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Legge regionale 5 gennaio 1978, n. 1 (BUR n. 2/1978)

Legge regionale 4 novembre 1977, n. 63 - aumento dello stanziamento all'art. 30 e finanziamento dell'art. 31 per l'esercizio 1978

Legge regionale 5 gennaio 1978, n. 1 (BUR n. 2/1978) (Abrogata)

LEGGE REGIONALE 4 NOVEMBRE 1977, n. 63 - AUMENTO DELLO STANZIAMENTO DI CUI ALL'ART. 30 E FINANZIAMENTO DELL'ART. 31 PER L'ESERCIZIO 1978 -

Legge tacitamente abrogata per effetto della abrogazione della legge regionale 4 novembre 1977, n. 63 , operata dall’articolo 57, della legge regionale 31 maggio 1980, n. 71 , nonché espressamente abrogata dall’articolo 1, comma 1, della 1 legge regionale 7 aprile 2000, n. 15 .



SOMMARIO
Legge regionale 5 gennaio 1978, n. 1 (BUR n. 2/1978) (Novellazione)

LEGGE REGIONALE 4 NOVEMBRE 1977, n. 63 - AUMENTO DELLO STANZIAMENTO ALL'ART. 30 E FINANZIAMENTO DELL'ART. 31 PER L'ESERCIZIO 1978.


Art. 1
Gli oneri previsti dall'art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 63 per l'erogazione alle aziende concessionarie di servizi pubblici di linea di competenza regionale o ai consorzi di bacino di cui all'art. 4 della citata legge, del contributo chilometrico standardizzato onnicomprensivo in conto esercizio, sono quantificati in L. 15.000.000.000 per l'esercizio 1978.
Art. 2
Lo stanziamento previsto dall'art. 30 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 63 per consentire alla Giunta regionale di adottare le misure necessarie in caso di interruzione di pubblico servizio di trasporti di linea ed in caso di pubbliche calamità , previsto in L. 100.000.000, è elevato a Lire 500.000.000 per l'anno 1978.
Art. 3
Agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente art. 1 quantificati in L. 15.000.000.000 si farà fronte mediante l'iscrizione nello stato di previsione della spesa nel bilancio per l'esercizio 1978 di un apposito capitolo denominato: “Contributo onnicomprensivo alle aziende o ai consorzi di bacino, concessionari di servizi pubblici di linea di competenza regionale (art. 31 legge regionale 4 novembre 1977, n. 63 )” è equivalente alla somma degli stanziamenti recati dallo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1977, ai seguenti capitoli:
Cap. 4869 “Acconto alle aziende concessionarie di servizi pubblici di linea di interesse regionale ad integrazione del trattamento economico”;
Cap. 4870 “Contributi in conto esercizio alle aziende concessionarie dei servizi pubblici di linea di interesse regionale”.
Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del precedente art. 2, quantificati in L. 400.000.000, si farà fronte mediante il previsto incremento delle entrate spettanti in forza dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1978 sarà istituito un apposito capitolo denominato “Spese per interventi in caso di interruzione di pubblico servizio di trasporti di linea e in caso di pubbliche calamità (art. 30 legge regionale 4 novembre 1977, n. 63 )”, con lo stanziamento di L. 500.000.000.
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.
Art. 4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



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