interventi e compiere, dando anche specifico mandato ai suoi membri, le opportune indagini conoscitive e ispezioni; può richiedere informazioni concernenti le materie di sua competenza a qualsiasi organo della pubblica amministrazione operante nell'ambito territoriale.
Art. 4 - Piano di intervento annuale
Il consiglio regionale approva ai sensi del primo comma dell'art. 92 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, entro il 31 marzo di ogni anno, il piano di intervento contro l' abuso dell'alcool e l'uso delle sostanze stupefacenti e psicotrope.
Il piano:
- stabilisce gli indirizzi:
a) sulle attività di rilevazione epidemiologica e statistica necessarie in tema di alcoolismo e di tossicodipendenza;
b) sulle misure sociali, culturali e sanitarie per la prevenzione delle condizioni di alcoolismo e di farmacodipendenza;
c) sui presidi socio - sanitari di terapia di riabilitazione e di reinserimento sociale;
- determina inoltre il riparto dei fondi disponibili.
Art. 5 - Centro medico e di assistenza sociale
Viene istituito un centro medico e di assistenza sociale presso la giunta regionale composto da:
- un medico con funzione di coordinatore scelto tra docenti universitari o primari ospedalieri;
- uno psicologo, scelto tra docenti universitari o tra coloro che nel settore abbiano acquisito particolare e notoria esperienza;
- due educatori, uno scelto tra presidi o tra docenti delle scuole medie superiori, l'altro con esperienza acquisita nell'opera di riabilitazione sociale.
L'incarico conferito dalla giunta regionale, che ne determina il corrispettivo, sarà a carattere strettamente professionale, escluso ogni rapporto di pubblico impiego, durerà un anno e potrà essere rinnovato.
Il segretario del comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze sarà anche il segretario responsabile amministrativo.
Per esigenze operative la giunta può assegnare al centro, nel limite massimo di cinque unità , personale medico e di assistenza sociale comunque in servizio presso la regione.
Art. 6 - Funzioni del centro medico e di assistenza sociale
Il centro medico e di assistenza sociale:
a) determina le più idonee terapie di disintossicazione, operando i necessari interventi e controlli sulle attività dei presidi sanitari;
b) impartisce le opportune direttive per l'opera di recupero sociale degli alcoolisti e dei tossico - dipendenti;
c) raccoglie, elabora e trasmette al comitato regionale per la prevenzione dell'alcoolismo e delle tossicodipendenze i dati statistici semestrali relativi all'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze, al numero di interventi effettuati e alle segnalazioni pervenute e corrispondenti a ogni richiesta che gli pervenga dal comitato;
d) fornisce le informazioni necessarie in tema di alcoolismo e tossicodipendenza ai presidi sociali e sanitari e alle farmacie della regione;
e) elabora semestralmente un programma d'aggiornamento in tema di prevenzione e cura delle condizioni di alcoolismo e di tossicodipendenza per gli operatori nei presidi sociali e sanitari della regione e per gli organi statali interessati;
f) nell'ambito delle attività di prevenzione, promuove con le strutture sanitarie, con le forze sociali attive nel territorio, con le biblioteche di enti locali di cui alla legge regionale 5 settembre 1974, n. 46 , lo studio e la discussione del problema specifico dell'abuso di alcool e di psicofarmaci in rapporto ai grandi temi del disadattamento e delle difficoltà sociali in cui esso matura;
g) presta la propria consulenza sul posto in tutti i casi in cui i presidi sociali e sanitari impegnati nella cura di alcoolisti o di tossicodipendenti ne facciano richiesta ed esercita un controllo di merito sulle attività sanitarie e sociali svolte a favore degli alcoolisti e dei tossicodipendenti nella regione;
h) provvede secondo le direttive degli organi regionali e del comitato regionale per la prevenzione dell'alcoolismo e delle tossicodipendenze al coordinamento e all'attuazione, a livello dei consorzi socio - sanitari, delle iniziative volontarie di riabilitazione e di reinserimento degli alcoolisti, dei tossicodipendenti e delle altre forme di disadattamento, in particolare dei soggetti in età evolutiva.
Art. 7 - Cura e riabilitazione
La prevenzione, la cura, la riabilitazione e il reinserimento sociale di cui all'art. 90 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nonchè gli adempimenti di cui agli artt. 97 e 100 della stessa legge sono delegati ai consorzi socio - sanitari.
Gli alcoolisti e i tossicodipendenti hanno in ogni caso diritto alle cure presso i consorzi socio - sanitari e presso tutti gli altri presidi sanitari.
Gli oneri derivanti da ricovero in ospedale sono a carico del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera(FRAO).
Nel caso che gli alcoolisti e i tossicodipendenti optino per le case di cura private o per medici liberi professionisti, le spese relative sono a loro carico.
Art. 8 - Utilizzazione delle associazioni e istituzioni pubbliche e private non aventi fini di lucro
I consorzi socio-sanitari, in applicazione del piano annuale di interventi, possono avvalersi delle associazioni e istituzioni pubbliche e private non aventi fini di lucro, nell'ambito delle convenzioni sottoscritte ai sensi dell'art. 94 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, per lo svolgimento delle attività di prevenzione, di riabilitazione e reinserimento sociale, nel quadro di programmi generali di lotta all'emarginazione e al disadattamento.
Art. 9 - Attività di volontariato
Le attività di volontariato nel campo della prevenzione e della riabilitazione e reinserimento sociale degli alcoolisti e dei tossicodipendenti, quale espressione dell'impegno di solidarietà delle collettività locali, sono esercitate secondo le direttive del centro medico e di assistenza sociale e con la vigilanza dei consorzi socio-sanitari.
Art. 10 - Collaborazione con altri enti e organizzazioni
La giunta regionale, in conformità della legge 22 dicembre 1975, n. 685:
a) promuove la collaborazione con le autorità e gli organi collegiali della scuola per una vasta opera di prevenzione da attuarsi anche mediante informazione ed educazione sanitaria agli allievi, ai genitori e ai docenti;
b) partecipa alle iniziative promosse dalle autorità militari per l'educazione sanitaria dei giovani;
c) interviene, d'intesa con l'autorità giudiziaria e carceraria, per la riabilitazione dei detenuti tossicodipendenti e per il loro reinserimento sociale dopo il rilascio;
d) favorisce le iniziative degli organismi preposti allo sport e al tempo libero per lo svolgimento di attività comuni nel campo della prevenzione, della cura e della riabilitazione degli alcoolisti e dei tossicodipendenti.
Art. 11 - Aggiornamento del personale
Nei piani di aggiornamento programmati dalla regione vengono promossi corsi specifici per tutto il personale che opera nelle strutture di cura e riabilitazione degli alcoolisti e tossicodipendenti. Detti corsi devono avere carattere pluridisciplinare e devono essere atti a garantire la necessaria preparazione teorica e pratica corrispondente agli effettivi bisogni degli utenti.
Tali attività vengono organizzate dai consorzi socio - sanitari e comprendono seminari, giornate di studio, ricerche e altre iniziative intese a confrontare e armonizzare le varie esperienze di lavori nonchè approfondire la conoscenza della realtà economica sociale e culturale in cui opera il personale stesso.
Art. 12 - Norme transitorie
In attesa della costituzione dei consorzi socio - sanitari e della organizzazione da parte di ogni consorzio dell'esercizio delle funzioni di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza e di alcoolismo le funzioni agli stessi delegate a norma dell'art. 7 della presente legge possono essere esercitate dalle amministrazioni provinciali, comunque non oltre il I gennaio 1979.
L'esercizio delle funzioni da parte delle amministrazioni provinciali viene disciplinato da apposite convenzioni da stipularsi tra la Giunta regionale e le amministrazioni provinciali stesse.
In ogni caso ciascun consorzio socio - sanitario assumerà l'esercizio delle funzioni delegate con l'avvenuta organizzazione dell'esercizio delle funzioni di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza e di alcoolismo.
Art. 13 - Finanziamento
Agli oneri di cui alla presente legge si provvede mediante:
a) assegnazioni statali in forza della legge 22 dicembre 1975, n. 685;
b) eventuali stanziamenti integrativi a carico del bilancio della regione, da determinare con apposito provvedimento legislativo.
Art. 14 - Erogazione dei contributi
La regione eroga contributi ai consorzi socio - sanitari di cui alla legge regionale 30 maggio 1975, n. 64 per gli interventi sociali e sanitari relativi alla prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza e di alcoolismo.
A tal fine la giunta predispone un programma pluriennale di interventi e annualmente il consiglio regionale, tenuto conto delle proposte e delle richieste formulate dai consorzi socio - sanitari, determina il piano di ripartizione dei contributi da destinare per gli interventi di cui alla presente legge ai consorzi socio - sanitari che adeguino la propria attività agli indirizzi programmatici della regione.



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