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Legge regionale 14 marzo 1978, n. 11 (BUR n. 12/1978)

Contributi straordinari per l'attuazione in sede regionale del nuovo contratto di lavoro degli autoferrotramvieri, relativamente agli anni 1976-1977, con integrazione e modifica della legge regionale 2 settembre 1977, n. 53

Legge regionale 14 marzo 1978, n. 11 (BUR n. 12/1978) (Abrogata)

CONTRIBUTI STRAORDINARI PER L'ATTUAZIONE IN SEDE REGIONALE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO DEGLI AUTOFERROTRANVIERI, RELATIVAMENTE AGLI ANNI 1976-1977, CON INTEGRAZIONE E MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 2 SETTEMBRE 1977, n. 53

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 14 marzo 1978, n. 11 (BUR n. 12/1978)

CONTRIBUTI STRAORDINARI PER L'ATTUAZIONE IN SEDE REGIONALE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO DEGLI AUTOFERROTRAMVIERI, RELATIVAMENTE AGLI ANNI 1976- 1977, CON INTEGRAZIONE E MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 2 SETTEMBRE 1977, n. 53 .


Art. 1
Per l'applicazione da parte delle Aziende concessionarie di pubblici autoservizi di trasporto di cui all'art. 1 della legge regionale 2 settembre 1977, n. 53 , dell'intesa intercorsa in sede regionale il 5 gennaio 1978 tra i rappresentanti delle principali organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori per il settore, a parziale modifica ed integrazione dell'accordo nazionale intervenuto in sede di Ministero del Lavoro il 4 giugno 1975 e integrato il 23 novembre 1977, la Giunta regionale è autorizzata a corrispondere alle Aziende medesime:
1) per l'anno 1976, la somma necessaria per il pagamento agli agenti di L. 15.000 per ogni mensilità contrattuale, oltre ai relativi oneri riflessi;
2) per l'anno 1977, la somma necessaria per l'applicazione di quanto stabilito al punto 2) del citato accordo del 5 gennaio 1978, dedotte le somme che la Giunta regionale ha già corrisposto ai sensi dell'art. 1 e art. 3 punto a) della legge regionale n. 53/ 1977 ad integrazione del trattamento economico del personale;
3) i fondi necessari per la corresponsione di una somma pari alla differenza tra la liquidazione dell'indennità di anzianità spettante in base al protocollo d'intesa di cui alla circolare del Ministero del Lavoro n. 31973/ T del 31 luglio 1974, e quella spettante in base al nuovo accordo nazionale, a favore del personale posto in quiescenza, nel corso del 1976.
Sono abrogati i punti b) e c) dell'art. 3 della legge regionale 2 settembre 1977, n. 53 .
Art. 2
La Giunta regionale è autorizzata ad erogare, alle Aziende esercenti nel Veneto autoservizi sostitutivi di linee FS, le somme necessarie per corrispondere al dipendente personale, per il periodo intercorrente dall'1 luglio 1974 e fino all'applicazione del nuovo contratto (testo unico), la differenza tra il trattamento economico praticato dalle Aziende medesime e quello previsto dal “Protocollo d'Intesa”, di cui all'art. 35 della legge regionale 13 giugno 1975, n. 84 .
Art. 3
Per l'attuazione di quanto previsto dagli articoli 1 e 2 è stanziata, per l'esercizio finanziario 1978, la somma di Lire 2.100 milioni.
Alla copertura della spesa predetta si provvede mediante riduzione di pari importo del cap. 096209740 “Fondo globale spese correnti normali” (partita: Contributi per l'attuazione del nuovo contratto di lavoro degli autoferrotramvieri) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1978.
Art. 4
Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:
In termini di competenza
In diminuzione:
Cap. 096209740 – “Fondo globale spese correnti normali” L. 2.100 milioni

In aumento:
Cap. 032003191 – “Contributi per l'attuazione del nuovo contratto di lavoro degli autoferrotramvieri” (capitolo di nuova istituzione) L. 2.100 milioni

In termini di cassa
In diminuzione:
Fondo finale di cassa L. 2.100 milioni

In aumento:
Cap. 032003191 L. 2.100 milioni
Art. 5
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


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