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Legge regionale 14 marzo 1978, n. 12 (BUR n. 12/1978)

Aumento del finanziamento, modifica e integrazione della legge regionale 1 ottobre 1974, n. 50 , concernente contributi in conto interessi alle imprese artigiane su mutui a medio termine

Legge regionale 14 marzo 1978, n. 12 (BUR n. 12/1978) (Abrogata)

AUMENTO DEL FINANZIAMENTO, MODIFICA E INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 1 OTTOBRE 1974, n. 50 , CONCERNENTE CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI ALLE IMPRESE ARTIGIANE SU MUTUI A MEDIO TERMINE

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 14 marzo 1978, n. 12 (BUR n. 12/1978) (Novellazione)

AUMENTO DEL FINANZIAMENTO, MODIFICA E INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 1 OTTOBRE 1974, n. 50 , CONCERNENTE CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI ALLE IMPRESE ARTIGIANE SU MUTUI A MEDIO TERMINE


Art. 1
Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito in favore delle imprese artigiane, costituito dalla Regione con la legge regionale I ottobre 1974, n. 50, presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane, ai sensi dell'art. 1, lett. b) della legge 7 agosto 1971, n. 695, è incrementato di lire 2.700 milioni.
Gli interessi maturati sui conferimenti regionali, effettuati ai sensi della legge regionale I ottobre 1974, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che matureranno dopo tale data vanno ad incrementare il fondo di cui al comma precedente.
Art. 2
Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale I ottobre 1974, n. 50, è così modificato: “Il contributo regionale è concesso per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento dei laboratori, per l'acquisto di macchine ed attrezzature che si rendono necessari in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione ed alla natura della produzione delle imprese medesime.
Art. 3
L'art. 3 della legge regionale I ottobre 1974, n. 50, è sostituito dal seguente:
“Il contributo regionale va concesso alle imprese, singole o associate, riconosciute artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, con priorità a quelle che:
a) abbiano sede in aree montane o riconosciute depresse da provvedimenti legislativi statali o regionali;
b) svolgono l'attività nei settori tessile, del vestiario e dell'abbigliamento, delle calzature, del legno, della ceramica e della meccanica ed attuino iniziative di ristrutturazione ad elevata qualità della produzione e processi di ristrutturazione dalla lavorazione in conto terzi a quella in conto proprio;
c) esercitino l'attività di trasporto merci ed intendano adeguare gli autoveicoli alle prescrizioni della legge 5 maggio 1976, n. 313, non per il tramite di enti specializzati;
d) realizzino opere ed installazioni di impianti al fine di migliorare le condizioni di sicurezza o di igiene del lavoro ovvero la salvaguardia dell'ambiente esterno;
e) realizzino laboratori nei centri storici;
f) provvedano alla riattivazione e ricostruzione di laboratori e pertinenze ed alla sostituzione di macchinari danneggiati da eccezionali calamità naturali;
g) intraprendano un'attività artigianale nella regione quali ex emigrati veneti all'estero.
Art. 4
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, determinati per l'anno 1978 in complessive L. 2.700.000.000, si fa fronte:
- per lire 2.500.000.000, mediante utilizzazione del fondo globale spese d'investimento normali (partita: “Aumento fondo di dotazione Artigiancassa (legge regionale I ottobre 1974, n. 50)) del bilancio per l'esercizio 1978;
- per lire 200.000.000, mediante utilizzazione del fondo globale per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione (partita: “Rifinanziamento legge regionale I ottobre 1974, n. 50”) del bilancio per l'esercizio 1977.
Art. 5
Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni negli stanziamenti di competenza:
In diminuzione
Cap. 096209750 – “Fondo globale spese d'investimento normali” L. 2.500.000.000

In aumento
Cap. 022002050 – “Conferimento regionale al fondo per il concorso sul pagamento degli interessi gestito dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e al Fondo centrale di garanzia (Finanziamento per lire 200 milioni mediante utilizzazione del fondo globale del cap. 7251 del bilancio 1977, in forza dell'art. 19 - V comma, legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , - Partita: rifinanziamento legge regionale I ottobre 1974, n. 50) L. 2.700.000.000
Al medesimo stato di previsione sono apportate le seguenti variazioni sugli stanziamenti di cassa:
In diminuzione
Fondo finale di cassa L. 2.700.000.000

In aumento
Cap. 022002050 L. 2.700.000.000
Art. 6
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


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